IL RETTORE

  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 6, commi 9, 10 e 11;
  Visto  lo  statuto  dell'IUAV, ed in particolare l'art. 19 e l'art.
20, comma 1;
  Visto  il nuovo statuto dell'Istituto universitario di architettura
di Venezia, emanato con decreto diret-toriale del 9 dicembre 1991, n.
24,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 3 del
12 febbraio  1992,  come  modificato dal decreto rettorale 26 ottobre
1994,  n. 303, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n. 260 del 7 novembre 1994 ed, in particolare, l'art. 18, comma 1, di
esso;
  Vista  la  delibera  del  senato accademico integrato del 20 aprile
2000,   con   la   quale  tale  organo,  sentiti  la  facolta'  ed  i
dipartimenti,  nonche', per quanto di sua pertinenza, il senato degli
studenti,  ha  approvato  modifiche  del  nuovo statuto dell'Istituto
universitario di architettura di Venezia e nello specifico:
    a) di sostituire integralmente l'art. 13- ter al fine di recepire
nello  statuto dell'Ateneo le disposizioni previste dall'art. 1 della
legge  19 ottobre  1999,  n.  370 in materia di nuclei di valutazione
delle universita';
    b) di  sostituire  integralmente  il  primo capoverso del comma 1
dell'art.  18  al  fine  di  disciplinare il procedimento di modifica
dello  statuto  con modalita' semplificate e coerenti con il processo
di  autonomia  degli  atenei  rispetto  a quanto previsto a suo tempo
dall'art. 16, commi 2 e 3 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
    c) di  inserire  dopo  l'art.  21  un  nuovo art. 21-bis relativo
all'attivita'  didattica del rettore al fine di consentire il miglior
svolgimento delle attivita' connesse alla carica;
  Vista   la   nota  del  dirigente  generale  del  dipartimento  per
l'autonomia    universitaria    e    gli   studenti   del   Ministero
dell'universita'  e  della ricerca scientifica e tecnologica 6 giugno
2000,  prot.  n.  907/933,  assunta  al protocollo dello IUAV in data
14 giugno  2000,  prot. n.  3623, con la quale si comunica che non si
hanno   osservazioni   da   formulare  alle  modifiche  allo  statuto
dell'Ateneo  di  cui  alla  delibera  del senato accademico integrato
20 aprile 2000;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1.  Sono  emanate, ai sensi dell'art. 1, comma 1, dello statuto, le
modifiche   al   nuovo   statuto   dell'Istituto   universitario   di
architettura   di   Venezia  emanato  con  decreto  direttoriale  del
9 dicembre  1991,  n. 24, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale  -  n.  3  del 12 febbraio 1992, come modificato dal decreto
rettorale   26 ottobre   1994,  n.  303,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 260 del 7 novembre 1994.
  2.  Le  modifiche  gia' inserite nel testo previgente dello statuto
sono riportate in carattere corsivo grassetto nel testo dello statuto
stesso  in  allegato  al  presente  decreto  di cui costituisce parte
integrante e sostanziale.
  3.  Le modifiche entrano in vigore, ai sensi dell'art. 20, comma 1,
secondo capoverso, dello statuto dalla data del presente decreto.
  4.  Il  presente  decreto rettorale e' trasmesso al Ministero della
giustizia  -  Ufficio pubblicazioni leggi e decreti - per la prevista
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana,
nonche'  per conoscenza al Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica    e   tecnologica   -   Dipartimento   per   l'autonomia
universitaria  e  gli  studenti, nonche' per conoscenza agli organi e
strutture   dell'Ateneo   e   al   servizio   comunicazione   per  la
pubblicazione nel web dell'Istituto.
    Venezia, 14 giugno 2000
                                                    Il rettore: Folin