IL DIRETTORE GENERALE
           del commercio delle assicurazioni e dei servizi

  Vista  la  legge  11 febbraio  1992,  n.  157, recante norme per la
protezione   della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il  prelievo
venatorio;
  Visto  in  particolare,  l'art. 25 della predetta legge 11 febbraio
1992, n. 157;
  Visto  il  decreto  22 giugno  1993,  n.  346, recante norme per la
gestione del Fondo di garanzia per le vittime della caccia;
  Visto,  in  particolare  l'art.  2,  comma  5,  del  citato decreto
22 giugno  1993,  n.  346, con il quale e' stabilito che, con decreto
del  Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, siano
nominati  i  componenti  ed  i  segretari  del  Comitato del Fondo di
garanzia per le vittime della caccia;
  Visti  i  decreti ministeriali in data 4 febbraio 1994, con i quali
il   Ministro   dell'industria  ha  approvato  i  disciplinari  delle
concessioni  con  le  quali  sono state attribuite alla Consap S.p.a.
(Concessionaria   Servizi   Assicurativi   Pubblici)   le   attivita'
pubblicistiche  gia' svolte dall'INA - Ente Pubblico - e poi dall'INA
S.p.a.,  a norma del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito
nella legge 8 agosto 1992, n 359;
  Visto  il  proprio  decreto  in data 21 luglio 1997 con il quale e'
stato  ricostituito il Comitato del "Fondo di garanzia per le vittime
della caccia";
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  5, del predetto
decreto  n.  346/1993 i componenti ed i segretari del citato Comitato
durano  in  carica  un  triennio  e  pertanto occorre provvedere alla
ricostituzione dello stesso Comitato;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la
razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e  revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma
dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
  Viste le designazioni pervenute;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  costituito  il  Comitato  del  Fondo di garanzia per le vittime
della  caccia,  di cui all'art. 2 del decreto 22 giugno 1993, n. 346,
per il triennio decorrente dalla data del presente decreto.