IL DIRIGENTE GENERALE
  Visto  il  testo  unico  delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
  Visto  l'art.  6  della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente
l'istituzione del servizio sanitario nazionale;
  Vista  la legge 9 febbraio 1982, n. 106, concernente l'approvazione
ed  esecuzione  del  regolamento sanitario internazionale, adottato a
Boston  il  25 luglio  1969,  modificato  da regolamento addizionale,
adottato a Ginevra il 23 maggio 1973;
  Visto   il   decreto   ministeriale  24 maggio  1963  e  successive
modifiche, concernente gli uffici sanitari autorizzati a praticare la
vaccinazione  contro  le  malattie  quarantenarie  ed  a rilasciare i
relativi certificati validi per uso internazionale;
  Visto   il   decreto   ministeriale  14 gennaio  1997,  concernente
l'individuazione di ulteriori uffici sanitari autorizzati a praticare
la vaccinazione contro la febbre gialla;
  Viste  le istanze presentate dalle regioni Abruzzo, Emilia-Romagna,
Friuli  Venezia-Giulia,  Lazio,  Liguria,  Marche,  Piemonte, Puglia,
Sardegna, Toscana, Veneto e dalla provincia autonoma di Bolzano;
  Riconosciuta   l'opportunita'   di   estendere  l'autorizzazione  a
praticare  la  vaccinazione antiamarillica ad altri presidi sanitari,
anche  in considerazione dell'aumento del numero di richieste di tale
vaccinazione,  legato  all'incremento dei viaggi internazionali verso
zone  endemiche  per  febbre  gialla  e  verso  Paesi  che richiedono
obbligatoriamente   la   vaccinazione   per   l'ingresso,   sul  loro
territorio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  concessa  con  il decreto ministeriale 14 gennaio
1997  a  praticare  la  vaccinazione  contro  la  febbre  gialla ed a
rilasciare  i  relativi  certificati validi per uso internazionale e'
estesa ai seguenti uffici sanitari:
Regione Abruzzo:
    azienda USL di Lanciano-Vasto, sede di Vasto;
Regione Emilia-Romagna:
    azienda USL di Modena, sede di Modena, sede di Mirandola, sede di
Sassuolo, sede di Vignola;
    azienda USL di Ravenna, sede di Ravenna;
Regione Friuli-Venezia Giulia:
    azienda  per  i  servizi  sanitari  n.  3  "Alto Friuli", sede di
Germona del Friuli;
    azienda  per  i  servizi  sanitari n. 5 "Bassa Friulana", sede di
Palmanova, sede di Latisana;
Regione Lazio:
    azienda USL RM G, sede di Colleferro, sede di Tivoli;
Regione Liguria:
    azienda sanitaria locale n. 4 "Chiavarese", sede di Chiavari;
Regione Marche:
    azienda sanitaria locale n. 3, sede di Fano;
Regione Piemonte:
    azienda sanitaria locale n. 5, sede di Rivoli;
    azienda sanitaria locale n. 9, sede di Ivrea;
    azienda sanitaria locale n. 16, sede di Mondovi';
    azienda sanitaria locale n. 17, sede di Saluzzo;
    azienda sanitaria locale n. 18, sede di Alba;
    azienda sanitaria locale n. 21, sede di Casale Monferrato;
Regione Puglia:
    azienda sanitaria locale BA/1, sede di Andria;
    azienda sanitaria locale BA/5, sede di Monopoli;
    azienda sanitaria locale FG/3, sede di Foggia;
    azienda sanitaria locale TA/1, sede di Taranto;
Regione Sardegna:
    azienda USL n. 1 della regione Sardegna, sede di Sassari;
    azienda USL n. 8 della regione Sardegna, sede di Cagliari;
Regione Toscana:
    azienda USL n. 1, sede di Massa;
    azienda USL n. 3, sede di Pistoia, sede di Pescia;
    azienda USL n. 6, sede di Livorno;
    azienda USL n. 9, sede di Grosseto;
Regione Veneto:
    USL n. 1, sede di Belluno;
Provincia Autonoma di Bolzano:
    azienda USL Ovest, sede di Merano.
      Roma, 26 maggio 2000
                                        Il dirigente generale: Oleari