IL RETTORE

  Visto  lo  statuto  dell'Universita' degli studi di Modena e Reggio
Emilia,  approvato  con  regio  decreto  14 ottobre  1926, n. 2035, e
successive modificazioni;
  Visto   il   testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore
approvato  con  regio  decreto  31 agosto 1933, n. 1592, e successive
modificazioni;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;
  Vista  la  legge  9 maggio  1989,  n.  168,  con  la quale e' stato
istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica,  ed  in  particolare  l'art.  16, comma 1, relativo alle
modifiche di statuto delle Universita';
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto   il  regio  decreto-legge  30 settembre  1938,  n.  1652,  e
successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  del  Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica   e   tecnologica   dell'11 maggio   1995  "Modificazioni
all'ordinamento  didattico universitario relativamente alle scuole di
specializzazione  del  settore  medico"  (modificato  piu'  volte con
decreto  del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica  14 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
84 del 10 aprile 1996, decreto del Ministero dell'universita' e della
ricerca  scientifica  e  tecnologica  3 luglio  1996,  pubblicato nel
supplemento  ordinario n. 148 della Gazzetta Ufficiale n. 213 dell'11
settembre  1996,  decreto  del  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca  scientifica  e  tecnologica 31 luglio 1996, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 209 del 6 settembre 1996, decreto del Ministero
dell'Universita'  e  della ricerca scientifica e tecnologica 5 maggio
1997,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 1997,
decreto  del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica  16  maggio  1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
236  del 9 ottobre 1997) che aggiunge, dopo la tabella XLV/1, annessa
al   regio   decreto   30 settembre   1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni   ed   integrazioni,   la  tabella  XLV/2  recante  gli
"Ordinamenti  didattici  delle scuole di specializzazione del settore
medico";
  Visto,  in particolare, il decreto del Ministero dell'universita' e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  16  maggio 1997, recante
l'ordinamento didattico della scuola di specializzazione in "malattie
dell'apparato respiratorio";
  Vista  la  proposta  di  modifica  statutaria  approvata dal senato
accademico  nella  seduta  del  3  giugno  1998  e  dal  consiglio di
amministrazione  nella  seduta  del  3 giugno 1998, avente ad oggetto
l'adeguamento   alla   tabella   XLV/2,   annessa  al  regio  decreto
30 settembre  1938  n. 1652, come modificata dal decreto ministeriale
16   maggio   1997,   dell'ordinamento   didattico  della  scuola  di
specializzazione in "malattie dell'apparato respiratorio";
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  6, comma 9, della legge n.
168/1989,  la  sopra  richiamata  proposta  di modifica statutaria e'
stata   trasmessa  al  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica in data 7 aprile 2000;
  Visto  il  parere  favorevole  espresso dal Consiglio universitario
nazionale il 10 maggio 2000;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Modena, approvato e
modificato  con  i  decreti  citati  in  premessa,  e'  ulteriormente
modificato come indicato negli articoli 2, 3 e 4.
                               Art. 2.
  Nel  titolo  III (ordinamento delle scuole di specializzazione), al
capo I, par. B, l'art. 1 e' abrogato e sostituito dal seguente:

                             "Titolo III
            ORDINAMENTO DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE
                               Capo I
                             Paragrafo A
                  Norme generali comuni alle scuole
                        di specializzazione.
    (Omissis)

                             Paragrafo B

Norme  generali  comuni  alle  scuole di specializzazione del settore
medico  di  cui  al  decreto  legislativo n. 257/1991, ad ordinamento
adeguato  al  decreto  del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica  11 maggio 1995, e successive modifiche e
integrazioni.

  Art.  1. Fanno parte dell'area medica le scuole di specializzazione
di seguito elencate:
     1) Allergologia e Immunologia clinica (capo LV);
     2) Anatomia patologica (capo XL);
     3) Anestesia e rianimazione (capo XLIV);
     4) Biochimica clinica (capo XXXVI);
     5) Cardiochirurgia (capo LIII);
     6) Cardiologia (capo XXVIII);
     7) Chirurgia generale I ad indirizzo in chirurgia generale (capo
IX);
     8) Chirurgia  generale  II  ad  indirizzo  in chirurgia generale
(capo XXXVIII);
     9) Chirurgia  generale  III  ad indirizzo in chirurgia d'urgenza
(capo XXXIV);
    10) Chirurgia toracica (capo XXXII);
    11) Chirurgia vascolare (capo XXIV);
    12) Dermatologia e venerologia (capo XLV);
    13) Ematologia (capo XIII);
    14) Endocrinologia e malattie del ricambio (capo XLVI);
    15) Gastroenterologia (capo VIII);
    16) Geriatria (capo XLVII);
    17) Ginecologia ed ostetricia (capo IV);
    18) Igiene e medicina preventiva (capo XXII);
    19) Malattie dell'apparato respiratorio (capo XXVI);
    20) Malattie infettive (capo III);
    20) Medicina del lavoro (capo XLII);
    21) Medicina dello sport (capo LVI);
    22) Medicina interna (capo XLVIII);
    23) Medicina legale (capo XLIX);
    24) Microbiologia e virologia (capo XXXVII);
    25) Nefrologia (capo XXXIII);
    26) Neurochirurgia (capo XXX);
    27) Neurologia (capo XXI);
    28) Neuropsichiatria infantile (capo XXV);
    29) Oftalmologia (capo XI);
    30) Oncologia ad indirizzo in oncologia medica (capo VII);
    31) Ortopedia e traumatologia (capo XVIII);
    32) Otorinolaringoiatria (capo XIX);
    33) Patologia clinica (capo XLI);
    34) Pediatria (capo II);
    35) Psichiatria (capo VI);
    36) Radiodiagnostica (capo L);
    37) Radioterapia (capo LI);
    38) Reumatologia (LVII);
    39) Scienza dell'alimentazione (capo LII);
    40) Tossicologia medica (capo XLI);
    41) Urologia (capo LIV).".
                               Art. 3.
  Nel  titolo  III (Ordinamento delle scuole di specializzazione), al
paragrafo   B,   e'   inserito  il  seguente  capo  XXVI  (scuola  di
specializzazione in malattie dell'apparato respiratorio):
                              Capo XXVI
                     Scuola di specializzazione
               in malattie dell'apparato respiratorio
                               Art. 1.
             Istituzione, finalita', titolo conseguibile
  1.1. E'   istituita  la  scuola  di  specializzazione  in  malattie
dell'apparato respiratorio nell'Universita' degli studi di Modena.
  1.2. La  scuola  ha  lo  scopo  di  formare specialisti nel settore
professionale   delle   malattie   respiratorie   comprensivo   della
prevenzione,   fisiopatologia,   semeiotica,  patologia,  diagnostica
clinica  e  strumentale,  clinica,  terapia  e  riabilitazione  delle
malattie dell'apparato respiratorio.
  1.3. La  scuola  rilascia  il  titolo  di  specialista  in malattie
dell'apparato respiratorio.

                               Art. 2.
              Organizzazione, durata, norme di accesso
  2.1. Il  corso  degli  studi  ha la durata di quattro anni. Ciascun
anno di corso prevede un minimo di 200 ore di insegnamento (didattica
formale   e  seminariale)  ed  una  attivita'  di  tirocinio  guidato
attraverso  frequenza delle strutture della scuola fino a raggiungere
l'orario  annuo  complessivo previsto per il personale medico a tempo
pieno, operante nel servizio sanitario nazionale.
  2.2. Ai  sensi della normativa generale concorrono al funzionamento
della  scuola  le  seguenti  strutture universitarie: Dipartimento di
scienze  mediche,  oncologiche  e  radiologiche - sezione di malattie
dell'apparato   respiratorio   e   fisiopatologia   respiratoria.  Le
strutture  ospedaliere  convenzionabili  debbono rispondere, nel loro
insieme,  a requisiti di idoneita' per disponibilita' di attrezzature
e   dotazioni   strumentali,   per  tipologia  dei  servizi  e  delle
prestazioni  eseguite,  secondo  quanto stabilito con le procedure di
cui  all'art.  7  del  decreto  legislativo  n.  257/1991. Rispondono
automaticamente  a  tali  requisiti gli istituti di ricovero e cura a
carattere  scientifico, operanti in settore coerente con quello della
scuola  di  specializzazione. Le predette strutture non universitarie
sono individuate con i protocolli d'intesa di cui allo stesso art. 6,
comma  3,  del  decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n.  502. La
formazione  deve  avvenire nelle strutture universitarie ed in quelle
ospedaliere  convenzionate,  intese come strutture assistenziali tali
da garantire un congruo addestramento professionale pratico, compreso
il tirocinio nella misura stabilita dalla normativa comunitaria.
  2.3  Tenendo  presente  i  criteri generali per la regolamentazione
degli  accessi, di cui al comma 4 dell'art. 9 della legge n. 341/1990
ed   in   base   alle  risorse  ed  alle  strutture  ed  attrezzature
disponibili,  la scuola e' in grado di accettare un numero massimo di
iscritti  determinato  in  cinque  per  ciascun anno di corso, con un
totale di venti specializzandi. Il numero effettivo degli iscritti e'
determinato dalla programmazione nazionale, stabilita di concerto tra
il  Ministero  della sanita' ed il Ministero dell'universita' e della
ricerca  scientifica  e  tecnologica, e dalla successiva ripartizione
dei posti tra le universita'. Il numero di iscritti a ciascuna scuola
non puo' superare quello totale previsto nello statuto.
  2.4. Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola
coloro  che  siano  in possesso della laurea in medicina e chirurgia.
Sono  altresi'  ammessi  al  concorso coloro che siano in possesso di
titolo  di  studio conseguito presso universita' straniere e ritenuto
equipollente  dalle  autorita'  accademiche  italiane. L'abilitazione
alla  professione  di  medico  chirurgo  deve essere conseguita prima
dell'inizio del secondo semestre del primo anno.
  2.5. Il concorso di ammissione alla scuola e' effettuato secondo le
norme generali attualmente vigenti.

                               Art. 3.
            Piano di studi di addestramento professionale
  3.1.  Il consiglio della scuola determina l'articolazione del corso
di  specializzazione ed il relativo piano di studi nei diversi anni e
nei  presidi diagnostici e clinici, compresi quelli convenzionati. Il
consiglio   determina  pertanto:  a)  la  tipologia  delle  opportune
attivita'  didattiche,  ivi  comprese  le  attivita'  di laboratorio,
pratiche  e  di  tirocinio;  b) la suddivisione nei periodi temporali
dell'attivita'  didattica  (teorica  e  seminariale)  e  di quella di
tirocinio,  compresa  quella relativa all'area specialistica comune a
specialita' propedeutiche o affini.
  3.2. Il   piano  di  studi  e  di  addestramento  professionale  e'
determinato  dal  consiglio  della  scuola sulla base degli obiettivi
generali  e  di  quelli  da  raggiungere  nelle  diverse  aree  degli
obiettivi  specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari,
che  sono  indicati  nella  tabella  A.  Costituiscono apporti minimi
obbligatori     sia     propedeutici     che    di    approfondimento
scientifico-culturale,  che infine di professionalizzazione, compresa
quella  relativa all'attivita' comune a settori specialistici affini,
quelli  relativi  ai settori seguenti: E04B Biologia molecolare; E09A
Anatomia umana; E09B Istologia; E06A Fisiologia umana; F04A Patologia
generale; F04B Patologia clinica; E05H Biochimica; F05X Microbiologia
e  microbiologia  clinica;  F06A  Anatomia  patologica; F07A Medicina
interna;  F07X  Malattie dell'apparato respiratorio; Fl8X Diagnostica
per immagini e radioterapia; F23A Scienze infermieristiche generali e
cliniche;  Ll8C  Linguistica  inglese.  Il  piano  dettagliato  delle
attivita'  formative dell'intero corso di formazione, comprese quelle
di  cui al precedente comma, e' deliberato dal consiglio della scuola
e  reso  pubblico  nel  manifesto  annuale  degli  studi;  tale piano
rispecchia  i  requisiti  standard  nazionali elaborati dai direttori
delle scuole ed approvati dal Consiglio universitario nazionale.

                               Art. 4.
     Programmazione annuale delle attivita' e verifica tirocinio
  4.1.  All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio della scuola
programma   le   attivita'  comuni  degli  specializzandi,  e  quelle
specifiche  relative  al  tirocinio;  il  consiglio  concorda con gli
specializzandi   stessi   la   scelta   di  eventuali  aree  elettive
d'approfondimento  opzionale,  pari  a  non  oltre il 25% dell'orario
annuo,   e   che   costituiscono   orientamento   all'interno   della
specializzazione.
  4.2. Il  tirocinio  e'  svolto  nelle strutture universitarie ed in
quelle    ospedaliere    idonee    convenzionate.    Lo   svolgimento
dell'attivita'  di  tirocinio  e  l'esito  positivo del medesimo sono
attestati  dai  docenti ai quali e' stata affidata la responsabilita'
didattica ed in servizio nelle strutture presso le quali il tirocinio
e'  stato  svolto Ai fini dell'attestazione di frequenza il consiglio
della   scuola   potra'   riconoscere   utile   sulla  base  d'idonea
documentazione,    l'attivita'   svolta   all'estero   in   strutture
universitarie od extrauniversitarie.

                               Art. 5.
                          Esame di diploma
  5.1. L'esame  finale  consiste  nella presentazione di un elaborato
scritto  su una tematica clinica assegnata allo specializzando almeno
un  anno  prima  dell'esame stesso. La commissione finale e' nominata
dal rettore in relazione alla vigente normativa.
  5.2. Lo  specializzando,  per essere ammesso all'esame finale, deve
avere  superato  gli esami annuali ed i relativi tirocini e deve aver
condotto, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti
specialistici  stabiliti  secondo  uno  standard  nazionale specifico
della  scuola,  volto  ad  assicurare  il  conseguimento di capacita'
professionali adeguate allo standard europeo.

                               Art. 6.
                            Norme finali
  6.1.  Le  tabelle  relative  allo standard nazionale (relativo agli
obiettivi  formativi  e  relativi settori scientifico-disciplinari di
pertinenza,  all'attivita'  minima per l'ammissione all'esame finale,
alle  strutture minime necessarie per le istituzioni convenzionabili)
sono  fissate con le procedure indicate nell'art. 7 del decreto-legge
n.  257/1991.  Gli  aggiornamenti  periodici  sono  disposti  con  le
medesime   procedure,   sentiti   i   direttori   delle   scuole   di
specializzazione in malattie dell'apparato respiratorio.

Tabella  A  -  Aree di addestramento professionale e relativi settori
scientifico-disciplinari.

A) Area della medicina interna.
  Obiettivi:   Lo   specializzando   deve   acquisire  le  conoscenze
fondamentali  di  fisiopatologia  dei  diversi organi ed apparati, le
conoscenze teoriche e pratiche necessarie per il riconoscimento delle
principali  malattie che riguardano i diversi sistemi dell'organismo,
le   conoscenze   teoriche  dei  principali  settori  di  diagnostica
strumentale  e  di laboratorio alle suddette malattie. Deve acquisire
inoltre  la  capacita'  di valutazione delle connessioni ed influenze
intersistemiche.
  Settori:  E06A  Fisiologia  umana,  F04B  Patologia  clinica,  F07A
Medicina interna, Fl8X Diagnostica per immagini.
                        B) Area propedeutica.
  Obiettivi:   Lo  specializzando  deve  perfezionare  le  conoscenze
fondamentali  di  morfologia  e fisiologia dell'apparato respiratorio
allo  scopo  di  acquisire  ulteriori  nozioni sulle basi biologiche,
sulla  fisiopatologia  e  clinica  delle  malattie respiratorie; deve
inoltre  acquisire  capacita'  di valutazione per le connessioni e le
influenze  fra  problemi  respiratori  e  problemi di altri organi ed
apparati; e deve altresi' acquisire padronanza degli strumenti idonei
per il rinnovamento delle proprie conoscenze professionali.
  Settori: E09A Anatomia umana, E09B Istologia, E05A Biochimica, E06A
Fisiologia  umana, F04A Patologia generale, Ll8C Linguistica inglese,
Informatica, F07B Malattie dell'apparato respiratorio.
          C) Area di laboratorio e diagnostica strumentale.
  Obiettivi: Lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate sui
meccanismi   eziopatogenetici   che  determinano  lo  sviluppo  delle
malattie  dell'apparato  respiratorio  e deve acquisire conoscenze di
fisiopatologia clinica.
  Settori:   E04B   Biologia   molecolare,   D05X   Microbiologia   e
microbiologia   clinica,   D04A  Patologia  generale,  F07B  Malattie
dell'apparato respiratorio.
          D) Area di laboratorio e diagnostica strumentale.
  Obiettivi:  Lo specializzando deve acquisire le conoscenze tecniche
e  teoriche in tutti i settori di laboratorio applicati alle malattie
respiratorie  con  particolare  riguardo alla citoistopatologia, alle
tecniche   immunoallergiche,   alle  tecniche  di  valutazione  della
funzione   dei   vari   tratti  dell'apparato  respiratorio  e  della
cardioemodinamica  polmonare;  deve  acquisire conoscenze e capacita'
interpretative  nella diagnostica per immagini e nelle varie tecniche
diagnostiche di pertinenza delle malattie dell'apparato respiratorio;
deve  altresi'  saper eseguire alcune tecniche diagnostiche, seguendo
le norme di buona pratica clinica.
  Settori:  F04B  Patologia  clinica,  F06A Anatomia patologica, Fl8X
Diagnostica per immagini, F07B Malattie dell'apparato respiratorio.
                      E) Area dell'endoscopia.
  Obiettivi:  Lo specializzando deve acquisire le conoscenze tecniche
e la pratica clinica relativa alla diagnostica endoscopica pleurica e
bronchiale,  alla  terapia  endobronchiale;  deve  saper  eseguire le
tecniche  endoscopiche  secondo  le  norme di buona pratica clinica e
deve saper applicare tali norme in studi clinici.
  Settori:  F06A  Anatomia  patologica,  F07B  Malattie dell'apparato
respiratorio, Fl8X Diagnostica per immagini.
                F) Area delle emergenze respiratorie.
  Obiettivi:  Lo specializzando deve acquisire le conoscenze teoriche
e  la  pratica  clinica necessaria a trattare le principali patologie
che costituiscono condizione di emergenza respiratoria.
  Settori: F21X anestesia e rianimazione, F07X Farmacologia.
G) Area  della  tubercolosi  delle  malattie  infettive dell'apparato
                            respiratorio.
  Obiettivi:  Lo specializzando deve acquisire le conoscenze teoriche
necessarie  per  la  valutazione  epidemiologica,  la prevenzione, la
diagnostica    microbiologica    e   immunologica,   la   diagnostica
clinicostrumentale,  la terapia e la riabilitazione della tubercolosi
e delle malattie infettive dell'apparato respiratorio; deve conoscere
e saper applicare le relative norme di buona pratica e profilassi.
  Settori:  F07B  Malattie  dell'apparato respiratorio, F07I Malattie
infettive,   D05X   Microbiologia   e   microbiologia  clinica,  F07X
Farmacologia, F23A Scienze infermieristiche.
         H) Area della clinica delle malattie respiratorie.
  Obiettivi: Lo specializzando deve acquisire tutte le conoscenze per
la     valutazione     epidemiologica,    prevenzione,    diagnostica
clinico-strumentale,   terapia   e   riabilitazione   delle  malattie
respiratorie  nelle  sue varie problematiche cliniche, deve conoscere
le  norme  di buona pratica clinica e deve saperle applicare in studi
clinici controllati.
  Settori:  F07B  Malattie  dell'apparato  respiratorio, F23A Scienze
infermieristiche, F0lX Statistica medica, F07X Farmacologia.

Tabella  B  -  Requisiti  minimi di apprendimento professionalizzante
dello specializzando.

  Lo  specializzando  viene  ammesso  all'esame  finale di diploma se
documenta oggettivamente che:
    a) ha  seguito  almeno  200  casi  di  patologia respiratoria, 60
almeno dei quali di natura neoplastica, partecipando attivamente alla
raccolta,  dei  dati  anamnestici  ed  obiettivi, alla programmazione
degli   interventi   diagnostici  e  terapeutici  razionali,  e  alla
valutazione  critica  dei  dati clinici: ha presentato almeno 10 casi
negli incontri formali della scuola;
    b) ha seguito in videoendoscopia almeno 200 broncoscopie, e ne ha
eseguite personalmente almeno 30 con prelievi bioptici appropriati;
    c) ha  dimostrato  una  capacita'  di  sintesi e di presentazione
della propria esperienza fisiopatologica e clinica specialistica, nel
quadriennio,  con  almeno  due comunicazioni presentate alla societa'
scientifica nazionale;
    d) ha   adempiuto  ad  una  delle  attivita'  di  perfezionamento
opzionali seguenti:
      1) allergologia   respiratoria:  lo  specializzando  deve  aver
eseguito  personalmente  almeno  100  tests cutanei con contemporanea
valutazione  dei tests diagnostici in vitro e del comportamento della
funzione  respiratoria  (compresi  almeno  50  tests  di provocazione
bronchiale)  e  almeno  100  interventi di terapia iposensibilizzante
specifica;
      2) broncologia:    lo   specializzando   deve   aver   eseguito
personalmente  almeno 50 endoscopie bronchiali, con relativi prelievi
bioptici,  unitamente alla valutazione radiologica dei casi in esame;
deve  aver  eseguito almeno 50 interventi di terapia bronchiale; deve
aver  eseguito almeno 50 tests di broncoreattivita' aspecifica e deve
altresi'  aver  eseguito  tutte le manovre di studio sulle secrezioni
bronchiali (citoistologia, reologia, batteriologia, ecc.) relativi ai
casi in studio;
      3) fisiopatologia   polmonare:   lo  specializzando  deve  aver
eseguito  personalmente  almeno  100  indagini  di  valutazione della
funzionalita'   polmonare,   tests   funzionali   respiratori   e  di
cardioemodinamica polmonare;
      4) oncologia  polmonare:  lo  specializzando  deve aver seguito
personalmente  almeno  100  casi di neoplasie maligne, sia nella fase
dell'iter   diagnostico   che  nelle  applicazioni  terapeutiche,  in
particolare terapia citostatica e radiante;
      5)  insufficienza  respiratoria cronica: lo specializzando deve
aver   seguito   personalmente   almeno   30  casi  di  insufficienza
respiratoria cronica grave nelle sue varie fasi clinico-evolutive con
acquisizione    delle    relative    pratiche   terapeutiche   e   di
riabilitazione,   comprese   quelle   della   terapia   intensiva,  e
semi-intensiva.

                     Scuola di specializzazione
                         in genetica medica

  Art. 1. - La scuola di specializzazione in genetica medica risponde
alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica
e dell'area della diagnostica e del laboratorio.
  Art.  2.  - La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel
settore   professionale   della  genetica  medica  e  specialisti  di
laboratorio di genetica medica.
  A partire dal terzo anno sono previsti due indirizzi:
    indirizzo medico - laurea di ammissione, medicina e chinirgia;
    indirizzo  tecnico  - laurea di ammissione medicina e chirurgia e
scienze biologiche.
  Art.  3.  - La scuola rilascia il titolo di specialista in genetica
medica.
  Art. 4. - Il corso ha la durata di 4 anni.
  Art.  5. - Concorrono al funzionamento della scuola il dipartimento
di  scienze  ginecologiche, ostetriche e pediatriche, il dipartimento
di medicina interna, il dipartimento di scienze morfologiche e medico
legali,  il  dipartimento  di  scienze  biomediche  della facolta' di
medicina  e  chirurgia  e  le  strutture  del  S.S.N. individuate nei
protocolli   d'intesa  di  cui  all'art.  6,  comma  2,  del  decreto
legislativo  n.  502/1992  ed  il  relativo  personale  universitario
appartenente  ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella
A) e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali
e discipline.
  Art. 6. - Il numero massimo degli specializzandi che possono essere
ammessi  e'  determinato  in cinque per ciascun anno di corso, per un
totale di venti specializzandi.

Tabella  A  -  Aree  di  addestramento professionalizzante e relativi
Settori scientifico-disciplinari.

A) Area propedeutica.
  Obiettivo:   lo   specializzando   deve  apprendere  le  conoscenze
fondamentali di genetica, di statistica, di biologia, con particolare
riguardo  alle  patologie  genetiche,  cromosomiche e multifattoriali
applicabili  alla  genetica  medica.  Deve  inoltre acquisire le basi
teorico-pratiche  della  consulenza  di genetica e del laboratorio di
genetica.
  Settori:  E05A  Biochimica, E11X Genetica, El3X Biologia applicata,
F01X   Statistica   medica,  F03X  Genetica  medica,  F04A  Patologia
generale, F22B Medicina legale.
B) Area tecnico-metodologica.
  Obiettivo:   lo   specializzando   deve   acquisire  le  conoscenze
fondamentali  teoriche  e  le  tecniche dei settori di laboratorio di
genetica  medica, particolarmente in ambito molecolare, citogenetico,
immunogenetico   e   le   relative   applicazioni  cliniche  a  scopo
diagnostico e prognostico.
  Settori:  El3X  Biologia  applicata,  F03X  Genetica  medica,  F04A
Patologia generale.
C) Area genetico-clinica.
  Obiettivo:  lo  specializzando deve acquisire le conoscenze di base
necessarie  alla valutazione genealogica, epidemiologica alla analisi
dei  modelli  di  trasmissione  per  la diagnosi e la formulazione di
prognosi   di   rischio  individuale  e  riproduttivo.  Deve  inoltre
acquisire  quelle  competenze cliniche indispensabili per un adeguato
approccio al paziente affetto da patologie genetiche.
  Settori:   F0lX  Statistica  medica,  F03X  Genetica  medica,  F04C
Oncologia  medica,  F20X  Ostetricia  e  Ginecologia,  F22B  Medicina
legale.

Tabella     B     -    Standard    complessivo    di    addestramento
professionalizzante.

  La  tesi  di  specializzazione  potra'  essere  svolta su argomento
relativo alle materie del corso di specializzazione.
  Gli  specializzandi,  per  essere  ammessi  all'esame  di  diploma,
debbono   aver   adempiuto   ai   seguenti   obblighi,  in  relazione
all'indirizzo seguito:
1. Indirizzo medico.
  Per  considerare  l'accreditamento  formativo  (lezioni teoriche ed
esperienza   diretta)   e   permettere  l'assunzione  progressiva  di
responsabilita':
    partecipazione  all'attivita'  di  50 casi di consulenza genetica
con responsabilita' diretta alla diagnostica;
    espletamento delle consulenze stesse;
    partecipazione all'attivita' e alla interpretazione di 10 analisi
di  citogenetica,  10  analisi di genetica molecolare e 10 analisi di
immunogenetica, discusse con il docente.
  Durante  tutto  il corso di specializzazione devono essere previste
frequenze  in reparti clinici per il completamento della preparazione
genetico-clinica dello specializzando.
2. Indirizzo tecnico.
  Per  considerare  l'accreditamento  formativo  (lezioni teoriche ed
esperienza   diretta)   e   permettere  l'assunzione  progressiva  di
responsabilita':
    esecuzione diretta di 30 analisi di citogenetica;
    esecuzione diretta di 30 analisi di genetica molecolare;
    esecuzione diretta di 30 analisi di immogenetica;
    refertazione delle analisi stesse.
  Nel   regolamento   didattico   di  ateneo  verranno  eventualmente
specificate  le  tipologie  delle  diverse metodologie ed il relativo
peso specifico.
    Modena, 1 giugno 2000
                                                Il rettore: Pellacani