IL DIRETTORE
        dell'unita' di gestione autotrasporto persone e cose

  Visto  il  decreto  ministeriale 3 febbraio 1988, n. 82, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 1988;
  Visto  il  decreto  ministeriale 13 settembre 1990 pubblicato nella
Gazzetta   Ufficiale   n.  224  del  25 settembre  1990,  il  decreto
ministeriale  1o marzo 1991 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58
del  9 marzo  1991,  il decreto ministeriale 25 marzo 1991 pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  75  del  29 marzo  1991,  il  decreto
ministeriale 25 settembre 1991 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
233  del  4 ottobre  1991,  il  decreto  ministeriale  7 maggio  1992
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 1992, il
decreto   ministeriale   1o agosto  1992  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale   n.   184  del  6 agosto  1992,  il  decreto  ministeriale
6 novembre   1992   pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale  n.  266
dell'11 novembre 1992;
  Visto  l'accordo  stipulato  tra la CEE e l'Austria sul traffico di
transito effettuato sia in conto terzi che in conto proprio;
  Vista  la  direttiva  del Presidente del Consiglio dei Ministri del
27 novembre   1992  recante  criteri  unitari  volti  a  favorire  la
sollecita    soluzione    dei    problemi    attinenti   il   settore
dell'autotrasporto  merci  per conto terzi (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 281 del 28 novembre 1992);
  Visto  il  decreto  ministeriale  20 aprile  1993  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale n. 93 del 20 aprile 1993, il decreto dirigenziale
10 luglio  1993  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  163  del
14 luglio  1993, il decreto dirigenziale 24 settembre 1993 pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  229 del 29 settembre 1993, il decreto
dirigenziale 28 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
50   del   2 marzo  1994,  il  decreto  dirigenziale  13 maggio  1994
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 115 del 19 maggio 1994, il
decreto   dirigenziale   28 luglio  1994  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale   n.   183  del  6 agosto  1994,  il  decreto  dirigenziale
19 ottobre  1994  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  248 del
22 ottobre  1994,  il decreto dirigenziale 11 gennaio 1995 pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  16  del  20 gennaio  1995, il decreto
dirigenziale 6 giugno 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134
del   10 giugno  1995,  il  decreto  dirigenziale  19 settembre  1995
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 1995, il
decreto  dirigenziale  15 novembre  1995  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  271  del  20 novembre  1995,  il  decreto dirigenziale
13 dicembre  1995  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 295 del
19 dicembre  1995,  il decreto dirigenziale 30 luglio 1996 pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  181  del  3 agosto  1996,  il decreto
dirigenziale  8 ottobre  1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
240  del  12 ottobre  1996,  il  decreto dirigenziale 2 dicembre 1996
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 287 del 7 dicembre 1996, il
decreto   dirigenziale   7 maggio   1997  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale   n.  108  del  12 maggio  1997,  il  decreto  dirigenziale
16 settembre  1997  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 224 del
25 settembre 1997, il decreto dirigenziale 30 ottobre 1997 pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  258  del  5 novembre 1997, il decreto
dirigenziale  3 marzo  1998 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56
del  9 marzo  1998, il decreto dirigenziale 29 luglio 1998 pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  179  del  3 agosto  1998,  il decreto
dirigenziale  10 novembre 1998 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
266  del  13 novembre  1998,  il decreto dirigenziale del 25 novembre
1998 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre 1998,
il  decreto  dirigenziale  14 aprile  1999  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale   n.   91  del  20 aprile  1999,  il  decreto  dirigenziale
16 novembre  1999  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 273 del
20 novembre  1999,  il  decreto dirigenziale 16 marzo 2000 pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  67  del  21 marzo  2000,  il  decreto
dirigenziale  31 marzo 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83
dell'8 aprile   2000   e   il  decreto  dirigenziale  12 luglio  2000
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2000;
  Visto  il  trattato di adesione dell'Austria, della Norvegia, della
Finlandia  e  della Svezia all'Unione europea ratificato con legge n.
686  del  14 dicembre 1994 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 162
del 16 dicembre 1994;
  Visto   il  regolamento  (CE)  n.  1524/96  della  Commissione  del
30 luglio  1996  che modifica il regolamento (CE) n. 3298/94 riguardo
al   sistema   di  ecopunti  per  autocarri  in  transito  attraverso
l'Austria;
  Visto l'art. 1, comma 3, del decreto dirigenziale 12 luglio 2000;
  Considerato  il  nuovo  sistema  di  ecopunti  articolato  su quote
quadrimestrali;
  Tenuto  conto  che  la  Commissione europea non ha ancora proceduto
alla consegna della quota di ecopunti relativa al terzo quadrimestre,
prevista  per il 1o luglio e che, quindi, occorre adottare misure per
mantenere,  per quanto possibile, il transito dei vettori italiani in
territorio austriaco;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Gli  ecopunti non utilizzati dalle imprese italiane, che effettuano
autotrasporto  internazionale  di  merci in conto terzi, che ne hanno
ottenuti  nei  primi  due quadrimestri dell'anno 2000 affluiscono nel
fondo nazionale ecopunti conto terzi.