IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto   l'art.  38  della  legge  30 marzo  1981,  n.  119,  (legge
finanziaria  1981),  come risulta modificato dall'art. 19 della legge
22 dicembre  1984,  n.  887  (legge  finanziaria 1985), in virtu' del
quale  il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni
di   indebitamento   nel   limite   risultante  nel  quadro  generale
riassuntivo  del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione
di  certificati  di  credito  del  Tesoro, con osservanza delle norme
contenute nel medesimo articolo;
  Visto   l'art.   9   del  decreto-legge  20 maggio  1993,  n.  149,
convertito,  nella  legge  19 luglio  1993,  n.  237,  con  cui si e'
stabilito,  fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono
determinate  ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione
dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;
  Visto  il  decreto  legislativo  24  giugno  1998,  n. 213, recante
disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale,
ed  in  particolare  le  disposizioni  del  Titolo  V, riguardanti la
determinazione degli strumenti finanziari;
  Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, ed in
particolare il comma 4 dell'art. 2, con cui si e' stabilito il limite
massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
  Considerato  che  l'importo  delle  emissioni  disposte  a tutto il
20 luglio  2000  ammonta,  al netto dei rimborsi di prestiti pubblici
gia'  effettuati,  a lire 65.933 miliardi e tenuto conto dei rimborsi
ancora da effettuare;
  Visti  i  propri  decreti  in  data  29 dicembre  1999, 26 gennaio,
23 febbraio,  29  marzo,  21 aprile, 24 maggio, 27 giugno 2000, con i
quali  e' stata disposta l'emissione delle prime quattordici tranches
dei  certificati  di  credito  del  Tesoro al portatore con godimento
1o dicembre 1999 e scadenza 1o dicembre 2006;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre   l'emissione  di  una  quindicesima  tranche  dei  suddetti
certificati di credito del Tesoro;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981,
n.  119,  e  successive modificazioni, e' disposta l'emissione di una
quindicesima  tranche  dei  certificati  di  credito  del  Tesoro  al
portatore,  con  godimento  1o dicembre  1999  e scadenza 1o dicembre
2006,  fino  all'importo  massimo di nominali 750 milioni di euro, di
cui  al  decreto  ministeriale  del  29 dicembre  1999,  citato nelle
premesse,   recante   l'emissione   delle   prime  due  tranches  dei
certificati stessi.
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme  tutte  le  altre  condizioni,  caratteristiche  e modalita' di
emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 29 dicembre 1999.
  La  prima  cedola  dei  certificati emessi con il presente decreto,
essendo pervenuta a scadenza, non verra' corrisposta.