IL DIRIGENTE GENERALE
            del Dipartimento delle professioni sanitarie,
                delle risorse umane e tecnologiche e
           dell'assistenza sanitaria di competenza statale
  Visto  il decreto ministeriale 29 marzo 1999 con il quale l'azienda
ospedaliera di Treviso e' stata autorizzata ad espletare attivita' di
trapianto di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Vista  l'istanza  presentata  dal  direttore  generale dell'azienda
ospedaliera  U.L.S.S.  di  Treviso  in  data 27 marzo 2000, intesa ad
ottenere    l'inclusione   di   sanitari   nell'e'quipe   autorizzata
all'espletamento  di predette attivita' di cui al sopracitato decreto
ministeriale;
  Considerato  che,  in  base  agli  atti istruttori, nulla osta alla
concessione della richiesta di autorizzazione;
  Vista  la  legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi
di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n.
409,  che  approva  il  regolamento  di  esecuzione della sopracitata
legge;
  Vista  la  legge  13 luglio  1990,  n. 198, recante modifiche delle
disposizioni  sul  prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto
terapeutico;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994,
n.   694,   che   approva   il   regolamento   recante   norme  sulla
semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;
  Vista  la  legge 1o aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in
materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;
  Vista  l'ordinanza  1o  giugno  1999 del Ministro della sanita' che
dispone, in via provvisoria in ordine al rinnovo delle autorizzazioni
ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;
  Vista  l'ordinanza  31 gennaio  2000 del Ministro della sanita' che
proroga l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;
  Ritenuto,  in  conformita'  alle disposizioni recate dall'ordinanza
1o giugno  1999  del  Ministro  della  sanita'  prorogata  in data 31
gennaio  2000, di limitare la validita' temporale dell'autorizzazione
fino  alle  determinazioni  che  la regione Veneto adottera' ai sensi
dell'art. 16, comma 1 della legge 1o aprile 1999, n. 91;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'azienda  ospedaliera  U.L.S.S.  n. 9 di Treviso e' autorizzata ad
includere  nell'e'quipe  responsabile delle attivita' di trapianto di
rene  da  cadavere di cui al decreto ministeriale del 29 marzo 1999 i
seguenti sanitari:
    Piazza  dott.  Aurelio,  dirigente  medico di primo livello della
terza divisione chirurgica dell'azienda ospedaliera di Treviso;
    Pozzobon  dott.  Davide,  dirigente medico di primo livello della
terza divisione chirurgica dell'azienda ospedaliera di Treviso.