IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           di concerto con
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista  la legge 14 novembre 1995, n. 481, concernente l'istituzione
delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita';
  Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, che ha istituito l'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni;
  Visto  in particolare l'art. 6, comma 1, lettera b), della legge n.
249  del  1997,  il  quale  stabilisce che alla copertura finanziaria
dell'onere,  valutato  in  venti  miliardi  annui, si provvede con le
modalita'   di  cui  all'art.  2,  comma  38,  lettera  b),  e  commi
successivi, della legge n. 481 del 1995;
  Visto  l'articolo  2,  comma 38, lettera b) della predetta legge n.
481/1995,  che  prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle
finanze,  di  concerto  con  il Ministro del tesoro, per stabilire le
misure  e  modalita'  di  versamento  del  contributo  che i soggetti
interessati   devono   versare   per   sostenere   l'onere  derivante
dall'istituzione del funzionamento delle autorita';
  Considerato  che  il  citato  comma  38, lettera b), della legge n.
481/1995  dispone, tra l'altro, che il contributo va versato entro il
31 luglio di ogni anno;
  Visto  il  comma  40, del citato articolo 2, della legge n. 481 del
1995,  in base al quale le somme di cui al comma 38, lettera b), sono
versate  allo  stato  di  previsione  dell'entrata del bilancio dello
Stato;
  Vista   la  comunicazione  dell'autorita'  per  le  garanzie  nelle
comunicazioni,   con  la  quale  vengono  proposte  le  modalita'  di
applicazione  e  la  misura del contributo da valere per l'anno 2000,
secondo  la  specifica  decisione  in  merito  adottata dal consiglio
dell'Autorita' nella riunione del 1o giugno 2000;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  I soggetti tenuti al versamento del contributo, di cui all'art.
6,  comma  1,  lettera  b),  della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono
quelli operanti nelle seguenti categorie:
    a)fornitori di servizi di telefonia fissa, anche via cavo;
    b)fornitori di servizi di telefonia mobile, anche satellitare;
    c) emittenti televisive :
      c.1) su frequenze terrestri;
      c.2) via cavo e satellite;
    d) emittenti radio, anche via cavo e satellite;
    e)editori:
      e.1) giornali quotidiani;
      e.2) periodici e riviste;
      e.3) agenzie di stampa a carattere nazionale;
    f)concessionarie di pubblicita':
      f.1) da trasmettere mediante impianti radiofonici o televisivi;
      f.2) da diffondere su giornali quotidiani o periodici;
      f.3) da trasmettere per via telematica;
    g)servizi interattivi e multimediali:
      g.1) fornitori di servizi di accesso;
      g.2) fornitori di servizi di informazione;
      g.3) produttori e distributori di prodotti, compresa l'editoria
elettronica e digitale;
    h)produttori e distributori di programmi radiotelevisivi.
  2. Il contributo e' determinato applicando la percentuale di cui al
successivo  art. 3 sui ricavi iscritti nell'ultimo bilancio approvato
e   conseguiti  a  fronte  di  attivita'  ricadenti  nelle  tipologie
esercitate dalle categorie di operatori di cui al comma 1. Per l'anno
2000,  per  favorire  la  presenza  di un mercato concorrenziale e la
capacita'   competitiva  dei  soggetti  operanti  nel  settore  della
comunicazione,  in  considerazione dell'impegno in innovazione, anche
tecnologica,  richiesto  dal  progressivo  sviluppo  del  processo di
convergenza  previsto dalla societa' dell'informazione, il contributo
non viene calcolato sui ricavi derivanti dalle seguenti attivita':
    a) attivita' esercitate da meno di due anni e rientranti in una o
piu'  delle  categorie di cui al comma 1, purche' i ricavi stessi non
derivino  da  pari  attivita'  esercitate  nei precedenti due anni da
soggetti comunque diversi dal dichiarante;
    b) attivita'   proprie   di   settori  destinatari  di  specifici
interventi pubblici, in quanto riconosciuti "in stato di crisi";
    c) attivita' esercitate sulla base di concessioni, autorizzazioni
e licenze rilasciate per copertura a livello locale;
    d) attivita'  editoriali  limitatamente  a  giornali  quotidiani,
periodici e riviste;
    e) attivita' per servizi interattivi e multimediali.