IL DIRIGENTE GENERALE
       del Dipartimento della navigazione marittima ed interna

  Visto  il  decreto  legislativo  27 luglio  1999,  n.  271, recante
"Adeguamento  della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori
marittimi a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali";
  Visti  in  particolare  l'art.  6, comma 5, lettera m), che dispone
l'obbligo  di tenere a bordo delle singole unita' navali il "Registro
degli  infortuni"  nel  quale  sono annotati gli infortuni occorsi ai
lavoratori marittimi e l'art. 35, comma 3, lettera c), che dispone la
sanzione per la violazione del predetto obbligo;
  Visti  altresi' gli articoli 25, comma 2, e 26, comma 2, del citato
decreto  legislativo  n. 271 del 1999 che prevedono l'approvazione da
parte del Ministero dei trasporti e della navigazione rispettivamente
del modello di registro degli infortuni e della scheda di rilevazione
statistica degli infortuni;
  Ritenuta     l'opportunita'     di    provvedere    contestualmente
all'approvazione  del  modello  di "Registro degli infortuni" e della
"Scheda  di  rilevazione  statistica  degli  infortuni",  nonche'  di
indicare  criteri  e  modalita' per la tenuta e la compilazione degli
stessi;

                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  registro  degli  infortuni  di  cui  all'art.  25  del  decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 271, e' conforme al modello A allegato
al presente decreto e riporta in copertina le note esplicative di cui
all'allegato A.2.
  Il  registro  di  cui al comma primo e' rilegato e numerato in ogni
pagina,  tenuto  per  ordine  progressivo  di data, di seguito, senza
spazi  vuoti, senza cancellazioni o abrasioni; eventuali correzioni o
rettifiche   devono  essere  eseguite  in  modo  tale  che  il  testo
cancellato o sostituito risulti leggibile.
  Il  registro  degli  infortuni  e'  presentato a cura dell'armatore
all'Autorita'  marittima  di  iscrizione  della  nave per il visto di
conformita', la data di vidimazione e la numerazione delle pagine, ed
e'   conservato   per   almeno   tre   anni  dalla  data  dell'ultima
registrazione.