L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
                  PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni;
  Visti  i  decreti  legislativi  n. 174, e n. 175 del 17 marzo 1995,
recanti  l'attuazione,  rispettivamente,  delle direttive 92/96/CEE e
92/49/CEE  in  materia  di assicurazione diretta sulla vita e diversa
dall'assicurazione sulla vita;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza  sulle  assicurazioni,  modificata ed integrata dalla legge
9 gennaio  1991,  n.  20, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
90,  e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
385;
  Vista la legge 28 novembre 1984, n. 792, recante l'istituzione e il
funzionamento    dell'albo   dei   mediatori   di   assicurazione   e
riassicurazione, modificata dalla legge 22 febbraio 1994, n. 146;
  Visto  il  decreto  legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP - e, in
particolare,  l'art.  1,  commi  1  e 2, che dispone, tra l'altro, il
trasferimento  allo  stesso Istituto delle competenze gia' attribuite
dalla  legge  28 novembre  1984, n. 792, al Ministero dell'industria,
del  commercio  e  dell'artigianato,  nonche'  la  soppressione della
Commissione di cui all'art. 12 della legge medesima;
  Visti,  in  particolare,  l'art. 4, lettera g), e l'art. 5, lettera
f),  della citata legge 28 novembre 1984, n. 792, come modificata dal
decreto  legislativo  n.  373/1998,  i  quali  stabiliscono  che  per
ottenere  l'iscrizione  nell'albo  e'  necessario  aver stipulato con
almeno  cinque  imprese,  non  appartenenti  tutte allo stesso gruppo
finanziario,  in  coassicurazione, una polizza di assicurazione della
responsabilita'   civile  per  negligenze  od  errori  professionali,
comprensiva  della  garanzia per infedelta' dei dipendenti, destinata
al  risarcimento  dei  danni  nei  confronti degli assicurati e delle
imprese  di assicurazione, il cui ammontare di copertura e' stabilito
annualmente  per  classi  di  volumi  di affari, dall'Istituto per la
vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e di interesse collettivo -
ISVAP, con proprio provvedimento;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato   21 dicembre   1984,   pubblicato   nella  Gazzetta
Ufficiale  del  28 dicembre  1984,  con  il  quale  e'  stato fissato
l'ammontare  minimo  di  copertura  di detta polizza per l'anno 1985,
nonche'   il  prospetto  relativo  al  certificato  di  assicurazione
allegato al decreto ministeriale stesso;
  Visto   il  provvedimento  dell'Istituto  per  la  vigilanza  sulle
assicurazioni  private  e di interesse collettivo - ISVAP n. 1416 del
28 dicembre  1999,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio
2000,  con  il quale e' stato fissato l'ammontare minimo di copertura
di detta polizza per l'anno 2000;
  Considerato  che  occorre  stabilire l'ammontare di copertura della
polizza di cui sopra per l'anno 2001;
  Considerato che l'ammontare minimo di copertura della sopraindicata
polizza  non ha subito alcuna variazione in aumento rispetto a quello
inizialmente  fissato  con  decreto  del Ministro dell'industria, del
commercio  e  dell'artigianato  del  21 dicembre 1984 e da ultimo con
provvedimento dell'ISVAP n. 1416 del 28 dicembre 1999;
  Ritenuta  la  necessita'  di  provvedere  ad  un  adeguato  aumento
dell'ammontare minimo di copertura della predetta polizza;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  L'ammontare  minimo  di  copertura  della  polizza di assicurazione
della  responsabilita'  civile per negligenze od errori professionali
dei  mediatori  di assicurazione e di riassicurazione di cui all'art.
4,  lettera  g),  e  all'art.  5, lettera f), della legge 28 novembre
1984, n. 792, citata nelle premesse, e' fissato per l'anno 2001 nelle
seguenti misure:
    lire  due miliardi per mediatori di assicurazione con provvigioni
annue fino a lire tre miliardi;
    lire   quattro   miliardi  per  mediatori  di  assicurazione  con
provvigioni annue superiori a lire tre miliardi;
    lire   cinque   miliardi   per   mediatori   che   esercitano  la
riassicurazione.
  La  quota  dell'eventuale  franchigia  non  puo' superare il limite
massimo di lire cinquanta milioni.