IL MINISTRO DELL'INTERNO
                           di concerto con
               IL MINISTRO PER LA SOLIDARIETA' SOCIALE

  Vista la legge 28 agosto 1997, n. 285, recante "Disposizioni per la
promozione   di   diritti   e   di   opportunita'  per  l'infanzia  e
l'adolescenza";
  Visto, in particolare, l'articolo 9, comma 2, della citata legge n.
285  del  1997,  il  quale  prevede  la  definizione, con decreto del
Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per la solidarieta'
sociale,  delle  funzioni  delle prefetture competenti per territorio
per  il  sostegno  e l'assistenza ai comuni commissariati, ricompresi
negli  ambiti  territoriali di intervento di cui all'articolo 2 della
medesima legge n. 285 del 1997;
  Visto  l'articolo  2,  comma  1,  della  legge  n.  285  del  1997,
contenente   il   riferimento   ai   comuni  commissariati  ai  sensi
dell'articolo  15-bis  della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive
modificazioni;
  Visto il citato articolo 15-bis della legge n. 55 del 1990;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto l'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
  Udito  il  parere  del  Consiglio di Stato - Sezione consultiva per
l'esame degli atti normativi, reso nell'adunanza del 7 giugno 1999;
  Effettuata   la  comunicazione  al  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri dello schema del presente decreto;

                             A d o t t a
il seguente regolamento:
                               Art. 1

  1.  Il  prefetto,  sia d'ufficio che su richiesta della commissione
straordinaria  di  cui  all'articolo  15-bis, comma 4, della legge 19
marzo  1990,  n.  55,  svolge  attivita'  di assistenza e sostegno ai
comuni  commissariati  ai  sensi dello stesso articolo 15-bis, per la
tempestiva attuazione dei progetti previsti dall'articolo 2, comma 2,
della  legge  28 agosto 1997, n. 285, avvalendosi anche del personale
di cui agli articoli 1 e 4 del decreto legislativo 30 luglio 1990, n.
211.
  2.  Per  lo svolgimento dei compiti di cui al presente regolamento,
il  prefetto  si  avvale  anche  del  comitato provinciale o comitato
metropolitano  della  pubblica  amministrazione, integrato secondo le
modalita'  previste  dall'articolo  2-bis,  comma  2,  della legge 19
luglio 1991, n. 216, introdotto dall'articolo 3 della legge 27 luglio
1994,  n.  465,  fermo  restando  l'esercizio della facolta' prevista
dall'articolo 17, comma 3, della legge 12 luglio 1991, n. 203.
  3.  L'attivita'  di  assistenza  e  sostegno  di  cui al comma 1 si
svolge, in particolare, con le seguenti modalita':
a) consulenza  tecnico-giuridica,  nonche'  attinente  alle scelte di
   gestione,  in  relazione  all'attuazione  dei  progetti  di cui al
   precedente comma 1;
b) indizione  di  riunioni  periodiche  e secondo le necessita' con i
   componenti  della commissione straordinaria ed i soggetti pubblici
   e  privati  di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 285 del
   1997,  coinvolti  nell'attuazione  dei progetti di cui al medesimo
   articolo,  fermo  restando  l'eventuale  esercizio  del  potere di
   vigilanza previsto dall'articolo 27, comma 6, della legge 8 giugno
   1990, n. 142;
c) verifiche presso le sedi operative in cui sono attuati i progetti,
   anche ai fini di cui all'articolo 2 del presente regolamento.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'Amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione  dei  decreti  del  Presidente  della
          Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
          italiana,  approvato  con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
          al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
          legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -  Si riporta il testo degli articoli 2 e 9 della legge
          28 agosto  1997,  n.  285,  recante:  "Disposizioni  per la
          promozione  di  diritti  e di opportunita' per l'infanzia e
          l'adolescenza" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 20
          del 5 settembre 1997:
              "Art.  2  (Ambiti  territoriali di intervento). - 1. Le
          regioni,   nell'ambito   della   programmazione  regionale,
          definiscono, sentiti gli enti locali, ai sensi dell'art. 3,
          comma  6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ogni tre anni,
          gli  ambiti  territoriali  di intervento tenuto conto della
          presenza dei comuni commissariati ai sensi dell'art. 15-bis
          della   legge   19 marzo   1990,   n.   55,   e  successive
          modificazioni,  e  procedono  al  riparto  economico  delle
          risorse  al  fine  di assicurare l'efficienza e l'efficacia
          degli  interventi  e  la partecipazione di tutti i soggetti
          coinvolti.   Possono   essere   individuati,  quali  ambiti
          territoriali  di  intervento,  comuni,  comuni associati ai
          sensi  degli articoli 24, 25 e 26 della legge 8giugno 1990,
          n. 142, comunita' montane e province.
              2. Gli enti locali ricompresi negli ambiti territoriali
          di  intervento  di  cui  al  comma  1,  mediante accordi di
          programma  definiti  ai  sensi  dell'art.  27  della  legge
          8 giugno  1990,  n. 142, cui partecipano, in particolare, i
          provveditorati  agli studi, le aziende sanitarie locali e i
          centri   per   la   giustizia   minorile,  approvano  piani
          territoriali  di  intervento  della  durata  massima  di un
          triennio,  articolati in progetti immediatamente esecutivi,
          nonche' il relativo piano economico e la prevista copertura
          finanziaria.  Gli  enti locali assicurano la partecipazione
          delle  organizzazioni  non  lucrative  di  utilita' sociale
          nella  definizione  dei  piani  di  intervento.  I piani di
          intervento  sono  trasmessi  alle  regioni,  che provvedono
          all'approvazione ed alla emanazione della relativa delibera
          di  finanziamento  a  valere  sulle  quote del Fondo di cui
          all'art. 1 ad esse attribuite ai sensi del medesimo art. 1,
          comma  3, nei limiti delle disponibilita' assegnate ad ogni
          ambito territoriale, entro i successivi sessanta giorni. Le
          regioni  possono impiegare una quota non superiore al 5 per
          cento delle risorse loro attribuite per la realizzazione di
          programmi  interregionali  di  scambio  e  di formazione in
          materia di servizi per l'infanzia e per l'adolescenza.
              3.  Le regioni possono istituire fondi regionali per il
          finanziamento dei piani di intervento ad integrazione delle
          quote  di competenza regionale del Fondo di cui all'art. 1,
          nonche' di interventi non finanziati dallo stesso Fondo".
              "Art.  9 (Valutazione dell'efficacia della spesa). - 1.
          Entro  il  30 giugno  di  ciascun  anno,  le  regioni  e le
          province  autonome  di  Trento  e di Bolzano presentano una
          relazione  al  Ministro  per  la solidarieta' sociale sullo
          stato   di   attuazione  degli  interventi  previsti  dalla
          presente  legge,  sulla  loro  efficacia,  sull'impatto sui
          minori e sulla societa', sugli obiettivi conseguiti e sulle
          misure da adottare per migliorare le condizioni di vita dei
          minori  nel  rispettivo  territorio. Qualora entro due anni
          dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge, le
          regioni  non abbiano provveduto all'impegno contabile delle
          quote  di  competenza  del  Fondo  di  cui  all'art.  1  ed
          all'individuazione  degli ambiti territoriali di intervento
          di cui all'art. 2, il Ministro per la solidarieta' sociale,
          sentita  la  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo
          Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano,   provvede  alla  ridestinazione  dei  fondi  alle
          regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano.
              2.   Per   garantire  la  tempestiva  attuazione  degli
          interventi   di   cui   alla   presente  legge  nei  comuni
          commissariati,   il   Ministro  dell'interno,  con  proprio
          decreto,  emanato  di  concerto  con  il  Ministro  per  la
          solidarieta'  sociale, prevede a definire le funzioni delle
          prefetture  competenti  per  territorio  per  il sostegno e
          l'assistenza ai comuni ricompresi negli ambiti territoriali
          di intervento di cui all'art. 2".
              - La legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per
          la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre
          gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale), e'
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  69 del 23 marzo
          1990.
              -  Si  riporta  il testo vigente dell'art. 17, comma 3,
          della  legge  23 agosto  1986, n. 400, recante: "Disciplina
          della  attivita'  di Governo e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri":
              "3.  - Con decreto ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri, prima della loro emanazione".
              -  Il  testo  del  comma  25  dell'art.  17 della legge
          15 maggio  1997 n. 127, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          n. 98/L del 17 maggio 1997, e' il seguente:
              "25. - Il parere del Consiglio di Stato e' richiesto in
          via obbligatoria:
                a) per  l'emanazione degli atti normativi del Governo
          e  dei  singoli Ministri, ai sensi dell'art. 17 della legge
          23  agosto  1988, n. 400, nonche' per l'emanazione di testi
          unici;
                b) per  la  decisione  dei  ricorsi  straordinari  al
          Presidente della Repubblica;
                c) sugli schemi generali di contratti tipo, accordi e
          convenzioni predisposti da uno o piu' Ministri".
          Note all'art. 1:
              -  Si  riporta  il  testo  del comma 4 dell'art. 15-bis
          della  legge  19 marzo  1990, n. 55, gia' citata nelle note
          alle premesse:
              "4.  -  Con  il decreto di scioglimento e' nominata una
          commissione  straordinaria  per  la  gestione dell'ente, la
          quale esercita le attribuzioni che le sono conferite con il
          decreto  stesso.  La  commissione e' composta di tre membri
          scelti  tra  funzionari  dello  Stato,  in  servizio  o  in
          quiescenza,  e tra magistrati della giurisdizione ordinaria
          o  amministrativa  in  quiescenza. La commissione rimane in
          carica  fino  allo  svolgimento  del primo turno elettorale
          utile".
              -  Per  il  testo  del  comma 2 dell'art. 2 della legge
          28 agosto 1997, n. 285, vedasi nelle note alle premesse.
              - Il testo degli articoli 1 e 4 del decreto legislativo
          30 luglio 1990, n. 211, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 180 del 3 agosto 1990, e' il seguente:
              "Art.  1.  -  1.  Per  l'espletamento nell'ambito delle
          prefetture degli adempimenti di cui all'art. 72 della legge
          22 dicembre   1975,   n.  685,  come  sostituito  al  comma
          dell'art.  15  della  legge  26 giugno  1990,  n.  162,  e'
          istituito   nella   tabella   II  annessa  al  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, tra i
          profili  professionali  ricompresi  nella settima qualifica
          funzionale,  il  profilo di assistente sociale coordinatore
          con la dotazione organica di duecento unita'.
              2.  Il  profilo  professionale  di  cui  al  comma 1 e'
          determinato  come  da allegato, che fa parte integrante del
          presente decreto".
              "Art.  4.  -  1.  Per  le  esigenze connesse ai compiti
          attribuiti dall'art. 15 della legge 26 giugno 1990, n. 162,
          il  prefetto  puo' avvalersi di personale volontario, anche
          in  concorso con gli assistenti sociali coordinatori di cui
          all'art.   1.  Il  personale  volontario  sara'  utilizzato
          mediante  apposite  convenzioni conformi ad una convenzione
          tipo approvata dal Ministro dell'Interno.
              2.   Per  l'espletamento  del  servizio  da  parte  del
          personale  volontario  e'  richiesto il possesso di uno dei
          requisiti sottoindicati:
                a) appartenenza  ad  enti, associazioni ed organismi,
          che  gestiscono  strutture  per  la  riabilitazione  ed  il
          reinserimento sociale dei tossicodipendenti, iscritti negli
          albi  di  cui  all'art. 93 della legge 22 dicembre 1975, n.
          685,    come    modificato   dall'art.   28   della   legge
          26 giugno  1990,  n. 162, ovvero registrati dalle regioni e
          dalle  province  autonome  ai  sensi del comma 2 del citato
          art. 28;
                b) appartenenza  ad  organizzazioni di volontariato o
          ad  associazioni  delle  famiglie con comprovata competenza
          nel campo del recupero dei tossicodipendenti;
                c) essere in servizio o aver prestato servizio presso
          una   pubblica   amministrazione   con  mansioni  attinenti
          all'assistenza  e  al  recupero  dei tossicodipendenti, con
          particolare   riguardo   agli   assistenti,  sociali,  agli
          psicologi,  ai  sociologi  e al personale docente che abbia
          acquisito specifica esperienza ai sensi dell'art. 86, comma
          7,  della  legge  22 dicembre 1975, n. 685, come modificato
          dall'art. 26 della legge 26 giugno 1990, n. 162.
              3.  Le  modalita'  per  lo  svolgimento del servizio da
          parte del personale volontario sono determinate con decreto
          del  Ministro  dell'interno, di concerto con i Ministri per
          gli  affari sociali, e del tesoro, da adottarsi nel termine
          di  novanta  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore del
          presente decreto".
              -  Il testo dell'art. 2-bis della legge 19 luglio 1991,
          n.  216  (Primi  interventi in favore dei minori soggetti a
          rischio   di   coinvolgimento   in   attivita'  criminose),
          introdotto  dall'art.  5 della legge 27 luglio 1994, n. 465
          (Disposizioni  urgenti per assicurare la prosecuzione degli
          interventi  di  carattere sociale per l'anno 1994 in favore
          degli  sfollati  dei  territori  della  ex  Jugoslavia, dei
          minori  soggetti  a  rischio di coinvolgimento in attivita'
          criminose e del volontariato), e' il seguente:
              "Art.   2-bis.   -   1.   I   comitati   provinciali  e
          metropolitani  della  pubblica  amministrazione  verificano
          l'esecuzione dei progetti finanziati ai sensi dell'art. 3 e
          attuano le necessarie forme di assistenza tecnica.
              2.  Per  l'esercizio dei compiti dei comitati di cui al
          comma   1,   gli   stessi  sono  integrati  da  un  docente
          universitario  esperto  nelle  tematiche  minorili,  da  un
          rappresentante  della regione e dell'A.N.C.I. nonche' da un
          rappresentante  delle  organizzazioni  di  volontariato,  e
          delle   associazioni  operanti  nel  settore.  In  caso  di
          effettuazione  di visite autorizzate dal prefetto presso le
          sedi ove vengono attuati i progetti, ai membri del comitato
          e'  attribuito il rimborso delle spese. L'onere relativo e'
          valutato  in  lire  300  milioni, a valere sul Fondo di cui
          all'art. 3, comma 1".
              - Il  testo  del  comma  3  dell'art.  17  della  legge
          12 luglio  1991,  n.  203 (Provvedimenti urgenti in tema di
          lotta alla criminalita' organizzata e di trasparenza e buon
          andamento  dell'attivita' amministrativa), pubblicata nella
          Gazzetta   Ufficiale  n.  162  del  12 luglio  1991  e'  il
          seguente:
              "3.  -  Quando  e'  necessario ai fini conoscitivi o di
          raccordo  con  le  iniziative  di  altri  organismi o delle
          amministrazioni   locali,   il  prefetto  puo'  chiamare  a
          partecipare  alle  sedute del comitato rappresentanti delle
          organizzazioni    sindacali    o    di    categoria    piu'
          rappresentative,  nonche'  degli  enti  locali  o  di altri
          organismi interessati ai problemi da trattare".
              -  Si  riporta  il testo del comma 6 dell'art. 27 della
          legge  8 giugno  1990,  n. 142 (Ordinamento delle autonomie
          locali),  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 135 del
          12 giugno 1990:
              "6.  -  La  vigilanza  sull'esecuzione  dell'accordo di
          programma  e  gli  eventuali  interventi  sostitutivi  sono
          svolti  da  un  collegio  presieduto  dal  presidente della
          regione  o  dal  presidente della provincia o dal sindaco e
          composto  da  rappresentanti degli enti locali interessati,
          nonche'  dal  commissario  del  Governo nella regione o dal
          prefetto   nella   provincia   interessata  se  all'accordo
          partecipano   amministrazioni   statali   o  enti  pubblici
          nazionali".