IL DIRETTORE GENERALE
           degli affari civili e delle libere professioni
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello   straniero,   a  norma  dell'art.  1,  comma  6,  del  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
  Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione  della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988 -
relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di
istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di
durata minima di tre anni;
  Vista  l'istanza del dott. Quimi Cuyuri Edward, nato a Lima (Peru')
il 15 maggio 1964, cittadino peruviano, diretta ad ottenere, ai sensi
dell'art.  49  del  decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1999,  n.  394,  in  combinato  disposto  con  l'art.  12 del decreto
legislativo  27 gennaio  1992,  n.  115, il riconoscimento del titolo
professionale di "abogado" di cui e' in possesso dall'11 agosto 1993,
come  attestato  dal  Colegio de Abogados del Callao (Peru'), ai fini
dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;
  Considerato  che  il richiedente e' insignito del titolo accademico
spagnolo di "bachiller en Derecho y Ciencias Politicas" conseguito il
16 giugno  1993  presso  la  universidad nacional Mayor de San Marcos
(Peru');
  Considerato  che  ha  altresi'  conseguito  il titolo di dottore in
giurisprudenza  in  data  15 maggio  1997  presso l'Universita' degli
studi "La Sapienza" di Roma;
  Visto l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 115/1992;
  Viste  le  determinazioni  della conferenza di servizi nella seduta
del 23 maggio 2000;
  Visto  il parere scritto del rappresentante del consiglio nazionale
di categoria del 24 maggio 2000;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Al  dott.  Quimi  Cuyuri  Edward,  nato a Lima (Peru') il 15 maggio
1964, cittadino peruviano, e' riconosciuto il titolo professionale di
cui  in  premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli
avvocati.