IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

   Visto  l'art.  62-bis  del  decreto-legge  30 agosto 1993, n. 331,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,
che prevede, da parte degli uffici del Dipartimento delle entrate del
Ministero  delle finanze, l'elaborazione di appositi studi di settore
in relazione ai vari settori economici;
   Visto  l'art.  3, comma 121, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
che  stabilisce  che i soggetti che hanno dichiarato ricavi derivanti
dall'esercizio  di  attivita' di impresa di cui all'art. 53, comma 1,
ad  esclusione  di  quelli  indicati alla lettera c), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica   22   dicembre   1986,   n.  917,  o  compensi  derivanti
dall'esercizio  di  arti  e  professioni di ammontare non superiore a
lire   dieci  miliardi  sono  tenuti  a  fornire  all'amministrazione
finanziaria   i   dati  contabili  ed  extracontabili  necessari  per
l'elaborazione degli studi di settore;
   Visto  il decreto ministeriale del 22 marzo 1997, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale del 4 aprile 1997, con il quale sono stabilite le
modalita'   per   la   compilazione   e  l'invio  all'amministrazione
finanziaria dei questionari per gli studi di settore;
   Visto  l'art.  3  dello  stesso  decreto ministeriale del 22 marzo
1997,  che  prevede  che  i  decreti  di approvazione dei questionari
stabiliscono   i   termini   di   presentazione   all'amministrazione
finanziaria dei questionari stessi;
   Visto   il  decreto  dirigenziale  31  luglio  1998  e  successive
modificazioni,  concernente  le  modalita'  tecniche  di trasmissione
telematica delle dichiarazioni;
   Visto  il  decreto dirigenziale 18 febbraio 1999 con il quale sono
stati   individuati   altri   soggetti  abilitati  alla  trasmissione
telematica delle dichiarazioni;
   Visto  il  decreto  26  novembre  1999,  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  del  16  dicembre  1999  con il quale sono stati approvati
ventidue  questionari  per gli studi di settore relativi ad attivita'
imprenditoriali  nel  settore  delle  manifatture,  dei  servizi, del
commercio e ad attivita' professionali;
   Visto l'articolo 3, del suddetto decreto 26 novembre 1999, in base
al quale con successivo decreto devono essere approvate le specifiche
tecniche da utilizzare per la trasmissione in via telematica dei dati
contenuti nei questionari;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2000, n.
100,  con  il quale e' stato emanato il regolamento recante modifiche
al  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
concernente i modelli di dichiarazioni tributarie;
   Visto, in particolare, l'articolo 2 del predetto D.P.R. n. 100 del
2000,   in  base  al  quale  i  questionari  contenenti  i  dati  per
l'elaborazione  degli  studi di settore possono essere restituiti, in
alternativa alla spedizione postale, in via telematica per il tramite
dei soggetti abilitati;
   Visto  l'articolo  1,  comma 2, del decreto ministeriale 28 aprile
2000,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2000,
in  base  al  quale gli utenti del servizio telematico, diversi dalle
banche  e  dalla  Poste  italiane S.p.a., che intendono trasmettere i
dati  contenuti  nei  questionari  per  l'elaborazione degli studi di
settore  approvati  con  decreto  dirigenziale  del 26 novembre 1999,
effettuano  la  trasmissione  dei  dati  contabili  ed extracontabili
necessari  per  l'elaborazione  degli  studi  di  settore entro il 12
luglio 2000;
   Visti  gli  articoli  3,  comma  2, e 16 del decreto legislativo 3
febbraio  1993,  n.  29,  come  modificato dal decreto legislativo 31
marzo   1998,   n.  80,  concernenti  l'esercizio  dei  poteri  e  le
attribuzioni   dei   dirigenti   generali;  Considerato  che  occorre
stabilire  le  modalita'  di  predisposizione  dei dati contenuti nei
questionari    per    gli    studi    di   settore   da   trasmettere
all'amministrazione finanziaria in via telematica;

                              Decreta:
                               Art. 1

   1.   I  soggetti  abilitati  alla  trasmissione  telematica  delle
dichiarazioni dei redditi diversi dalle banche e dalla Poste italiane
S.p.a.  devono  trasmettere  in  via  telematica i dati contenuti nei
questionari  per  gli  studi  di  settore  approvati  con  decreto 26
novembre 1999 secondo le specifiche tecniche di cui all'allegato A al
presente decreto.
   Il  presente  decreto  sara'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 8 giugno 2000
                                        Il direttore generale: ROMANO