IL RETTORE

  Vista  la legge 9 marzo 1989, n. 168, concernente l'istituzione del
Ministero  dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
ed in particolare gli articoli 6 e 16;
  Visto  il  decreto  rettorale 18 febbraio 1992, n. 927, costitutivo
del  senato  accademico  integrato  ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 16, comma 2, della citata legge;
  Visto  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari emanato
con  decreto  rettorale  n. 501 del 18 dicembre 1995 e modificato con
decreto rettorale n. 2568 del 29 ottobre 1998;
  Vista  la  delibera del senato accademico in composizione allargata
del  8 febbraio 2000 che, su parere favorevole espresso dal consiglio
di  amministrazione  nella  seduta del 22 marzo 2000, ha approvato la
modifica  dello  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Cagliari
relativa all'art. 58, nucleo di valutazione;
  Vista  la nota rettorale n. 3945 del 16 maggio 2000 con la quale e'
stata   trasmessa   al  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica per il prescritto controllo di legittimita'
e  di  merito ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, la modifica
dello statuto di Ateneo relativa all'art. 58, nucleo di valutazione;
  Vista  la  nota ministeriale n. 808/1060 del 31 maggio 2000, con la
quale  il  Ministro  dell'universita'  e  della ricerca scientifica e
tecnologica,  esercitato  il succitato controllo di legittimita' e di
merito,  ha comunicato che in relazione al testo di modifica proposto
non vi sono osservazioni da formulare;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  L'art. 58 dello statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari e'
modificato cosi' come indicato nel prospetto sottoriportato:

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          Testo vigente           |           Nuovo testo
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1. L'Ateneo istituisce un nucleo  |
di valutazione interna con il     |
compito di raccogliere elementi   |
per la verifica, mediante analisi |1. Il nucleo di valutazione di
comparative dei costi e dei       |Ateneo è l'organo consultivo e
rendimenti, della corretta        |propositivo degli organi di
gestione delle risorse pubbliche, |governo in materia di valutazione
della produttività della ricerca e|della didattica, della ricerca,
della didattica, nonché           |della gestione amministrativa,
dell'imparzialità e del buon      |degli interventi di sostegno al
andamento dell'azione             |diritto allo studio e di tutte le
amministrativa.                   |attività previste dalla legge.
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2. Il nucleo di valutazione       |
propone all'approvazione degli    |
organi di governo i criteri e le  |
modalità per l'individuazione dei |
parametri utili alla valutazione  |
dell'efficienza e dell'efficacia, |
anche in base alle indicazioni    |
legislative e utilizzando, ove    |
possibile, parametri analoghi a   |
quelli adottati a livello         |
nazionale. Il nucleo di           |
valutazione è alle dirette        |
dipendenze del rettore e          |
sovraintende, con la              |
collaborazione di tutte le        |
strutture dell'Ateneo e           |
dell'osservatorio sull'attività   |
didattica, all'aggiornamento degli|
indicatori previsti e approvati   |
dagli organi di governo. Il nucleo|
di valutazione invia annualmente  |
una relazione sugli elementi      |
raccolti al rettore, che la       |
trasmette agli organi di governo. |
Il nucleo di valutazione può      |
altresì far pervenire al rettore  |
suggerimenti motivati di modifica |
delle procedure di gestione e     |2. Il nucleo opera in posizione di
delle norme regolamentari e       |autonomia e risponde
statutarie.                       |esclusivamente al rettore.
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                                  |3. Il nucleo tenuto conto degli
                                  |obiettivi che gli organi di
                                  |governo dichiarano di voler
                                  |aggiungere:   definisce i criteri
                                  |e parametri di riferimento della
                                  |valutazione in conformità a quanto
                                  |previsto dal sistema di
                                  |valutazione nazionale;   valuta il
                                  |grado di raggiungimento degli
                                  |obiettivi programmati e supporta
                                  |l'organo d'indirizzo politico
3. Il nucleo di valutazione è     |anche per la valutazione dei
composto da un dirigente          |dirigenti di massimo livello;
dell'amministrazione universitaria|  verifica, anche mediante analisi
e da quattro esperti in tecniche  |comparative dei costi e dei
di valutazione e nel controllo di |rendimenti, il corretto utilizzo
gestione, interni o esterni       |delle risorse pubbliche, la
all'Ateneo. Il nucleo di          |produttività della ricerca e della
valutazione è nominato dal        |didattica, nonché l'imparzialità
rettore, su delibera del consiglio|ed il buon andamento
di amministrazione, ed è rinnovato|dell'amministrazione centrale e
ogni tre anni.                    |degli altri centri di spesa.
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                                  |4. Il nucleo è composto da un
                                  |minimo di cinque ad un massimo di
                                  |nove membri nominati tra studiosi
                                  |ed esperti in materia di
                                  |valutazione, fra i quali due
                                  |scelti anche in ambito non
                                  |accademico. Il nucleo è nominato
4. Il regolamento generale di     |dal rettore su delibera del
Ateneo detta le norme del suo     |consiglio di amministrazione, ed è
funzionamento.                    |rinnovato ogni tre anni.
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                                  |5. Il numero dei componenti del
                                  |nucleo e le norme relative al suo
                                  |funzionamento sono stabilite con
                                  |apposito regolamento.

    Il  presente  decreto  sara' inviato al Ministero della giustizia
per  la  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
      Cagliari, 13 giugno 2000
                                                Il rettore: Mistretta