IL RETTORE

  Viste le leggi sull'istruzione superiore;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista le legge 17 febbraio 1992, n. 204;
  Visto  lo  statuto  dell'Universita' per stranieri di Siena emanato
con  decreto  rettorale  n.  23 del 26 gennaio 1995, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  del  13 febbraio  1995, n. 36 e modificato con i
decreti  rettorali  n.  99  del 24 aprile 1995, n. 266 del 17 ottobre
1995,  n.  18  del  13 gennaio  1996,  n.  21  del  26 febbraio 1998,
pubblicati  rispettivamente  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  178  del
1 agosto 1995, n. 254 del 30 ottobre 1995, n. 87 del 13 aprile 1996 e
n. 59 del 12 marzo 1998;
  Vista  la  deliberazione  assunta  dal consiglio di amministrazione
nella seduta dell'8 febbraio 2000;
  Vista  la  deliberazione  assunta  dal  consiglio  accademico nella
seduta del 16 febbraio 2000;
  Visto  il  decreto  ministeriale  8 maggio  2000, con il quale sono
stati formulati rilievi di legittimita' sulla proposta di modifica di
statuto;
  Vista  la  delibera del consiglio accademico del 14 giugno 2000 con
la quale sono stati recepiti i rilievi;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  per stranieri di Siena e' modificato
come segue:
                               Art. 2.
                             O r g a n i
  Sono organi dell'Universita':
    a) il rettore;
    b) il consiglio di amministrazione;
    c) il consiglio accademico;
    d) il consiglio di facolta';
    e) il collegio dei revisori dei conti;
    f) il nucleo di valutazione di ateneo.
                              Art. 19.
                      Direttore amministrativo
  1. L'incarico   di   direttore   amministrativo  e'  conferito  dal
consiglio di amministrazione su proposta del rettore; e' scelto tra i
dirigenti  della  stessa  Universita'  o  di altra sede universitaria
ovvero  di  altra  amministrazione  pubblica.  L'incarico  e' a tempo
determinato e puo' essere rinnovato. Il direttore amministrativo puo'
essere coadiuvato nell'espletamento delle sue funzioni da un comitato
di  direzione  i  cui  membri, scelti tra il personale di ruolo della
stessa Universita', sono nominati dal consiglio di amministrazione su
proposta motivata del rettore.
  2. Al  direttore  amministrativo si applica, in quanto compatibile,
la  vigente  normativa  in  materia di responsabilita' e verifica. Al
direttore  amministrativo e' riconosciuta un'indennita' di funzione a
carico  del  bilancio  dell'Universita'  annualmente  determinata dal
consiglio   di   amministrazione,  in  ragione  delle  disponibilita'
finanziarie.
                              Art. 21.
                   Nucleo di valutazione di Ateneo
  1. Ai  sensi  dell'art. 1, comma 2, della legge 19 ottobre 1999, n.
370,  e'  costituito il nucleo di valutazione d'Ateneo con il compito
di  verificare,  anche  mediante  analisi comparative dei costi e dei
rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, lo sviluppo
della  ricerca  e  della  didattica nonche' l'imparzialita' e il buon
andamento  della  azione amministrativa tenendo conto delle finalita'
scientifico-didattiche dell'Universita'.
  2. Il  nucleo  di valutazione e' composto da cinque membri nominati
dal  consiglio  accademico  su proposta del rettore di cui due scelti
tra  i docenti di ruolo dell'Universita'e due tra studiosi ed esperti
nel  campo  della  valutazione,  anche  in  ambito  non accademico. I
componenti  del  nucleo  durano  in  carica tre anni e possono essere
confermati una sola volta.
  3. Il  nucleo  opera  in  posizione di autonomia. I suoi componenti
hanno  accesso  ai  documenti  amministrativi  e  possono richiedere,
oralmente  o  per scritto, informazioni agli uffici, ai servizi, alle
strutture  didattiche,  scientifiche  ed amministrative, al personale
docente,   tecnico   ed  amministrativo.  L'Universita'  assicura  la
pubblicita'  e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa
a tutela della riservatezza.
  4. Il  nucleo  acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato,
le  opinioni degli studenti che frequentano le attivita' didattiche e
trasmette,  entro  il  30 aprile  di ogni anno, apposita relazione al
Ministero  dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
ed   al   comitato   nazionale   per   la   valutazione  del  sistema
universitario,   unitamente   alle  altre  informazioni  e  dati  che
triennalmente  sono  determinati,  a  livello nazionale, dal comitato
medesimo  ai  sensi  dell'art.  2, comma 1, lettera c) della legge n.
370/1999.
  5.  Il  nucleo riferisce periodicamente sui risultati della propria
attivita'  agli  organi  di governo dell'Universita' e predispone una
relazione  annuale  in  concomitanza  con l'approvazione del bilancio
consuntivo.
  6.  Ai  componenti  il  nucleo  di  valutazione  e'  attribuita, in
aggiunta  all'eventuale  indennita' di missione, una indennita' annua
determinata dal consiglio di amministrazione.
    Siena, 16 giugno 2000
                                                  Il rettore: Trifone