L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
                  PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
  Vista  la  legge  9 gennaio  1991,  n.  20,  recante integrazioni e
modifiche  alla  legge  12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo
delle  partecipazioni  di  imprese o enti assicurativi e in imprese o
enti assicurativi;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
385,  recante  la  semplificazione dei procedimenti amministrativi in
materia  di  assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  di
competenza    del    Ministero    dell'industria,    del    commercio
dell'artigianato;
  Visti  i  decreti  legislativi  17 marzo  1995, n. 174 e n. 175, di
attuazione  delle  direttive  92/96/CE  e 92/49/CE rispettivamente in
materia  di  assicurazione  diretta  sulla  vita  e  di assicurazione
diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;
  Visto  il  decreto  legislativo  13 ottobre  1998,  n. 373, recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
  Visto  il  decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione
della  direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza
prudenziale nel settore assicurativo;
  Visto  in  particolare  l'art.  1  del suddetto decreto legislativo
4 agosto  1999, n. 343, che ai commi 2 e 3 ha introdotto l'art. 9-bis
(Stretti  legami)  al  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 174, e
l'art.  11-bis (Stretti legami) al decreto legislativo 17 marzo 1995,
n.  175, nei quali e' previsto che l'ISVAP, con proprio provvedimento
da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana,
indica  le  modalita' tecniche di individuazione delle fattispecie di
stretti legami disciplinate negli articoli medesimi;
  Ritenuta    la   necessita'   di   dettare   disposizioni   recanti
l'indicazione delle suddette modalita' tecniche;
                              Dispone:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1.  Le  disposizioni  del  presente  provvedimento,  riguardanti le
modalita'  tecniche  di  individuazione  delle fattispecie di stretti
legami  di  cui  all'art. 1 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.
343,  si  applicano  alle imprese di assicurazione con sede legale in
Italia  ed  alle  rappresentanze  generali per l'Italia di imprese di
assicurazione  con sede legale in uno Stato terzo rispetto all'Unione
europea  incluse  nell'ambito di applicazione dei decreti legislativi
17 marzo 1995, n. 174 e n. 175.