IL MINISTRO DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, concernente l'istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, che ha istituito l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; Visto in particolare l'art. 6, comma 1, lettera b), della legge n. 249 del 1997, il quale stabilisce che alla copertura finanziaria dell'onere, valutato in venti miliardi annui, si provvede con le modalita' di cui all'art. 2, comma 38, lettera b), e commi successivi, della legge n. 481 del 1995; Visto l'articolo 2, comma 38, lettera b) della predetta legge n. 481/1995, che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, per stabilire le misure e modalita' di versamento del contributo che i soggetti interessati devono versare per sostenere l'onere derivante dall'istituzione del funzionamento delle autorita'; Considerato che il citato comma 38, lettera b), della legge n. 481/1995 dispone, tra l'altro, che il contributo va versato entro il 31 luglio di ogni anno; Visto il comma 40, del citato articolo 2, della legge n. 481 del 1995, in base al quale le somme di cui al comma 38, lettera b), sono versate allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato; Vista la comunicazione dell'autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, con la quale vengono proposte le modalita' di applicazione e la misura del contributo da valere per l'anno 2000, secondo la specifica decisione in merito adottata dal consiglio dell'Autorita' nella riunione del 1o giugno 2000; Decreta: Art. 1. 1. I soggetti tenuti al versamento del contributo, di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono quelli operanti nelle seguenti categorie: a)fornitori di servizi di telefonia fissa, anche via cavo; b)fornitori di servizi di telefonia mobile, anche satellitare; c) emittenti televisive : c.1) su frequenze terrestri; c.2) via cavo e satellite; d) emittenti radio, anche via cavo e satellite; e)editori: e.1) giornali quotidiani; e.2) periodici e riviste; e.3) agenzie di stampa a carattere nazionale; f)concessionarie di pubblicita': f.1) da trasmettere mediante impianti radiofonici o televisivi; f.2) da diffondere su giornali quotidiani o periodici; f.3) da trasmettere per via telematica; g)servizi interattivi e multimediali: g.1) fornitori di servizi di accesso; g.2) fornitori di servizi di informazione; g.3) produttori e distributori di prodotti, compresa l'editoria elettronica e digitale; h)produttori e distributori di programmi radiotelevisivi. 2. Il contributo e' determinato applicando la percentuale di cui al successivo art. 3 sui ricavi iscritti nell'ultimo bilancio approvato e conseguiti a fronte di attivita' ricadenti nelle tipologie esercitate dalle categorie di operatori di cui al comma 1. Per l'anno 2000, per favorire la presenza di un mercato concorrenziale e la capacita' competitiva dei soggetti operanti nel settore della comunicazione, in considerazione dell'impegno in innovazione, anche tecnologica, richiesto dal progressivo sviluppo del processo di convergenza previsto dalla societa' dell'informazione, il contributo non viene calcolato sui ricavi derivanti dalle seguenti attivita': a) attivita' esercitate da meno di due anni e rientranti in una o piu' delle categorie di cui al comma 1, purche' i ricavi stessi non derivino da pari attivita' esercitate nei precedenti due anni da soggetti comunque diversi dal dichiarante; b) attivita' proprie di settori destinatari di specifici interventi pubblici, in quanto riconosciuti "in stato di crisi"; c) attivita' esercitate sulla base di concessioni, autorizzazioni e licenze rilasciate per copertura a livello locale; d) attivita' editoriali limitatamente a giornali quotidiani, periodici e riviste; e) attivita' per servizi interattivi e multimediali.