IL DIRETTORE
               della direzione provinciale del lavoro
                             di Pistoia

  Visto  l'art. 2544 del codice civile che prevede lo scioglimento da
parte  dell'autorita'  governativa delle societa' cooperative che non
sono in condizioni di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni
consecutivi  non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno
compiuto atti di gestione;
  Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;
  Visto  il  decreto  del direttore generale della cooperazione del 6
marzo  1996  che  ha decentrato a livello provinciale le procedure di
scioglimento  d'ufficio  ai  sensi  dell'art. 2544 del codice civile,
limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;
  Vista  la  circolare  n. 33/1996 del 7 marzo 1996 del Ministero del
lavoro   e  della  previdenza  sociale  -  Direzione  generale  della
cooperazione - divisione IV/6;
  Vista  l'ispezione  ordinaria eseguita nei confronti della societa'
cooperativa  "Co.Ge.Co",  con sede a Pistoia, dalla quale risulta che
la  stessa  si trova nelle condizioni previste dal predetto art. 2544
del codice civile e che non ha alcuna attivita' da liquidare;
  Sentito il parere del Comitato centrale per le cooperative espresso
nella riunione del 16 marzo 2000;
                              Decreta:
  La  societa'  cooperativa  "Co.Ge.Co.", a responsabilita' limitata,
con  sede  a  Pistoia  in  via  di Gello n. 16, costituita per rogito
notaio  dott.ssa  Paola Chiostrini in data 10 giugno 1983, repertorio
n.  226,  registro societa' n. 7122 deltribunale di Pistoia, B.U.S.C.
n. 801/199264, e' sciolta ai sensi delle sopracitate norme, senza far
luogo alla nomina del liquidatore.
    Pistoia, 2 giugno 2000
                           Il direttore provinciale reggente: Scarfo'