IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Vista  la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 10
recante - norme in materia di integrazione salariale per i lavoratori
del settore dell'edilizia;
  Vista  la  delibera  del  C.I.P.I.  del  25 marzo  1992 che fissa i
criteri e le modalita' di attuazione del citato art. 10;
  Visto  l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Vista  la  delibera  del  C.I.P.I.  del  19 ottobre  1993,  che  ha
modificato, alla luce del sopracitato art. 6, comma 2, della legge n.
236/1993, la precedente delibera;
  Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto  l'art.  1-sexies  del  decreto-legge  8 aprile  1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
  Visto  il decreto ministeriale datato 6 agosto 1999 con il quale e'
stata  accertata  la  sussistenza  dei presupposti di cui all'art. 10
della  legge  23 luglio  1991,  n.  223,  ai  fini  della proroga del
trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale  in  favore  dei
lavoratori  sospesi  a decorrere dal 6 ottobre 1997, dipendenti dalla
societa' R.C.C.F. Nodo di Torino;
  Visto  il  decreto  ministeriale n. 26940 del 6 agosto 1999, con il
quale,  a  seguito del predetto accertamento, e' stata autorizzata la
proroga  del  trattamento  ordinario di integrazione salariale per il
periodo dal 5 gennaio 1998 al 3 ottobre 1998;
  Vista  l'istanza  della  suddetta ditta, inviata per il tramite del
Ministero  dei  lavori  pubblici,  tendente  ad ottenere un'ulteriore
proroga  del trattamento ordinario di cassa integrazione guadagni per
il periodo dal 4 ottobre 1998 al 16 gennaio 1999;
  Ritenuto   di  autorizzare  la  corresponsione  della  proroga  del
trattamento  ordinario  di cassa integrazione guadagni, in favore dei
lavoratori edili in questione, per un arco temporale massimo comunque
complessivamente  non  superiore ad un quarto della durata dei lavori
necessari al completamento dell'opera;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' autorizzata la proroga del trattamento ordinario di integrazione
salariale  in favore dei lavoratori sospesi a decorrere dal 6 ottobre
1997,  dipendenti  della  R.C.C.F. Nodo di Torino, con sede in Torino
impegnata nei lavori di potenziamento del nodo ferroviario di Torino,
cantiere  di  Torino,  per il periodo dal 4 ottobre 1998 al 3 gennaio
1999.