IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in
virtu'  del  quale  il  Ministro  del  tesoro  del  bilancio  e della
programmazione  economica,  e' autorizzato, in ogni anno finanziario,
ad  effettuare  operazioni  di  indebitamento  nel limite annualmente
risultante   nel   quadro   generale   riassuntivo  del  bilancio  di
competenza,   anche   attraverso  l'emissione  di  buoni  del  Tesoro
poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella  legge  19 luglio  1993,  n.  237, con cui si e' stabilito, fra
l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro del bilancio e della
programmazione   economica,  sono  determinate  ogni  caratteristica,
condizione  e  modalita' di emissione dei titoli da emettere in lire,
in ECU o in altre valute;
  Visto  il  decreto  legislativo  24 giugno  1998,  n.  213, recante
disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale,
ed  in  particolare  le  disposizioni  del  Titolo  V, riguardanti la
dematerializzazione degli strumenti finanziari;
  Visto  il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita'  generale  dello  Stato,  approvato con regio decreto 23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, ed in
particolare  il  quarto comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
  Considerato  che  l'importo  delle  emissioni  disposte  a tutto il
20 luglio  2000  ammonta,  al netto dei rimborsi di prestiti pubblici
gia'  effettuati,  a lire 65.933 miliardi e tenuto conto dei rimborsi
ancora da effettuare;
  Visti  i  propri  decreti  in  data 29 marzo, 21 aprile, 24 maggio,
27 giugno 2000, con i quali e' stata disposta l'emissione delle prime
otto  tranches  dei  buoni del Tesoro poliennali 5,50%, con godimento
1o novembre 1999 e scadenza 1o novembre 2010;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre  l'emissione  di  una  nona  tranche  dei predetti buoni del
Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982,
n.  526,  e'  disposta  l'emissione di una nona tranche dei buoni del
Tesoro  poliennali  5,50%,  con godimento 1o novembre 1999 e scadenza
lo novembre  2010, fino all'importo massimo di nominali 1.250 milioni
di  euro,  di  cui  al decreto ministeriale del 29 marzo 2000, citato
nelle  premesse,  recante  l'emissione  delle  prime due tranches dei
buoni stessi.
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme  tutte  le  altre  condizioni,  caratteristiche  e modalita' di
emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 29 marzo 2000.
  I  buoni  medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono
compresi   tra   i  titoli  sui  quali  l'Istituto  di  emissione  e'
autorizzato  a  fare  anticipazioni  e  su  di  essi,  come  previsto
dall'art.  1,  terzo  comma, del decreto ministeriale 21 aprile 2000,
citato  nelle  premesse,  possono  essere  effettuate  operazioni  di
"coupon stripping".
  La  prima  cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo
pervenuta a scadenza, non verra' corrisposta.