IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

  Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni
ed  integrazioni,  in  materia  di  tutela  delle  persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
  Visto,  in  particolare,  l'art. 22, comma 1, della citata legge n.
675/1996, il quale individua come "sensibili" i dati personali idonei
a  rivelare  l'origine  razziale ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche  o  di  altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a
partiti,   sindacati,  associazioni  od  organizzazioni  a  carattere
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonche' i dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
  Visto  l'art.  22, comma 3, della medesima legge n. 675/1996, cosi'
come  modificato  dall'art.  5,  comma  2,  del  decreto  legislativo
11 maggio 1999, n. 135;
  Visto l'art. 22, comma 3-bis, della stessa legge n. 675/1996, cosi'
come  integrata dal comma 3 del citato art. 5 del decreto legislativo
n. 135/1999;
  Considerato  che  il  trattamento  dei  dati  sensibili da parte di
soggetti  pubblici  e'  consentito  solo  se  autorizzato da espressa
disposizione  di  legge  nella quale siano specificati i tipi di dati
che  possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti
finalita' di interesse pubblico perseguite;
  Visto  il  comma 4 dell'art. 5 del decreto legislativo precitato n.
135/1999 che stabilisce che i soggetti pubblici avviino l'adeguamento
dei  propri  ordinamenti  a  quanto  previsto  dai  commi  3  e 3-bis
dell'art. 22 della legge n. 675/1996 entro il 31 dicembre 1999;
  Considerato   che  il  medesimo  decreto  legislativo  n.  135/1999
individua, al capo II, alcuni atti i cui trattamenti sono considerati
di rilevanti finalita' di interesse pubblico;
  Viste  le  circolari DAGL/643 Pres con le quali il dipartimento per
gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei
Ministri   fornisce   chiarimenti   in   merito   alle  problematiche
applicative del predetto decreto legislativo n. 135/1999;

                             A d o t t a
                        il seguente decreto:
                               Art. 1.
  1.  Il  presente  decreto  individua,  nella  tabella  allegata, in
conformita'  all'art.  5,  comma 4, del decreto legislativo 11 maggio
1999,  n.  135,  le  categorie  di  dati sensibili che possono essere
trattati   e   le   relative  operazioni  strettamente  pertinenti  e
necessarie  in  relazione a rilevanti finalita' di interesse pubblico
perseguite.
  2.  La  normativa sara' oggetto di verifiche successive ai fini sia
del  completamento  sia  dell'aggiornamento  delle  categorie di dati
sensibili individuate e delle operazioni eseguibili.
  Il  presente  decreto viene trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana per la pubblicazione.
    Roma, 30 maggio 2000
                                                   Il Ministro: Letta