IL DIRETTORE
          della direzione provinciale del lavoro di Teramo

  Visto  l'art. 2544, comma 1, parte seconda del codice civile, cosi'
come  integrato  dall'art. 8, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che
prevede  come  le  societa' cooperative edilizie di abitazione e loro
consorzi,   che  non  hanno  depositato  in  tribunale,  nei  termini
prescritti, il bilancio relativo agli ultimi due anni sono sciolti di
diritto e perdono la personalita' giuridica;
  Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto  il  decreto  direttoriale del 6 marzo 1996, che demanda alle
direzioni   provinciali  del  lavoro  la  procedura  di  scioglimento
d'ufficio  delle  societa'  cooperative  ai  sensi dell'art. 2544 del
codice civile, limitatamente a quelle senza nomina del liquidatore;
  Visto  il  verbale  di  ispezione ordinaria eseguito sull'attivita'
della  societa'  cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la
medesima  trovasi  nelle condizioni previste dal precitato art. 2544,
comma 1, parte seconda, del codice civile;
  Considerato  che  il provvedimento di scioglimento non comporta una
fase liquidatoria;

                              Decreta:
                           Articolo unico
  La societa' cooperativa sottoindicata e' sciolta ai sensi dell'art.
2544  del  codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario
liquidatore:
    societa'  cooperativa  edilizia  "U.F.O."  a  r.l.,  con  sede in
Teramo,  costituita  a  rogito  notaio  Mario  Quartapelle, in data 5
gennaio 1979, registro sociale n. 2505, tribunale di Teramo, B.U.S.C.
prov. n. 513.
      Teramo, 13 giugno 2000
                                 Il direttore reggente: Di Giammatteo