IL MINISTRO DELLA SANITA'

  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Vista  la propria ordinanza del 5 marzo 1997 (Gazzetta Ufficiale n.
55  del  7  marzo  1997) con la quale e' stato disposto, in attesa di
un'idonea disciplina di livello legislativo, il temporaneo divieto di
qualsiasi   forma   di  sperimentazione  e  di  intervento,  comunque
praticata,  finalizzata, anche indirettamente alla clonazione umana o
animale;
  Viste le proprie ordinanze del 4 giugno 1997 (Gazzetta Ufficiale n.
132  del  9 giugno 1997), del 4 settembre 1997 (Gazzetta Ufficiale n.
215  del  15 settembre 1997), del 23 gennaio 1998 (Gazzetta Ufficiale
n. 28 del 4 febbraio 1998), del 30 giugno 1998 (Gazzetta Ufficiale n.
160 dell'11 luglio 1998), del 22 dicembre 1998 (Gazzetta Ufficiale n.
303  del 30 dicembre 1998), del 25 giugno 1999 (Gazzetta Ufficiale n.
154  del  3 luglio 1999), del 22 dicembre 1999 (Gazzetta Ufficiale n.
12  del  17 gennaio 2000), con le quali l'efficacia della sopracitata
ordinanza  del  5 marzo  1997  e'  stata  prorogata,  da  ultimo,  al
30 giugno 2000;
  Considerato  che  il  testo di disegno di legge n. 4048 "Disciplina
della  procreazione  medicalmente  assistita",  ove  tra  l'altro  e'
previsto  il divieto di clonazione umana, e' all'esame dell'Assemblea
del Senato della Repubblica;
  Considerato    che    la    perdurante    mancanza   di   qualsiasi
regolamentazione  in  materia  di  clonazione  umana, dovuta alla non
ancora  intervenuta  definizione  della  disciplina legislativa, puo'
comportare  sperimentazioni  e  interventi,  senza alcuna garanzia di
tutela della salute pubblica;
  Considerato  che  lo  schema  di  disegno  di  legge (A.S. n. 4280)
contenente  i  criteri  di delega al Governo per il recepimento della
direttiva  n.  98/44/CE  del  Parlamento  europeo e del Consiglio del
6 luglio   1998   sulla   protezione   giuridica   delle   invenzioni
biotecnologiche  (Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'  europee  del
30 luglio  1998,  L.  213/13),  che  dichiara  non  brevettabili, per
conclamati   motivi   d'ordine  etico-giuridico,  i  procedimenti  di
clonazione umana e di modificazione dell'identita' genetica germinale
dell'essere  umano,  e'  attualmente  all'esame  della  X commissione
Industria,  commercio  e turismo del Senato della Repubblica, in sede
referente;
  Visto il disegno di legge relativo alla clonazione umana ed animale
predisposto  dall'ufficio  legislativo  del  Ministero della sanita',
gia'  diramato  alla  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri ed alle
altre amministrazioni interessate;
  Ritenuto,  che  sussistono tuttora le ragioni che hanno determinato
l'adozione  delle  predette  ordinanze,  in  attesa  della disciplina
legislativa;
  Ritenuto,  pertanto,  di  prorogare al 31 dicembre 2000 l'efficacia
dell'ordinanza 5 marzo 1997;
  Ritenuto,   tuttavia,  di  dover  considerare,  limitatamente  alla
clonazione animale, alcune esigenze connesse ai medicinali innovativi
ottenuti  con  biotecnologie  ed ai relativi processi impiegati, come
pure  alla salvaguardia di specie animali in via di estinzione, salvo
comunque  l'obbligo  pregiudiziale  di  una  preventiva  notifica  al
Ministero della sanita' dei dati identificativi di ciascun intervento
da effettuare;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  1. Per i motivi specificati in premessa, l'efficacia dell'ordinanza
del   5   marzo  1997  recante  il  divieto  di  qualsiasi  forma  di
sperimentazione  e  di  intervento,  comunque praticata, finalizzata,
anche  indirettamente,  alla clonazione umana o animale, e' prorogata
al 31 dicembre 2000.
  2. Il divieto non si applica alla clonazione di animali transgenici
utilizzati per medicinali innovativi ottenuti con biotecnologie ed ai
processi  per essi impiegati, a condizione che ciascun intervento sia
in  ogni caso preventivamente notificato al Ministero della sanita' -
Dipartimento  per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza
e  all'Istituto superiore di sanita'. La notifica deve in particolare
contenere  specifiche relative alla denominazione, alla sostanza e al
processo utilizzato per ottenere detti medicinali.
  3.  Parimenti  il  divieto non si applica alla clonazione attuata a
salvaguardia di specie animali in via di estinzione, a condizione che
ciascun  intervento sia preventivamente notificato al Ministero della
sanita'  -  Dipartimento  degli alimenti e nutrizione e della sanita'
pubblica   veterinaria  ed  all'Istituto  superiore  di  sanita'.  La
notifica  deve  indicare  la  specie animale che si intende clonare e
contenere   i   dati   che  ne  documentino  l'effettivo  rischio  di
estinzione.
  La  presente ordinanza verra' trasmessa alla Corte dei conti per la
registrazione  e  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 22 giugno 2000
                                                Il Ministro: Veronesi
Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2000
Registro n. 2 Sanita', foglio n. 65