IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  il  decreto-legge  20 maggio  1993,  n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, in
particolare l'art. 7, comma 1;
  Visto  l'art.  4,  comma 35,  del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608;
  Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 176;
  Vista  l'istanza  della  ditta  Esse Int. Servizi Integrati S.r.l.,
tendente  ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario
di   integrazione  salariale  per  crisi  aziendale,  in  favore  dei
lavoratori interessati;
  Visto  il decreto ministeriale datato 8 giugno 2000 con il quale e'
stato  approvato  il programma di crisi aziendale della summenzionata
ditta;
  Visto il parere dell'organo competente per territorio;
  Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;
                              Decreta:
  A  seguito  dell'approvazione  del  programma  di  crisi aziendale,
intervenuta  con  il  decreto  ministeriale  datato 8 giugno 2000, e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Esse
Int.  Servizi  Integrati  S.r.l.,  con  sede  in  Gricignano d'Aversa
(Caserta),  unita' di Montefibre di Acerra (Napoli) (NID 9915NA0027),
per  un  massimo di venticinque unita' lavorative, per il periodo dal
27 aprile  1999  al  26 ottobre 1999; istanza aziendale presentata il
24 maggio 1999 con decorrenza 27 aprile 1999.
  L'I.N.P.S.  e'  autorizzato  a  provvedere al pagamento diretto del
predetto trattamento (art. 7, comma 1, legge n. 451/1994).
  L'I.N.P.S.,  ad  eccezione  delle  esplicite concessioni in deroga,
eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto
previsto  dalla  vigente  normativa,  con  particolare riferimento ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale,  concessi  per  contrazione  o  sospensione dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 13 giugno 2000
                                         Il direttore generale: Daddi