L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
  Nella  sua riunione di Consiglio del 20 giugno 2000, in particolare
nella prosecuzione del 21 giugno 2000;
  Vista   la   legge  31 luglio  1997,  n.  249  recante  istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;
  Vista  la  direttiva  90/387/CEE  del  Consiglio del 28 giugno 1990
sull'istituzione    del    mercato   interno   per   i   servizi   di
telecomunicazioni  mediante  la  realizzazione della fornitura di una
rete aperta di telecomunicazioni (Open Network Provision - ONP);
  Vista  la direttiva 90/388/CEE della Commissione del 28 giugno 1990
in    materia   di   concorrenza   nei   mercati   dei   servizi   di
telecomunicazioni;
  Vista  la  direttiva  92/44/CEE  del  Consiglio  del  5 giugno 1992
sull'applicazione  della  fornitura  di una rete aperta (Open Network
Provision - ONP) alle linee affittate;
  Visto  il  decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289, di attuazione
della  direttiva 92/44/CEE concernente l'applicazione della fornitura
di una rete aperta di telecomunicazioni (ONP);
  Vista  la direttiva 95/51/CE della Commissione del 18 ottobre 1995,
che  modifica  la  direttiva 90/388/CEE in relazione all'eliminazione
delle  restrizioni  riguardanti l'uso di reti televisive via cavo per
la fornitura di servizi di telecomunicazioni gia' liberalizzati;
  Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, relativa alle norme per la
concorrenza  e  la  regolazione  dei  servizi  di pubblica utilita' e
all'istituzione   delle  Autorita'  di  regolazione  dei  servizi  di
pubblica utilita';
  Vista la direttiva 96/19/CE della Commissione del 13 marzo 1996 che
modifica   la   90/388/CEE  al  fine  della  completa  apertura  alla
concorrenza dei mercati di telecomunicazioni;
  Vista  la  delibera CIPE del 24 aprile 1996 recante linee guida per
la  regolamentazione  dei  servizi  di  pubblica utilita', pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 1996;
  Vista  la direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del  30 giugno  1997  relativa all'interconnessione nel settore delle
telecomunicazioni  e finalizzata a garantire il servizio universale e
l'interoperabilita'   attraverso   l'applicazione   dei  principi  di
fornitura di una rete aperta (ONP);
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997,
n.  318,  regolamento  per  l'attuazione di direttive comunitarie nel
settore delle telecomunicazioni;
  Vista  la direttiva 97/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del  6 ottobre  1997 che modifica la direttiva 90/387/CEE e 92/44/CEE
per adeguarle al contesto concorrenziale delle telecomunicazioni;
  Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1997 recante disposizioni
per   il   rilascio  delle  licenze  individuali  nel  settore  delle
telecomunicazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 - serie
generale - parte prima del 4 dicembre 1997;
  Vista  la  decisione  98/80/CE della Commissione del 7 gennaio 1998
che modifica l'allegato II della direttiva 92/44/CEE del Consiglio;
  Vista  la  raccomandazione  della  Commissione  dell'8 aprile  1998
sull'interconnessione    in    un    mercato    liberalizzato   delle
telecomunicazioni (Parte 2 - Separazione contabile e contabilita' dei
costi degli operatori dominanti) (98/322/CEE);
  Visto  il  decreto ministeriale 23 aprile 1998 recante disposizioni
in  materia  di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 10 giugno 1998;
  Vista  la  propria  delibera  n.  66/98,  pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  n.  263  del 10 novembre 1998, recante autorizzazione alla
Telecom Italia S.p.a. in relazione all'offerta di circuiti diretti;
  Vista  la  propria  delibera  n.  101/99, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  n.  155  del  5 luglio  1999,  in  materia  di  condizioni
economiche  di  offerta  del  servizio  di telefonia vocale alla luce
dell'evoluzione di meccanismi concorrenziali;
  Vista  la  propria  delibera  n.  171/99, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  n.193 del 18 agosto 1999, relativa alla regolamentazione e
al controllo dei prezzi di telefonia vocale offerti da Telecom Italia
a partire dal 1o agosto 1999;
  Vista  la  propria  delibera  n.  197/99  del  7 settembre 1999, in
materia  di  identificazione  degli  organismi  di  telecomunicazioni
aventi notevole forza di mercato;
  Vista  la raccomandazione della Commissione europea del 24 novembre
1999  sui  prezzi  di  interconnessione  delle  linee affittate in un
mercato liberalizzato delle telecomunicazioni [C (1999) 3863];
  Visto  il  provvedimento dell'Autorita' garante della concorrenza e
del  mercato  n.  5428  del  30 ottobre 1997 relativo al procedimento
"A178 - Albacom/Telecom Italia-Circuiti dedicati";
  Visto  il  provvedimento dell'Autorita' garante della concorrenza e
del  mercato  n.  7978  del  28 gennaio 2000 relativo al procedimento
"A255 - Associazione Italiana Internet Providers/Telecom Italia";
  Vista  la  nuova  offerta  servizio  collegamenti diretti in ambito
nazionale  di  Telecom Italia S.p.a., pervenuta all'Autorita' in data
2 dicembre 1999;
  Vista  la lettera inviata dall'Autorita' a Telecom Italia S.p.a. in
data 21 dicembre 1999;
  Sentita la societa' Telecom Italia;
  Sentite  le  societa'  Infostrada, Wind Telecomunicazioni, Albacom,
BLU,  COLT  Telecom,  MCI WorldCom, METROWEB, Telecom Italia Mobile e
Omnitel Pronto Italia;
  Sentite   le   associazioni   Assoprovider,  Associazione  Italiana
Internet  Providers  e  Associazione  Nazionale  Utenti  Italiani  di
Telecomunicazioni;
  Visti gli atti del procedimento;
  Udite  la  relazione  del  Commissario  dott.ssa  Paola  Manacorda,
relatore  ai sensi dell' art. 32, del regolamento sull'organizzazione
ed il funzionamento dell'Autorita', nella seduta del 7 giugno 2000, e
la relazione finale del relatore nella seduta odierna;
  Considerato quanto segue:
1. Il quadro normativo di riferimento.
  Il   processo   di   liberalizzazione   delle   infrastrutture   di
telecomunicazione  e'  stato avviato con la direttiva 90/388/CEE, poi
modificata  dalla  direttiva  96/19/CE,  attraverso  l'abolizione dei
diritti speciali e/o esclusivi alla fornitura di reti e di servizi di
telecomunicazioni. In particolare, la direttiva 96/19/CE e il decreto
del  Presidente  della Repubblica n. 318/1997 riconoscono che, fino a
quando  il  mercato  non  mostri  caratteristiche  concorrenziali, le
infrastrutture  di  rete  costituiscono  una  risorsa  essenziale  e,
pertanto, sottoposta a regolamentazione.
  La  direttiva  92/44/CEE,  cosi'  come  modificata  dalla direttiva
97/51/CE,   art.   2,   definisce   le   linee   affittate  come  "le
infrastrutture  di  telecomunicazione  che  forniscono  capacita'  di
trasmissione trasparenti tra punti terminali di una stessa rete e che
non  includono  la  commutazione  su  richiesta".  Le linee affittate
rivestono un duplice ruolo nel mercato delle telecomunicazioni: da un
lato,  si  configurano  come un servizio di telecomunicazioni rivolto
alla  generalita'  della  clientela  finale e rispetto al quale vanno
perseguite   condizioni   di  fornitura  concorrenziali;  dall'altro,
costituiscono  un fattore di produzione indispensabile agli operatori
nuovi  entranti  al  fine  di poter predisporre offerte di servizi di
telecomunicazioni  alternative  a quella dell'operatore storico. Tale
duplice  natura trova esplicazione nella puntuale disciplina definita
a  livello  comunitario  e  nazionale  in  merito  alle condizioni di
fornitura  al  pubblico delle linee affittate da parte dell'operatore
avente   notevole   forza   di   mercato   (di  seguito:  l'operatore
notificato).  La  disciplina indicata conferisce significato concreto
alla    considerazione    di   ordine   generale   secondo   cui   la
liberalizzazione  non e' di per se' in grado di garantire un pieno ed
immediato  funzionamento  delle  dinamiche  concorrenziali,  ma  deve
essere  supportata  da  un  adeguato  regime  regolamentare  in  capo
all'operatore  notificato, almeno sino a quando il mercato (in questo
caso:  il  mercato delle infrastrutture) non abbia dato segnali certi
di un adeguato livello di concorrenzialita'.
  In  tale  contesto,  la  direttiva 92/44/CEE, cosi' come modificata
dalla  direttiva  97/51/CE  dispone,  al  considerando  (17)  e  agli
articoli  8, comma 2 e art. 10, comma 1, che gli organismi notificati
come  aventi  significativo  potere  di  mercato (di seguito SPM) nel
mercato  nazionale  delle  linee  affittate  rispettino i principi di
orientamento    ai    costi,    trasparenza,   obiettivita'   e   non
discriminazione   nella   determinazione  delle  relative  condizioni
economiche. Oltre al rispetto dei suindicati principi, il decreto del
Presidente  della  Repubblica  n. 318/1997, art. 7, comma 1, aggiunge
l'obbligo  di  rispettare i criteri di carattere generale fissati per
la  disciplina  delle  reti  e dei servizi di pubblica utilita' dalla
legge  n.  481/1995  e  dalla  delibera CIPE del 24 aprile 1996 nella
determinazione delle condizioni economiche di offerta per l'accesso e
l'uso  di  una  rete  telefonica  pubblica  fissa  e per i servizi di
telecomunicazioni  accessibili  al  pubblico da parte degli organismi
notificati SPM.
  L'Autorita',  nella  delibera  n. 197/99, ha notificato la societa'
Telecom  Italia  S.p.a.  (di seguito TI o la societa') come organismo
dotato  di  significativo potere di mercato nel mercato nazionale dei
sistemi  delle linee affittate, in quanto "oltre a detenere una quota
di   mercato   molto  significativa,  mantiene  ancora  una  notevole
capacita'  di  determinare  le  condizioni  di mercato soprattutto in
ragione  della  sua  precedente posizione di operatore monopolista di
telecomunicazioni (...)".
  Nella  delibera  n.  66/98, in attuazione dei principi normativi di
riferimento,  l'Autorita'  ha autorizzato Telecom Italia ad applicare
le   condizioni   economiche   proposte  per  l'offerta  delle  linee
affittate,  riservandosi  "la possibilita' di variare tali condizioni
economiche  di offerta in una fase successiva di verifica dei criteri
di  contabilita'  dei costi e di separazione contabile ai sensi della
raccomandazione  comunitaria  [98/322/CEE] e degli articoli 8 e 9 del
decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 318/1997 o di ulteriori
forme  di  controllo  dei  prezzi ai sensi dell'art. 7, comma 1 dello
stesso   decreto   del  Presidente  della  Repubblica.  In  una  fase
successiva,    l'autorizzazione    all'applicazione   di   condizioni
economiche di offerta di circuiti diretti richieste da Telecom Italia
a  questa  Autorita'  saranno  prese  in  considerazione nell'analisi
complessiva  della  contabilita' analitica e di separazione contabile
di Telecom Italia (...)".
  L'Autorita', dopo aver rilevato che il mercato dei circuiti diretti
presentava  una  "situazione di sostanziale monopolio, con livelli di
bassa  sostituibilita' del prodotto sotto il profilo sia quantitativo
che    qualitativo",    ha    puntualizzato    che   l'attivita'   di
regolamentazione  dei prezzi di un'infrastruttura essenziale persegue
due  obiettivi:  da  una  parte,  indurre  l'operatore  dominante  al
rispetto  dei  principi  di  orientamento al costo, trasparenza e non
discriminazione  nella  determinazione  delle tariffe (ai sensi degli
articoli 7,  8  e  9  del  decreto del Presidente della Repubblica n.
318/1997);  dall'altro, stimolare lo stesso all'efficienza produttiva
e gestionale (ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera e), della legge
n. 481/1995 e dell'art. 1, comma 6, lettera c), n. 14, della legge n.
249/1997).
  Nella delibera n. 171/99, paragrafo 3, punto 2, infine, l'Autorita'
include  tra  i  "servizi sottoposti al criterio dell'orientamento al
costo  e all'obbligo di separazione contabile" l'offerta di "circuiti
diretti  alla  luce  della  posizione  di  notevole  forza di mercato
dell'operatore incumbent".
  In  applicazione  dei principi normativi richiamati, l'Autorita' ha
disposto,  con  delibera  n.  101/99  del 24 giugno 1999, l'avvio del
procedimento  istruttorio avente ad oggetto "la valutazione e analisi
dei  costi  e  delle  condizioni  economiche  relativi ai circuiti di
interconnessione e al mercato delle linee affittate".
2. I mercati interessati.
  Il  mercato  dei  circuiti  diretti  si  distingue in due segmenti:
quello   dei  circuiti  di  interconnessione  e  quello  delle  linee
affittate.   Entrambi  i  segmenti  possono  configurarsi  come  beni
intermedi  per la fornitura di servizi di telecomunicazioni (delibera
n. 101/1999, titolo VII).
  I  circuiti d'interconnessione, a differenza delle linee affittate,
non realizzano un collegamento tra due punti terminali di una rete di
telecomunicazioni,  bensi'  costituiscono,  in relazione alle diverse
modalita'  tecniche  di  realizzazione  dell'interconnessione  e alle
connesse   esigenze,   un   collegamento   trasmissivo  tra  il  nodo
dell'operatore  interconnesso  e l'autocommutatore dell'operatore che
offre l'interconnessione.
  Ai  fini  della presente delibera, il mercato interessato e' quello
nazionale   delle   linee  affittate.  Sulla  base  delle  risultanze
istruttorie,  infatti,  l'Autorita'  ha  deciso  di  dar  luogo a due
provvedimenti  distinti  (uno  per  i  circuiti di interconnessione e
l'altro per le linee affittate), al fine di rispondere ad esigenze di
razionalizzazione  della  produzione  regolamentare  e di definizione
chiara   ed  univoca  delle  fattispecie  afferenti  alla  disciplina
dell'interconnessione.
  La presente delibera, pertanto, si concentra sugli aspetti relativi
al  mercato  delle  linee  affittate, rimandando le determinazioni in
materia  di circuiti di interconnessione ad uno specifico e ulteriore
provvedimento.
  Il  mercato  delle linee affittate si struttura in due segmenti: le
linee  (o  circuiti) di breve distanza (urbani e di accesso, ossia di
distanza  fino  a  5  km)  e  le linee (o circuiti) di lunga distanza
(trasporto o backbone).
  La   dimensione  complessiva  del  mercato  nazionale  delle  linee
affittate  e'  stata superiore, nel 1998, ai [2400] miliardi di lire.
Nel  periodo  1999-2003, nel mercato italiano si prevede una crescita
dei  ricavi  pari a circa il 6% medio annuo, contro un corrispondente
valore del 3,4% dei Paesi dell'Unione europea. (1).
  Per   quanto  riguarda  l'offerta  di  linee  affittate,  l'analisi
istruttoria  ha evidenziato che nel 1999 il mercato ha registrato una
situazione  di  sostanziale  monopolio,  in quanto l'offerta di linee
affittate  da  parte  di  operatori  alternativi  a Telecom Italia ha
assunto  una assai scarsa rilevanza, non superiore ad alcuni miliardi
di  lire.  L'offerta  di  TI, pertanto, ha continuato a rappresentare
pressoche' il 100% dell'offerta sul mercato.
  In  particolare,  il  segmento  di  mercato  dei  circuiti di lunga
distanza  vede  svilupparsi  un  certo  grado  di concorrenza, dovuto
all'avvio  di  investimenti nella costruzione di circuiti di backbone
ad  opera  di alcuni operatori alternativi. L'esistenza di segnali di
concorrenza  su  tale  segmento  di  mercato,  tali  tuttavia  da non
alterare  il  sostanziale  monopolio  di  Telecom Italia, si riflette
anche  sulle condizioni economiche di offerta che, nel caso italiano,
risultano superiori rispetto alla media dei corrispondenti valori dei
principali paesi europei (2), ma per un'entita' relativamente modesta
(attorno  al  15%  per  i  circuiti  di capacita' pari ai 2 Mbit/s di
50-200 km).
  Diversamente,  sul  segmento  di  mercato  dei  circuiti  di  breve
distanza  gli  investimenti  degli  operatori  alternativi  risultano
essere  ad  oggi  limitati  e, comunque, circoscritti alle principali
aree  urbane.  Su tale segmento, pertanto, la situazione di monopolio
di TI appare ancora piu' solida. La sostanziale mancanza di pressione
concorrenziale  appare  avere  riscontro  nel fatto che le condizioni
economiche  delle  linee  affittate  di  breve  distanza (circuiti di
capacita'  comprese  tra i 64 Kbit/e e i 34 Mbit/s) risultano essere,
nel  1999, superiori per un'entita' che varia tra il 15 ed il 70% (3)
a  seconda  della  distanza effettivamente considerata, rispetto alla
media dei corrispondenti valori dei principali paesi europei (4).
  Dal  lato  della  domanda, gli utilizzatori di linee affittate sono
gli  operatori  di  telecomunicazioni  alternativi  (di  rete fissa e
mobile),  gli  Internet  Service  Providers  (di  seguito  ISP)  e la
clientela  finale,  soprattutto le imprese. In particolare, nel 1998,
il maggiore  utilizzatore  di  linee  affittate  si  e'  rivelata  la
clientela  finale  (62,1%) mentre gli ISP hanno assorbito solo l'1,8%
della  domanda. Per quanto riguarda gli operatori alternativi, questi
hanno  rappresentato  il  33,4%  della domanda di linee affittate. In
particolare,  gli  operatori  mobili  hanno  assorbito il 32,3% della
domanda,  mentre  gli  operatori  alternativi  di  rete  fissa  hanno
rappresentato solo l'1,1% della domanda.
  Passando ad analizzare la segmentazione del mercato nazionale delle
linee  affittate,  i  circuiti di breve distanza sono circuiti urbani
che  si  caratterizzano per capacita' uguali o maggiori ai 64 Kbit/s.
Tra  i  circuiti  urbani  vi  sono i c.d. circuiti di accesso, ovvero
quelli  che collegano la postazione dell'utente finale con il nodo di
rete  dell'operatore.  Il  mercato  dei circuiti di breve distanza e'
caratterizzato da una situazione di monopolio di fatto detenuto dalla
societa'  Telecom  Italia  S.p.a.  che, in parte, appare destinato ad
attenuarsi  nei  prossimi anni, a seguito di investimenti finalizzati
allo  sviluppo  di  reti metropolitane alternative in fibra ottica ad
opera  degli  operatori  locali  e  di  quelli  collegati  ad aziende
municipalizzate,  pur  se  limitati  alle  principali citta' italiane
(attualmente Milano, Torino e Roma).
  I  circuiti di backbone, diversamente, sono circuiti interurbani di
lunga  distanza che corrono lungo la dorsale nazionale, con capacita'
uguali  o maggiori ai 2 Mbit/s. Anche su tale mercato e' presente uno
scarso   grado   di   concorrenza:  accanto  al  completamento  della
valorizzazione e dello sviluppo delle reti trasmissive alternative di
lunga distanza ad opera dei principali concorrenti di Telecom Italia,
infatti,  si devono considerare i progetti di cablatura regionali e i
progetti  europei  di  reti in fibra ottica transnazionali che, in un
prossimo   futuro,  raggiungeranno  alcune  delle  principali  citta'
italiane.
3. Il percorso istruttorio.
3.1. Le fasi del procedimento istruttorio.
  Come  ricordato  in precedenza, l'Autorita', con delibera n. 101/99
del  24 giugno 1999, ha avviato il procedimento istruttorio avente ad
oggetto l'analisi dei costi e delle condizioni economiche delle linee
affittate  e  dei circuiti di interconnessione della societa' Telecom
Italia.
  Nel corso del procedimento, l'Autorita' ha condotto un'attivita' di
consultazione con gli operatori di telecomunicazioni interessati, fra
cui  Telecom  Italia,  i  principali  operatori  di telecomunicazione
alternativi,  gli  operatori di telefonia mobile, con le associazioni
Assoprovider   e  Associazione  italiana  internet  providers  e  con
l'Associazione  nazionale  utenti  italiani  di telecomunicazioni, al
fine di tenere conto degli orientamenti e delle esigenze esistenti in
materia.
  L'Autorita'  si  e'  inoltre  avvalsa  del  supporto  del  CIRET  -
Politecnico  di  Milano, cui e' stato chiesto di esaminare la domanda
di  linee  affittate  da  parte delle piccole e medie imprese e degli
internet service providers, al fine di evidenziare in quale misura le
condizioni   economiche   delle  linee  affittate  influiscono  sulle
dinamiche di sviluppo di queste imprese.
  In  particolare,  lo  studio  ha  analizzato  tre temi: il grado di
competizione  nei segmenti di mercato delle linee affittate in Italia
e  nei  Paesi  UE;  il  ruolo delle linee affittate per la diffusione
dell'e-business  tra  le piccole e medie imprese in Italia e, infine,
gli  effetti  dei  prezzi  delle  linee affittate sulla diffusione di
internet in Italia e nella UE.
3.2. La  posizione  espressa  dagli  operatori  e  dalle associazioni
riguardo alle principali problematiche emerse.
  Nel  corso  del  procedimento  sono  emerse  le seguenti principali
problematiche,  rispetto  alle  quali  le  parti sentite in audizione
hanno  espresso  le  proprie  valutazioni,  che  possono essere cosi'
sintetizzate:
    A) I prezzi delle linee affittate: tutte le parti hanno lamentato
l'elevato  livello  dei  prezzi mensili dei circuiti di lunga e breve
distanza  rispetto alla media europea. In particolare, le parti hanno
sottolineato   come   i   prezzi   si   configurino  a  loro  dire  -
"ingiustificatamente"  elevati per i circuiti di accesso, segmento di
mercato  in  cui  Telecom  Italia  opera  in  sostanziale  monopolio,
riscontrando,  diversamente, una tendenza alla diminuzione dei prezzi
dei  circuiti  di  lunga distanza (backbone), segmento di mercato sul
quale  e'  presente un certo grado di concorrenza, seppur considerato
ancora scarso.
    B) Il  sistema  degli  sconti:  le  parti  hanno  sottolineato la
necessita'  di una revisione della politica degli sconti applicati da
TI  nell'ambito delle offerte di linee affittate. Infatti, sulla base
delle  fasce  di sconto previste nell'offerta standard e pianificata,
solo   due   societa'  di  telecomunicazioni  [oltre  alle  divisioni
commerciali  di  TI]  accedono  alla  classe  di  sconto maggiore  e,
pertanto, piu' vantaggiosa.
    C) I  vincoli  contrattuali  previsti nell'offerta pianificata: i
vincoli  contrattuali  e  di  pianificazione  previsti  per  accedere
all'offerta  pianificata  sono  considerati  dagli  operatori  troppo
onerosi,  in relazione all'alto tasso di dinamicita' che caratterizza
lo  sviluppo  di  reti  alternative  da  parte  degli operatori e, di
conseguenza,  all'alta  variabilita'  del  fabbisogno  di circuiti da
parte degli stessi.
    D) Il  problema del calcolo della distanza dei circuiti: il costo
dei   circuiti   e'  formato  sulla  base  di  due  elementi:  canone
trasmissivo  e  una  componente  legata  alla  distanza del circuito,
ovvero  alla  lunghezza  in chilometri del "percorso minimo possibile
sui  cavi  urbani  della rete di TI". Gli operatori alternativi hanno
sottolineato   come   quest'ultima   componente  non  sia  conosciuta
dall'operatore  in  sede  di  negoziazione e venga resa nota solo con
l'invio   della  prima  fattura.  Questo  comporta,  per  l'operatore
alternativo,  la  necessita' di praticare al cliente finale un valore
"stimato",   riservandosi   di  aggiornarlo  dopo  l'attivazione  dei
circuiti  e  dopo  aver ricevuto la prima fattura da parte di Telecom
Italia.  Tutto  cio'  determina  una  complicazione  delle trattative
commerciali  e  un  onere ingiustificato per l'operatore alternativo,
dovendo  esso  sovrastimare  la  componente  di  prezzo  legata  alla
distanza  dei  circuiti  offerti. Secondo le parti, pertanto, Telecom
Italia  non  rispetterebbe  il  principio  di  non  discriminazione e
trasparenza   delle  condizioni  di  offerta  delle  linee  affittate
disposto  dalla  direttiva  92/44/CEE,  cosi'  come  modificata dalla
direttiva  97/51/CE  e dal decreto del Presidente della Repubblica n.
318/1997.
    E) La  qualita'  dei  servizi  offerti: secondo quanto dichiarato
dalle  parti  sentite  in  audizione,  non  esiste  un  Service Level
Agreement  "standard" che regolamenti le condizioni di fornitura e di
riparazione  delle linee affittate da parte dell'operatore dominante.
In  particolare,  le  parti lamentano il fatto che non esistano tempi
certi  per  la  fornitura  dei  circuiti  e  che  non vi siano penali
previste  a  carico  di  Telecom Italia per i frequenti ritardi nella
fornitura dei circuiti richiesti.
3.3. La  posizione  di  Telecom  Italia: la nuova offerta di circuiti
diretti.
  In data 2 dicembre 1999 e' pervenuta in Autorita' la "nuova offerta
servizio  collegamenti  diretti  in  ambito  nazionale"  (di  seguito
l'offerta)  di  Telecom  Italia, destinata a sostituire le precedenti
offerte   standard   e  pianificata.  L'Autorita',  con  lettera  del
Dipartimento  vigilanza  e controllo del 21 dicembre 1999 ha rinviato
l'analisi  finalizzata  alla  valutazione delle condizioni economiche
contenute nell'Offerta in questione alla conclusione del procedimento
istruttorio  in  oggetto.  In  data  10 dicembre  1999,  si e' svolta
l'audizione  della societa' Telecom Italia, durante la quale la parte
audita  ha  illustrato  l'Offerta (in particolare, l'allegato A), che
riguarda  i  circuiti diretti numerici con presentazione analogica in
banda  fonica,  i collegamenti diretti numerici fino a 768 Kbit/s e a
2,  34,  155, 622 Mbit/s e i circuiti a 2,5 Gbit/s e i cui principali
contenuti possono essere cosi' sintetizzati:
    A) sostituzione  dell'offerta  dei circuiti diretti analogici (di
seguito   CDA)   con  circuiti  diretti  numerici  con  presentazione
analogica in banda fonica;
    B) introduzione  dell'offerta  di  circuiti  diretti numerici (di
seguito CDN) di velocita' pari a 622 Mbit/s e 2,5 Gbit/s;
    C) aumento  dei contributi di attivazione dei CDA e CDN fino a 64
Kbit/s, e dai 64 Kbit/s ai 155 Mbit/s;
    D) riduzione  media  dei  canoni  mensili  per  i  CDN  urbani  e
interurbani  di capacita' comprese tra i 64 Kbit/s e i 155 Mbit/s tra
il 23,5% e il 25,9%;
    E) aumento   delle   classi   di   sconto  previste  nell'offerta
pianificata  ed  in quella standard da tre a quattro. In particolare,
le  classi  di  sconto  proposte  sono  cosi'  ripartite:  fino  a 10
miliardi,  da  10  a  50 miliardi, da 50 a 150 miliardi e oltre i 150
miliardi di lire di spesa annua.
3.4. Lo studio del CIRET.
  Il  CIRET  -  Politecnico  di  Milano,  ha  fornito,  nel corso del
procedimento  istruttorio,  uno studio volto ad analizzare la domanda
di  linee  affittate  da  parte delle piccole e medie imprese e degli
Internet Service Providers.
  Come sopra ricordato, lo studio ha analizzato tre temi: il grado di
competizione  nei segmenti di mercato delle linee affittate in Italia
e  nei  Paesi  UE;  il  ruolo delle linee affittate per la diffusione
dell'e-business  tra  le piccole e medie imprese in Italia e, infine,
gli  effetti  dei  prezzi  delle  linee affittate sulla diffusione di
internet  in  Italia  e nella UE, giungendo alle seguenti conclusioni
(5):
  1.  Grado  di  competizione  nei  segmenti  di  mercato delle linee
affittate in Italia e nei paesi UE:
    il maggior   grado  di  competizione  si  registra  nei  circuiti
internazionali,  ovvero  in  quelli  verso gli Stati Uniti e verso le
direttrici  ad  alto  traffico  all'interno  dell'UE  (Londra-Parigi,
Londra-Francoforte);
    a  livello  nazionale,  la  competizione  si e' affermata solo in
alcuno  paesi  UE  (Regno Unito, Svezia, Paesi Bassi) dove, tuttavia,
permangono  aree  periferiche  e/o  rurali  nelle  quali la pressione
competitiva risulta nettamente inferiore;
    i  mercati  dei  circuiti  urbani sono ancora largamente dominati
dagli  ex-monopolisti:  nella maggioranza  dei casi, infatti, i nuovi
operatori sono in grado di fornire un collegamento diretto end-to-end
solo  a  grandi  clienti  e/o  a  clienti  collocati  in aree ad alta
densita' di business;
    in  generale,  lo  sviluppo della concorrenza nei mercati europei
delle  linee affittate risente della scarsa trasparenza delle tariffe
e del mancato orientamento delle tariffe ai costi;
    i  prezzi  dei  circuiti  nazionali  di  TI,  nel 1999, risultano
superiori alla media europea.
  2.  Ruolo  delle  linee affittate per la diffusione dell'e-business
tra le piccole e medie imprese (di seguito PMI) in Italia.
    Le   scelte   delle   PMI   per   l'adozione   di  una  specifica
configurazione  di  e-business  risultano  essere  influenzate da tre
elementi:  il grado di stabilita' dei rapporti in rete tra la PMI e i
propri  interlocutori  telematici (ovvero coloro che si collegano con
le PMI), la lunghezza e la capacita' trasmissiva del circuito.
    Secondo  il  CIRET,  il  costo  dei  circuiti  risulta  essere un
ostacolo  alla  crescita  degli  ISP  per  due  motivi: innanzitutto,
mantiene  elevati i costi operativi sostenuti dall'ISP per la propria
infrastruttura;  in  secondo  luogo,  limita  la  gamma  dei prodotti
economicamente accettabili agli occhi del cliente.
  3.  Effetti  dei  prezzi  delle linee affittate sulla diffusione di
internet in Italia e nella UE (6).
    La  terza  parte  del  rapporto  del CIRET si e' incentrata sulla
correlazione   esistente   tra   l'offerta   di  linee  affittate  (e
corrispondenti   livelli   di  prezzo)  e  lo  sviluppo  di  internet
all'interno  del  territorio  nazionale,  inteso come numero di nuovi
utenti  internet  ogni  1000 abitanti. In particolare, si e' misurato
l'aumento  del  tasso  annuo  di crescita di internet in Italia e nel
mercato  UE,  relativo  ad  una  diminuzione  del  10% nei prezzi dei
circuiti   (distinti   per   distanza   -   urbani,   interurbani   e
internazionali  -,  per  capacita'  -  bassa  e media capacita' e per
tecnica trasmissiva - analogici e numerici -).
    Il  risultato dello studio ha portato a stabilire che il grado di
diffusione  di  internet in Italia e' sensibile ai prezzi delle linee
affittate  in  maniera statisticamente significativa, nel senso che i
benefici  attesi  da  una  riduzione  nei  prezzi di tutti i circuiti
nazionali e' in Italia superiore rispetto alla media dei paesi UE.
    L'elasticita'   dei   servizi  internet  ai  prezzi  delle  linee
affittate  in Italia risulta essere, infatti, poco piu' che unitaria,
cosi'  che  ad  una  diminuzione  del  10% nei prezzi corrisponde una
variazione del tasso di crescita internet pari a 11,57%, mentre nella
media  UE  la  variazione  risulta  pari  al  6,86% (ovvero inferiore
all'unita').  Tale  risultato  si spiega con il fatto che i prezzi al
livello UE sono inferiori a quelli italiani per cui, essendo ritenuti
dal  mercato  gia'  sufficientemente  bassi,  il  beneficio marginale
percepito   per   una   (ulteriore)   riduzione  dei  prezzi  risulta
decrescente.
4. Le valutazioni dell'Autorita'.
4.1. L'analisi della contabilita' regolatoria di Telecom Italia.
  In  data  26 agosto  1999,  sono  pervenuti  in Autorita' i dati di
contabilita'  regolatoria  della societa' Telecom Italia il cui grado
di disaggregazione dei dati si e' tuttavia rivelato non adeguatamente
dettagliato  al fine dell'analisi oggetto della presente istruttoria.
L'Autorita'  ha  pertanto  richiesto  a  Telecom  Italia,  nel  corso
dell'audizione  del  10 dicembre  1999,  di fornire dati maggiormente
disaggregati.  La  societa' ha tuttavia dichiarato di non disporre di
una   contabilita'   analitica  dotata  di  un maggior  dettaglio  di
disaggregazione.
  L'Autorita',  pertanto,  ha  potuto  tener  conto  in  misura  solo
marginale   dei   dati   di   contabilita'  regolatoria  e,  ai  fini
dell'analisi  oggetto  della presente delibera, si e' prevalentemente
basata   sugli   elementi   quantitativi   acquisiti  nel  corso  del
procedimento istruttorio, elaborando confronti internazionali in base
alle  metodologie proposte dalla Commissione europea (il benchmarking
in  primo  luogo)  ed  utilizzando  dati  di  fonte  comunitaria o di
prestigiosi  istituti  di  ricerca  internazionali  (Eurodata,  RIPE,
Dataquest).
4.2. L'analisi delle problematiche emerse.
  In  relazione  alle  problematiche  emerse  di  cui  al  precedente
paragrafo 3.2, l'Autorita' ha effettuato le seguenti valutazioni:
    A) I prezzi delle linee affittate (precedenti ai valori contenuti
nella  nuova  offerta  Telecom  Italia del dicembre 1999): sulla base
degli  elementi  emersi  nel  corso del procedimento istruttorio, con
particolare   riguardo   alle  posizioni  espresse  nel  corso  delle
audizioni  dalle  parti  interessate, ai dati di contabilita' forniti
dalla  societa'  Telecom  Italia,  nonche'  ai valori contenuti nella
raccomandazione   della   Commissione   europea  C  (1999)  3863  del
24 novembre 1999, l'Autorita' ha verificato che i prezzi italiani dei
circuiti  di trasporto sono maggiormente allineati ai valori europei,
mentre  i  prezzi dei circuiti di breve distanza risultano mediamente
piu'  elevati.  In  questo  senso,  le  ultime  manovre tariffarie di
Telecom  Italia (nel 1997 e nel 1999) hanno contribuito ad accentuare
tali  differenze,  concentrando  le riduzioni di prezzo sui servizi a
lunga  distanza,  mercato in cui, come gia' ricordato, si registra un
seppur  minimo  grado  di  concorrenza.  In  sostanza, l'Autorita' ha
verificato  la  notevole  differenza che si registra tra i prezzi dei
circuiti  di  breve  distanza  in  Italia e quelli praticati in altri
paesi  europei, nonche' il divario rispetto ai valori contenuti nella
citata raccomandazione della Commissione. In particolare, richiamando
quanto  evidenziato  nel  precedente paragrafo 2, in Italia il prezzo
dei  circuiti  di  breve  distanza per capacita' di 64 Kbit/s, 2 e 34
Mbit/s,  risulta  essere  superiore di valori compresi tra il 15 e il
70%  (nel  1999)  a seconda della distanza considerata, rispetto alla
media  dei  corrispondenti  valori dei principali paesi europei (Gran
Bretagna,   Germania,   Francia   e  Spagna).  Peraltro,  qualora  si
utilizzino  i dati contenuti nella Raccomandazione UE del 24 novembre
1999,  il  divario  si  amplia  significativamente  ed  il prezzo dei
circuiti  di  breve distanza dell'Italia risultano superiori a quelli
della  best practice considerata di un'entita' compresa tra 160 ed il
270% (7).
    E'  necessario  sottolineare  il  fatto  che i circuiti urbani di
breve  distanza  (di  capacita'  fino a 155 Mbit/s) rappresentano una
risorsa essenziale al fine dello sviluppo della concorrenza in ambito
locale,  costituendo  il  fattore  d'accesso  al cliente finale e, di
conseguenza,  l'elemento  necessario  all'operatore  al fine di poter
offrire  servizi  di  telefonia  vocale  e  di  Internet agli utenti.
Pertanto, la situazione sul mercato italiano delle linee affittate di
breve  distanza,  caratterizzato  da  un monopolio di fatto in capo a
Telecom  Italia,  determina,  da  un  lato,  un  impedimento al pieno
sviluppo  delle  dinamiche  concorrenziali  nel  mercato  dei servizi
finali (con specifico danno per gli operatori di rete, i fornitori di
servizi  di  telecomunicazioni  e,  quindi,  la  clientela finale) e,
dall'altro, rischia di costituire un fattore di freno alla diffusione
di  servizi e applicazioni innovative (quali l'accesso ad internet ad
alta  velocita', anche attraverso l'applicazione di tecnologie x-DSL,
i   servizi   multimediali   e   interattivi  e  le  applicazioni  di
e-commerce),   ritardando   cosi'  la  piena  diffusione  della  c.d.
"Societa' dell'Informazione".
  B) Il  sistema  degli  sconti: per quanto riguarda il sistema degli
sconti,  si  rimanda  a quanto contenuto al successivo paragrafo 4.3,
punto E).
  C) I   vincoli   contrattuali   previsti  nell'Offerta  pianificata
attualmente  in  vigore:  l'Autorita'  ha  verificato  che  la durata
contrattuale   e   i  vincoli  alla  pianificazione  delle  richieste
contenuti   nell'attuale  Offerta  pianificata  presentano  eccessive
rigidita'  e, di conseguenza, penalizzano gli operatori. A confermare
tale  impostazione  sta  il  fatto  che  l'Offerta  in questione, pur
configurandosi  come maggiormente  vantaggiosa  rispetto  all'Offerta
standard, e' stata ad oggi sottoscritta solo da tre operatori.
  D) Il problema del calcolo della distanza dei circuiti: l'Autorita'
ha valutato che il fattore "distanza" riveste una notevole importanza
al  fine  della  determinazione  del  prezzo delle linee affittate al
cliente  finale.  Pertanto,  il fatto che solo TI sia a conoscenza di
tale   elemento  di  costo  al  momento  della  determinazione  delle
condizioni   economiche   determina   una  situazione  di  asimmetria
informativa  e  quindi  di  squilibrio  concorrenziale  a danno degli
operatori  che  effettuano rivendita di capacita' trasmissiva su rete
TI, aggravato dal fatto che le divisioni commerciali di TI, in quanto
parte della societa', sono a conoscenza del fattore distanza ex-ante.
In  questi  termini,  pertanto, si configurerebbe il mancato rispetto
del  principio  di  non  discriminazione  nella  determinazione delle
condizioni  economiche  delle linee affittate da parte dell'operatore
SPM,  secondo  quanto  disposto dalla direttiva 92/44/CEE, cosi' come
modificata  dalla  direttiva  97/51/CE  e  dal decreto del Presidente
della Repubblica n. 318/1997.
  E) La  qualita'  dei  servizi  offerti:  in  applicazione di quanto
disposto   dagli   articoli 3   e   4  della  direttiva  92/44/CEE  e
dall'Allegato  1  della stessa, cosi' come modificata dalla direttiva
97/51/CE, nonche' dall'art. 3 e Allegato 1 del decreto legislativo n.
289/1994,  l'Autorita'  e'  tenuta  a  pubblicare  le  condizioni  di
fornitura  e  di  utilizzazione  delle linee affittate dell'operatore
SPM.  In  particolare, il considerando (5) della richiamata direttiva
dispone  che  venga  rispettato  il  principio di non discriminazione
nella  determinazione  dei  tempi di fornitura e di riparazione delle
linee   affittate,  nonche'  nella  determinazione  delle  condizioni
relative  alla qualita' del servizio di fornitura dei circuiti. Sulla
base  delle  informazioni  raccolte,  l'Autorita'  ha  analizzato  la
situazione   presente   sul  mercato  delle  linee  affittate  ed  ha
verificato  la  mancanza  di  una situazione omogenea con riferimento
alle  condizioni contrattuali che attualmente disciplinano i rapporti
tra  Telecom  Italia  e  le  altre  parti  interessate  in termini di
qualita'   dei  servizi  offerti.  In  particolare,  si  ritiene  che
l'incertezza  nei  tempi  di  fornitura  dei circuiti richiesti dagli
operatori  rappresenti  un  importante  fattore  di  alterazione  dei
meccanismi concorrenziali poiche', influendo sui rapporti commerciali
operatore-cliente  finale,  mette  di  fatto  l'operatore alternativo
nelle  condizioni di non poter assicurare una data certa di avvio del
servizio   richiesto   dal   cliente   finale.   Sulla   base   delle
considerazioni esposte, l'Autorita' ritiene che non sia rispettato il
principio   di   non   discriminazione   e   di   trasparenza   nelle
determinazione  delle  condizioni di offerta delle linee affittate da
parte  di  TI  e  ritiene che sia necessario, pertanto, dare maggiore
omogeneita' alle condizioni contrattuali che attualmente disciplinano
i  rapporti  tra Telecom Italia e le altre parti interessate rendendo
trasparenti ed efficaci i vincoli contrattuali tra le parti.
4.3. L'analisi dell'Offerta di Telecom Italia.
  In  relazione al contenuto dell'Offerta di Telecom Italia, allegato
A,  di  cui al precedente paragrafo 3.3, l'Autorita' ha effettuato le
seguenti valutazioni:
    A) sostituzione  dell'offerta  dei circuiti diretti analogici (di
seguito  CDA)  con  i  circuiti  diretti  numerici  con presentazione
analogica  in  banda  fonica:  l'offerta dei CDA rientra nell'insieme
minimo  di  linee  affittate  che  l'operatore notificato come avente
notevole forza di mercato sul mercato delle linee affittate e' tenuto
ad  offrire, secondo quanto disposto nell'Allegato II della direttiva
92/44/CEE,  cosi'  come  modificato  dalla direttiva 97/51/CE e dalla
decisione 98/80/CE e nell'Allegato 2 del decreto legislativo 2 maggio
1994, n. 289. In questi termini, secondo quanto stabilito all'art. 7,
comma 3, della citata direttiva "le modifiche necessarie per adeguare
gli  allegati  II  e III agli sviluppi tecnici e all'evoluzione della
domanda del mercato, compresa l'eventuale soppressione dagli allegati
di  alcuni  tipi  di linee affittate, sono adottate dalla Commissione
secondo  la  procedura  di cui all'art. 10 della Direttiva 90/387/CEE
(...)".  Tale  procedura  prevede  che  la cessazione dell'offerta di
linee  affittate  appartenenti  al set minimo possa essere effettuata
solo  su  proposta  della  Commissione, una volta acquisito il parere
favorevole del Comitato ONP. In caso di mancato parere del Comitato o
di  parere sfavorevole, la decisione spetta al Consiglio che delibera
a maggioranza  qualificata.  Se, infine, alla scadenza del termine di
tre  mesi  a decorrere dalla data in cui e' stato adito, il Consiglio
non si e' pronunciato, la Commissione adotta le misure proposte.
  Sulla base degli elementi riportati, pertanto, la proposta di TI di
sostituire  l'offerta  dei  CDA con l'offerta di collegamenti diretti
numerici  con  presentazione  analogica in banda fonica non appare in
linea con le disposizioni legislative vigenti.
  B) Introduzione  dell'offerta di CDN di velocita' pari a 622 Mbit/s
e  2,5  Gbit/s:  in considerazione dell'andamento delle dinamiche del
mercato   e  dei  crescenti  flussi  di  traffico  trasportati  dagli
operatori,  l'inserimento  dell'offerta di CDN di velocita' superiori
ai  155  Mbit/s  appare in linea con la domanda di capacita' di linee
affittate crescente.
  C) Aumento  dei  contributi  di attivazione dei CDA e CDN fino a 64
Kbit/s,  e  dai  64 Kbit/s ai 155 Mbit/s: l'Autorita' ha ritenuto che
gli  aumenti  proposti,  seppur  consistenti,  siano  in  linea con i
corrispondenti   valori   europei.  In  particolare,  l'Autorita'  ha
considerato  Paesi quali Francia, Germania, Spagna e Regno Unito e ha
verificato  che  i  valori  dei contributi di attivazione proposti da
Telecom  Italia  S.p.a.  risultano inferiori a quelli praticati dagli
incumbent  nei  Paesi  considerati.  In  particolare, il nuovo valore
proposto  da  TI  per  i  contributi  di attivazione dei circuiti a 2
Mbit/s  e'  pari  a  Lit. 3.400.000  circa  [1.756  euro],  mentre il
corrispondente  valore  della  media  dei  paesi  UE  considerati  e'
superiore a Lit. 15.000.000 [pari a circa 7.874 euro].
  D) Riduzioni  dei  canoni mensili per i CDN urbani e interurbani di
capacita' superiori ai 64 Kbit/s e fino ai 155 Mbit/s: l'Autorita' ha
ritenuto  le  entita'  delle  riduzioni proposte da Telecom Italia in
linea  con  i  corrispondenti valori dei principali Paesi europei. In
particolare,  i  Paesi  presi  a  riferimento sono quelli indicati al
precedente punto C).
  E) Aumento delle classi di sconto previste nell'Offerta pianificata
ed  in  quella standard da tre a quattro (fino a 10 miliardi, da 10 a
50  miliardi,  da 50 a 150 miliardi e oltre i 150 miliardi di lire di
spesa  annua):  l'Autorita'  considera  che  il  mantenimento dei 150
miliardi  di  spesa  annua  quale  soglia per accedere alla classe di
sconto  piu'  alta mantenga, di fatto, invariata la situazione per la
quale solo le societa' (TIM e OPI), oltre alle (divisioni commerciali
della  stessa  TI),  vi accedono, penalizzando gli altri soggetti sul
mercato.  L'Autorita', pertanto, ritiene necessaria una rimodulazione
delle  classi di sconto che preveda un sostanziale abbassamento della
soglia massima di spesa annua.
  Per tutto quanto sopra esposto;
                              Delibera:
  1.  Con  riferimento  all'allegato  A della "Nuova Offerta servizio
collegamenti  diretti  in  ambito  nazionale"  della societa' Telecom
Italia S.p.a., pervenuta in Autorita' in data 2 dicembre 1999:
    a) Respinge  la proposta di sostituire l'offerta dei collegamenti
diretti  analogici con l'offerta di collegamenti diretti numerici con
presentazione  analogica  in  banda  fonica,  secondo quanto disposto
dalla direttiva 92/44/CEE e successive modificazioni;
    b) Accoglie  l'ampliamento  della  gamma  di  servizi offerti con
l'introduzione  di  circuiti  di  velocita'  pari  a 622 Mbit/s e 2,4
Gbit/s;
    c) Accoglie  gli  aumenti dei contributi di attivazione dei CDA e
CDN fino a 64 Kbit/s, e dai 64 Kbit/s ai 155 Mbit/s;
    d) Accoglie  le  riduzioni  dei canoni mensili per i CDN urbani e
interurbani di capacita' superiori ai 64 Kbit/s e fino ai 155 Mbit/s;
    e) Dispone  una  diminuzione  del  23,7% per i canoni mensili dei
circuiti urbani e interurbani numerici con capacita' fino a 64 Kbit/s
(compresa);
    f) Dispone  la rimodulazione delle classi di sconto dalle quattro
proposte  da  Telecom  Italia,  a tre. In particolare, i valori delle
classi  di  sconto  per  l'offerta  di circuiti a 2, 34 e 155 Mbit/s,
valide  per  l'Offerta  pianificata e per quella standard, sono cosi'
determinati: fino 10 miliardi di spesa annua, tra i 10-50 miliardi di
spesa annua e superiore ai 50 miliardi di spesa annua.
  2.  Telecom  Italia  S.p.a.  e'  tenuta  a presentare, entro trenta
giorni dalla notifica del presente provvedimento, la nuova offerta di
circuiti   diretti   rimodulata  secondo  le  modifiche  indicate  al
precedente  punto  1,  lettere  a), b), c), d), e) ed f). L'Autorita'
provvedera'   quindi   a  valutare  la  congruita'  delle  condizioni
contenute  nella  nuova offerta e potra' disporre ulteriori modifiche
prima dell'approvazione della stessa.
  3.  Con  riferimento  all'allegato  B  e annessi 1 e 2 della "Nuova
Offerta  servizio  collegamenti  diretti  in  ambito nazionale" della
societa'  Telecom  Italia S.p.a., l'Autorita' si riserva di approvare
le   condizioni  in  essi  contenute  nell'ambito  della  valutazione
relativa  alla  nuova offerta che verra' presentata da Telecom Italia
secondo quanto indicato al precedente punto 2, e del successivo punto
2 delle disposizioni transitorie.
  4. Telecom Italia e' tenuta a presentare, entro trenta giorni dalla
notifica  del  presente  provvedimento, una proposta di Service Level
Agreement  sulle  condizioni  di  fornitura  dei  circuiti  di  breve
distanza  e  di  backbone. In particolare, il Service Level Agreement
dovra' contenere informazioni riguardanti la proposta di ordinazione,
il  termine  di  fornitura normale, il periodo contrattuale, il tempo
normale  di  riparazione  e  le modalita' di rimborso, secondo quanto
indicato   dall'art.  4  e  Allegato  1,  punto  C)  della  direttiva
92/44/CEE, cosi' come modificata dalla direttiva 97/51/CE e dall'art.
3  e  Allegato  1,  punto  C) del decreto legislativo n. 289/1994. In
particolare,  l'Autorita'  richiede  a  Telecom  Italia  di prevedere
modalita'  di  indennizzo  e  di rimborso da corrispondere in caso di
mancato  rispetto delle clausole contrattuali. L'Autorita', una volta
ricevuto  il  documento  indicato, provvedera' a verificare, entro 45
giorni,  la  congruita'  delle  condizioni  in  esso  contenute e, se
ritenuto  opportuno,  potra' disporre modifiche dello stesso prima di
procedere alla pubblicazione.
                      Disposizioni transitorie
  1.  L'Autorita'  dispone  che  Telecom  Italia renda note, a chi ne
faccia  richiesta,  tutte le informazioni necessarie ad effettuare il
calcolo  della  distanza  elettrica  tra due punti di un collegamento
diretto  urbano  e  distrettuale quali, ad esempio, indicazioni sulla
locazione  delle  centrali  urbane  della rete, delle distanze tra le
stesse e delle aree servite da ciascuna centrale.
  2.   L'Autorita'  dispone  che  Telecom  Italia  predisponga  nuove
condizioni  per  l'accesso  all'Offerta  pianificata,  soprattutto in
riferimento  ai tempi di pianificazione degli ordini. In particolare,
Telecom  Italia  e' tenuta ad inserire condizioni che permettano agli
operatori  una  piu' agevole attivita' di pianificazione degli ordini
attraverso,  ad  esempio,  la  previsione  della  comunicazione di un
numero  minimo  e  di  un  numero  massimo  di  circuiti che verranno
richiesti  in  un  determinato  periodo  di  tempo  con  la  relativa
indicazione  di  un  termine  entro il quale definire le richieste in
misura  puntuale.  Le  nuove  condizioni, inoltre, dovranno prevedere
clausole  di  recesso  anticipato  dal  contratto.  Telecom Italia e'
pertanto  tenuta a presentare, entro trenta giorni dalla notifica del
presente provvedimento, le nuove condizioni per l'accesso all'Offerta
pianificata. L'Autorita' provvedera' a verificare la congruita' delle
condizioni  in  essa  contenute  e  potra'  disporre  modifiche prima
dell'approvazione della stessa.
  3.  Il  presente  provvedimento e' notificato alla societa' Telecom
Italia S.p.a.
  4. Il presente provvedimento e' pubblicato nel bollettino ufficiale
dell'Autorita' e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 12 luglio 2000
                         Il Presidente Cheli
                       Il commissario relatore
                              Manacorda
                Il segretario degli organi collegiali
                               Belati
                                   N O T E:
              (1)  Fonte:  elaborazioni  Autorita' su dati Dataquest,
          sett. 1999.
              (2) Francia, Germania, Spagna e Regno Unito.
              (3)  Fonte:  Elaborazioni Autorita' su dati Commissione
          europea,  Direzione  generale  Societa'  dell'informazione,
          settembre 1999.
              (4) Cfr. nota 2.
              (5)  Per  Paesi  UE  si  intendono  i  15  Paesi membri
          (Austria,  Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania,
          Grecia,   Irlanda,   Italia,   Lussemburgo,   Paesi  Bassi,
          Portogallo, Regno Unito, Spagna e Svezia).
              (6)  I  dati  si  riferiscono  al  periodo  1997-1999 e
          provengono  dalle  pubblicazione  di Eurodata e dalla banca
          dati RIPE (Re'seaux IP Europe'ens).
              (7)  Fonte:  elaborazioni Autorita' su dati Commissione
          europea.