Dirigenti coordinatori
                              Centri prova autoveicoli
                              Uffici procinciali M.C.T.C.
                              Assessorato      trasporti      turismo
                              comunicazioni  della  regione Sicilia -
                              Direzione trasporti
                              Ai   commissari   del   Governo   nelle
                              province di Trento e Bolzano
                              Alla   provincia   autonoma  di  Trento
                              servizio   comunicazioni   e  trasporti
                              motorizzazione civile
                              Alla   provincia  autonoma  di  Bolzano
                              ripartizione traffico e trasporti
                              ISPESL
                              Confindustria
                              Alla CONFAPI
                              Alle Associazioni autotrasportatori
                              Alla Assocarri
                              Al SUNFER
                              Alla Confcommercio
                              Alla      Confederazione      nazionale
                              artigianato
                              Alla Federchimica
                              Alla  Associazione  italiana  commercio
                              chimico
                              All'Assogasliquidi
                              All'ASSOGPL
                              All'UNASCA
                              Alla Federtaai
                              All'ASIAC
0. Introduzione.
  A  seguito  dell'emanazione del decreto ministeriale 6 giugno 2000,
n.  82T,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 144 del 22 giugno
2000, e del successivo decreto ministeriale 4 luglio 2000, n. 90T, in
corso   di   pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale,  entrambi  in
attuazione del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, si ritiene
utile   fornire   alcuni   chiarimenti   e  disposizioni  applicative
riguardanti  gli  argomenti  in  oggetto,  che  si  illustrano qui di
seguito.
1. Domanda di esame.
  Le commissioni d'esame sono quelle individuate dal decreto del capo
del dipartimento trasporti terrestri 23 giugno 2000, n. 1355/4915/10,
ed hanno sede presso gli uffici provinciali indicati nell'allegato II
alla presente circolare.
  I  candidati  interessati  presenteranno  domanda  presso uno degli
uffici  provinciali sede di commissione, utilizzando il fac-simile di
cui   all'appendice   "A"  dell'allegato  I  del  suindicato  decreto
ministeriale  n.  82T,  allegando  le attestazioni dei versamenti dei
diritti che saranno fissati da un apposito decreto interministeriale.
Nelle  more  dell'emanazione  di quest'ultimo decreto, come stabilito
dall'ultimo   capoverso  del  punto  1  dell'allegato  I  al  decreto
ministeriale  n. 82T, le domande potranno essere egualmente accettate
anche  prive  di  attestazioni,  purche'  il candidato, in calce alla
domanda, sottoscriva il seguente impegno: "Il sottoscritto si impegna
a  corrispondere  gli  importi  che  verranno  stabiliti  dal decreto
interministeriale di cui all'art. 5, comma 7, del decreto legislativo
n.   40/2000,  secondo  le  modalita'  nello  stesso  precisate".  Le
attestazioni  dovranno pero' essere prodotte in ogni caso prima dello
svolgimento dell'esame.
  La  domanda  di esame, essendo contestuale a quella di rilascio del
certificato,  dovra' essere in regola con l'assolvimento dell'imposta
di  bollo:  ad  essa, pertanto, dovra' essere allegata l'attestazione
del versamento di L. 40.000 (L. 20.000 per la domanda e L. 20.000 per
il  certificato)  sul  c/c postale n. 4028, (i bollettini prestampati
sono disponibili presso gli uffici provinciali).
  Si  raccomanda  di  controllare  che  la domanda contenga il codice
fiscale  del  candidato, indispensabile per il successivo trattamento
informatico.
  Le  province  autonome  di  Trento e Bolzano e la regione a statuto
speciale  Sicilia,  in base ai provvedimenti di attuazione dei propri
statuti speciali (decreto legislativo n. 429/1995, per le province di
Trento  e  Bolzano e decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto
1981,  n.  485,  per  la  regione Sicilia), nominano autonomamente le
proprie  commissioni  di esame e rilasciano i relativi certificati di
formazione.
2. Convocazione per la seduta di esame.
  Fissata  la  data  di  una  seduta  di esame (sia per le due sedute
fisse,   che   per   quelle   straordinarie),   il  presidente  della
commissione,  almeno  quindici  giorni  prima  della  data stabilita,
convoca  i candidati che hanno presentato richiesta, mediante lettera
raccomandata  a.r., o altro idoneo mezzo di comunicazione in grado di
fornire ricevuta certa di ricezione, precisando il luogo, il giorno e
l'ora in cui si svolgera' l'esame.
3. Svolgimento dell'esame.
  Le  modalita'  di  svolgimento dell'esame sono indicate al punto 2,
dell'allegato I, al decreto ministeriale n. 82T.
  Si  ritiene  soltanto utile soggiungere, per assicurare la maggiore
uniformita'  di  comportamento,  che  eventuali candidati ritardatari
potranno  essere  ammessi a sostenere l'esame, purche' siano arrivati
in  aula  prima  dell'apertura  dei  pieghi contenenti le schede e le
tracce dello studio del caso.
  I  candidati  potranno  svolgere  gli elaborati relativi al proprio
esame   nell'ordine   che   riterranno  piu'  opportuno,  e  dovranno
consegnarli  tutti  insieme  alla  fine  del  periodo  di  tempo loro
assegnato in relazione al tipo di prova.
4. Rilascio dei certificati.
  I  certificati  vengono  rilasciati dall'ufficio provinciale presso
cui  si e' svolto l'esame: il medesimo ufficio provvedera' ad evadere
eventuali  richieste  di  duplicato (per smarrimento, deterioramento,
ecc.).
5. Campo di applicazione.
  Il  comma  1  dell'art.  2 del decreto legislativo n. 40/2000, come
pure la direttiva 96/35/CE, di cui e' attuazione, impone l'obbligo di
nominare il consulente alle imprese che "... effettuano operazioni di
trasporto  di  merci pericolose oppure operazioni di carico e scarico
connesse a tali trasporti".
  Mentre  risulta chiaro il significato di "operazione di trasporto",
non altrettanto puo' dirsi per le "operazioni di carico e scarico".
  Al   riguardo  si  ritiene  di  dover  fornire  alcuni  chiarimenti
interpretativi.
5.1. Operazioni di carico.
  Per  le imprese che effettuano operazioni di "carico", puo' sorgere
il  dubbio se tali operazioni debbano intendersi in senso lato, ossia
comprendendo   in   esse   anche   tutte  le  attivita'  inerenti  la
"spedizione"  delle merci, oppure limitando l'espressione "carico" al
significato letterale della parola, ossia all'attivita' delle imprese
che  materialmente  provvedono  alle  operazioni  di  caricamento del
veicolo  o  del  carro  ferroviario, sempre che queste ultime imprese
siano distinte da quelle che si occupano della spedizione.
  Il  problema  e' stato affrontato in una recente riunione presso la
Commissione  C.E. a Bruxelles, durante la quale e' emerso l'indirizzo
(confermato poi presso il Segretariato delle Nazioni Unite a Ginevra,
nella  riunione  di maggio  del  WP  15, in cui e' stato approvato il
testo  dell'ADR  che  entrera'  in  vigore  il  1o gennaio  2001), di
considerare  il  campo  di  applicazione  della  direttiva  96/35/CE,
relativamente  alle  operazioni di "carico", limitato alle operazioni
di  "carico,  comprese quelle di confezionamemo degli imballaggi e di
riempimento  delle cisterne e grandi contenitori", escludendo (per il
momento)  le  operazioni  strettamente  legate alla sola "spedizione"
delle merci.
  Per maggiore chiarezza, si prospettano alcuni esempi:
    a) se  ad  esempio  una  fabbrica  di  prodotti  chimici,  per il
confezionamento  degli imballaggi e/o per il caricamento degli stessi
sui  veicoli  o  sui  carri ferroviari, si serve, anziche' di proprio
personale,  di  imprese  esterne,  queste ultime dovranno nominare il
consulente,   mentre   la   fabbrica  produttrice  (che  figura  come
"speditore") non e' soggetta a tale obbligo;
    b) ancora,  se  in  un  deposito  di  carburanti  il  riempimento
dell'autocisterna viene materialmente effettuato in tutte le sue fasi
dal  conducente  del  veicolo,  ed  il  personale  del  deposito, pur
assicurando  un  servizio  di  emergenza  in  caso di necessita', non
interviene nelle operazioni di riempimento, l'impresa di trasporto e'
tenuta  alla nomina del consulente (che del resto deve gia' avere, in
quanto  trasporta),  mentre  l'impresa  che  gestisce il deposito non
soggiace a tale obbligo.
  Si  ritiene  indispensabile  precisare che le imprese che risultano
esclusivamente  "speditrici" delle merci pericolose e che, in base al
suindicato  criterio  non  rientrano  nel  campo  di applicazione del
decreto  legislativo  n.  40/2000, pur non essendo tenute alla nomina
del consulente, sono pero' obbligate a rispettare tutte le incombenze
che l'ADR ed il RID prevedono espressamente a carico dello speditore.
5.2. Operazioni di scarico.
  Per  quanto  riguarda le operazioni di "scarico", non rientrano nel
campo di applicazione della direttiva 96/35 le imprese "che scaricano
le  merci  alla  loro  destinazione  finale"; tale interpretazione e'
esplicitamente  enunciata  in  una dichiarazione del Consiglio C.E. e
della  Commissione  C.E.,  contenuta nel documento della riunione del
Consiglio  in  cui  e'  stato approvato il testo della direttiva, nel
quale  viene  precisato  che  la direttiva 96/35/CE "... coinvolge le
imprese  impegnate  nel  carico  e/o scarico di merci pericolose solo
quando  tali  operazioni  interessano  la sicurezza del trasporto; la
direttiva  non  coinvolge le imprese che scaricano le merci alla loro
destinazione  finale".  La motivazione di tale interpretazione e' che
quando  la  merce e' arrivata al destinatario finale, il trasporto e'
ormai concluso, quindi lo scarico di tali merci non influenza piu' la
sicurezza del trasporto.
  Per  chiarire cosa si intenda per "destinazione finale", si ritiene
utile fornire alcuni esempi:
    a) nel caso che il destinatario sia l'utilizzatore della merce od
un esercizio di vendita al dettaglio (come un supermercato), non v'e'
dubbio  che  questi  non  soggiacciano  all'obbligo  di  nominare  il
consulente;
    b) nel caso in cui il destinatario sia un deposito di stoccaggio,
dal  quale  la  merce  verra'  poi  di  nuovo caricata su altri mezzi
stradali  o  ferroviari  per  effettuare  un  nuovo  viaggio, occorre
precisare  che tale operazione complessa puo' essere scomposta in tre
operazioni semplici: lo scarico dal mezzo di trasporto precedente, la
spedizione  per  il  nuovo  viaggio  ed  il carico sul nuovo mezzo di
trasporto;  di  queste  operazioni,  se eseguite da imprese distinte,
solo  la  terza  rientra nell'obbligo della nomina del consulente; se
tutte e tre le operazioni sono effettuate da un'unica impresa, questa
dovra'  avere  il  consulente  in  quanto effettua il "carico" per il
successivo viaggio;
    c) nel  caso  di  un'impresa  che  effettua il trasbordo di merci
direttamente  da  un  mezzo  ad  un  altro  (anche  senza operare uno
stoccaggio temporaneo), come ad esempio nel caso di movimentazione di
container  da  veicolo  stradale  a  quello ferroviario, o viceversa,
l'impresa  che  effettua  queste  operazioni sottosta' all'obbligo di
nomina  del  consulente,  in  quanto effettua il "carico" sul secondo
mezzo di trasporto.
6. Esenzioni.
  L'art.  3,  comma 6, lettera a), del decreto legislativo n. 40/2000
individua  alcuni  casi  di  esenzione  dalla  nomina del consulente,
mentre,  alla  lettera  b),  demanda  ad  un decreto del Ministro dei
trasporti  e della navigazione l'individuazione di altri casi, di cui
pero' fornisce le linee guida.
  Tali casi sono contenuti alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art.
1  del  decreto  ministeriale  4 luglio  2000, n. 90T, in cui vengono
distinte  le esenzioni relative alle operazioni di trasporto (lettera
a) da quelle relative ad operazioni di carico (lettera b).
  E' appena il caso di precisare che i trasporti effettuati in regime
di  esenzione,  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  6,  lettera  a), non
concorrono  alla  formazione  del  numero massimo di viaggi annuali e
mensili  ed  alla  quantita' massima annuale consentita per rientrare
nei  limiti  di  esenzione previsti dal decreto ministeriale 4 luglio
2000.
  Per   potersi  avvalere  delle  esenzioni,  le  imprese,  ai  sensi
dell'art.  2, comma 2, e seguenti, del medesimo decreto ministeriale,
devono  darne  comunicazione all'ufficio provinciale del dipartimento
dei  trasporti terrestri, prima di iniziare le operazioni di carico e
di  trasporto  per ciascun anno solare, seguendo la procedura fissata
in  tali  commi;  l'ufficio  ne  terra' conto nel programma di visite
ispettive che intendera' effettuare nel corso dell'anno.
  Anche per le imprese rientranti nei criteri di esenzione suesposti,
vale  quanto  precisato alla fine del precedente punto 5.1, nel senso
che  tutte  le  imprese  coinvolte nel trasporto, carico e scarico di
merci  pericolose,  pur  rientrando  nei  criteri  di esenzione dalla
nomina  del  consulente, sono pero' obbligate al rispetto di tutte le
incombenze che l'ADR ed il RID prevedono espressamente a loro carico.
7. Incidenti.
  Nell'allegato  I  sono indicati i criteri secondo i quali un evento
incidentale  debba  essere considerato "incidente" ai sensi del comma
4, dell'art. 4 del decreto legislativo n. 40/2000. Nella redazione di
tale  allegato  si  e'  tenuto  conto  sia  di  documenti simili gia'
adottati  da  altri  paesi comunitari (quali la Francia e la Spagna),
sia  di quanto emerso durante la riunione del gruppo di lavoro comune
RID/ADR  rettorale  del 16 marzo 2000 tenutasi presso il Segretariato
delle Nazioni Unite.

                                            Il capo del dipartimento
                                             dei trasporti terrestri
                                                  Fabretti Longo