IL DIRETTORE GENERALE del commercio delle assicurazioni e dei servizi Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio; Visto in particolare, l'art. 25 della predetta legge 11 febbraio 1992, n. 157; Visto il decreto 22 giugno 1993, n. 346, recante norme per la gestione del Fondo di garanzia per le vittime della caccia; Visto, in particolare l'art. 2, comma 5, del citato decreto 22 giugno 1993, n. 346, con il quale e' stabilito che, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, siano nominati i componenti ed i segretari del Comitato del Fondo di garanzia per le vittime della caccia; Visti i decreti ministeriali in data 4 febbraio 1994, con i quali il Ministro dell'industria ha approvato i disciplinari delle concessioni con le quali sono state attribuite alla Consap S.p.a. (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici) le attivita' pubblicistiche gia' svolte dall'INA - Ente Pubblico - e poi dall'INA S.p.a., a norma del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992, n 359; Visto il proprio decreto in data 21 luglio 1997 con il quale e' stato ricostituito il Comitato del "Fondo di garanzia per le vittime della caccia"; Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 5, del predetto decreto n. 346/1993 i componenti ed i segretari del citato Comitato durano in carica un triennio e pertanto occorre provvedere alla ricostituzione dello stesso Comitato; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Viste le designazioni pervenute; Decreta: Art. 1. E' costituito il Comitato del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, di cui all'art. 2 del decreto 22 giugno 1993, n. 346, per il triennio decorrente dalla data del presente decreto.