LA GIUNTA REGIONALE

VISTA  la  legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze
naturali  ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D.
3 giugno 1940, n. 1357;

VISTO l'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state
delegate  alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative
in materia di protezione delle bellezze naturali;

VISTA la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1 ter;

VISTO  l'art.  3  della  l.r.  27  maggio  1985,  n.  57,  cosi' come
modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre
1985  avente  per  oggetto  "Individuazione delle aree di particolare
interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431";

CONSIDERATO  che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del
10  dicembre  1985  sono  stati  perimetrati  ambiti territoriali nel
quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui
all'art. 1 bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le
aree,  assoggettate  a  vincolo  paesaggistico, in base a specifico e
motivato  provvedimento  amministrativo  ex  legge 29 giugno 1939, n.
1497  ovvero  "ope  legis"  in forza degli elenchi di cui all'art. 1,
primo  comma,  legge  8  agosto  1985, n. 431, nelle quali aree trova
applicazione  il  vincolo  di  inedificabilita'  ed immodificabilita'
dello  stato dei luoghi previsto dall'art. 1 ter legge 8 agosto 1985,
n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

VISTA  la  deliberazione  della  Giunta  Regionale n. IV/31898 del 26
aprile  1988, averne per oggetto -Criteri e procedure per il rilascio
dell'autorizzazione  ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la
realizzazione  di  opere  insistenti su aree di particolare interesse
ambientale  individuate  dalla  Regione  a norma della legge 8 agosto
1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985";

VISTA  la deliberazione della Giunta Regionale n. 22971 del 27 maggio
1992,  con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le
procedure  per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29
giugno  1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della
Giunta   Regionale  n.  31898/88,  anche  ad  opere  di  riconosciuta
rilevanza economico-sociale;

RILEVATO che la Giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18
giugno  1999,  ha  approvato  definitivamente  il  progetto  di piano
territoriale  paesistico  regionale  ai sensi dell'art. 3 della legge
regionale  27  maggio  1985 n. 57, cosi' come modificato dall'art. 18
della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

RILEVATO  che,  in  base  alla  citata  D.G.R.L.  3859/85  il vincolo
temporaneo  di  immodificabilita'  di  cui all'art. 1 ter della legge
431/85  opera  sino  all'entrata  in  vigore  del  Piano Territoriale
Paesistico  Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo
stesso opera ancora;

CONSIDERATO,  comunque,  che  l'approvazione  da  parte  della Giunta
Regionale  del  P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui
all'art.  1  ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare
la compatibilita' dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo
stralcio,  come  indicato  nella  D.G.R.L.  31898/88, costituisce una
sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

ATTESO,   dunque,   che   la   Giunta   regionale,   in  presenza  di
un'improrogabile   necessita'  di  realizzare  opere  di  particolare
rilevanza  pubblica,  ovvero  economico-sociale, in aree per le quali
seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste
un'esigenza   assoluta  di  immodificabilita',  puo'  predisporre  un
provvedimento  di  stralcio  delle  aree  interessate  dal  perimetro
individuato  dalla  delibera  n. 3859/85, nel quale siano considerati
tutti  quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed
economico-sociale,  tali da assicurare una valutazione del patrimonio
paesistico-ambientale   conforme   all'adottato   piano  territoriale
paesistico,

PRESO  ATTO  che  il dirigente del Servizio proponente riferisce e il
Direttore Generale conferma quanto segue:

-  che  in data 17.02.2000 e' pervenuta l'istanza del Comune di Esino
Lario  (LC)  di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1
ter   legge   431/85   da  parte  dell'Enel  Zona  di  Lecco  per  la
realizzazione di elettrodotto in sotterraneo 380/220 V. in loc. Bivio
di Cainallo;

-  che  dalle  risultanze  dell'istruttoria  svolta  dal  funzionario
competente,   cosi'  come  risulta  dalla  relazione  agli  atti  del
Servizio,   si   evince  che  non  sussistono  esigenze  assolute  di
immodificabilita'  tali  da giustificare la permanenza del vincolo di
cui all'art. 1 ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

PRESO  ATTO  inoltre che il dirigente del Servizio proponente ritiene
che  vada  riconosciuta  la  necessita'  di realizzare l'opera di cui
trattasi,  in  considerazione  dell'esigenza di soddisfare i suddetti
interessi  pubblici  e  sociali ad essa sottesi i quali rivestono una
rilevanza  ed  urgenza tali che la Giunta regionale non puo' esimersi
dal  prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati
al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta
assogettata;

DATO  ATTO  che la presente deliberazione non e' soggetta a controllo
ai  sensi  dell'art.  17,  comma 32, della Legge n. 127 del 15 maggio
1997;

TUTTO CIO' PREMESSO,

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

                              DELIBERA

1)  di  stralciare,  per  le  motivazioni  di cui in premessa, l'area
ubicata  in  Comune di Esino Lario (LC) fg. 8 mapp. n. 2547-3208, per
la  sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto,
dall'ambito territoriale n. 6 individuato con deliberazione di Giunta
Regionale  n.  IV/3859  del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di
elettrodotto in sotterraneo 380/220V. in loc. Bivio di Cainallo;

2)   di   ridefinire,  in  conseguenza  dello  stralcio  disposto  al
precedente  punto  n. 1), l'ambito territoriale n. 6, individuato con
la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3)  di  pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana,  ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3
giugno  1940,  n.  1357  e  sul  Bollettino  Ufficiale  della REGIONE
LOMBARDIA;,  come  previsto,  dall'art. 1, I comma legge regionale 27
maggio  1985,  n.  57, cosi' come modificato dalla legge regionale 12
settembre 1986, n. 54.

                                  Milano, 18 aprile 2000
                                  Il segretario: SALA