L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
  Nella  sua riunione di consiglio del 31 luglio 2000, in particolare
nella sua prosecuzione del 1o agosto 2000;
  Vista  la  legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito Autorita', pubblicata
nel  supplemento  ordinario  n.  154/L  alla Gazzetta Ufficiale serie
generale, n. 177, del 31 luglio 1997;
  Visto  il  decreto-legge  1o maggio  1997,  n. 115, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   1o luglio   1997,  n.  189,  recante
disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 96/2/CE sulle
comunicazioni mobili e personali;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997,
n.  318,  "Regolamento  per l'attuazione di direttive comunitarie nel
settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 221 del 22 settembre 1997;
  Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997,
"Disposizioni  per  il rilascio delle licenze individuali nel settore
delle  telecomunicazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283
del  4 dicembre  1997,  come modificato dalla delibera dell'Autorita'
per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  n. 217/1999 del 22 settembre
1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 20 ottobre 1999;
  Visto il provvedimento del Comitato dei Ministri del 4 aprile 1998,
"Misure per garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato
delle  comunicazioni  mobili  e personali", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1998;
  Visto  il  decreto del Ministro delle comunicazioni 23 aprile 1998,
"Disposizioni  in  materia  di  interconnessione  nel  settore  delle
telecomunicazioni",  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 133 del
10 giugno 1998;
  Vista  la propria delibera n. 1/CIR/1999 del 29 luglio 1999, "Piano
di  numerazione  nel  settore  delle  telecomunicazioni  e disciplina
attuativa",  cosi'  come  modificata  dalla  delibera n. 6/00/CIR del
8 giugno 2000;
  Vista  la  propria  delibera  n. 69/1999 del 9 giugno 1999, "Misure
atte  a  garantire  condizioni  di  effettiva concorrenza nel mercato
delle  comunicazioni  mobili  e  personali  da  parte  di  tutti  gli
operatori  e criteri e modalita' per l'assegnazione delle frequenze",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16 giugno 1999;
  Vista   la   propria  delibera  n.  197/99  del  7 settembre  1999,
"Identificazione  di  organismi  di telecomunicazioni aventi notevole
forza di mercato";
  Vista   la   propria  delibera  n.  410/99  del  22 dicembre  1999,
"Regolamento   relativo  alla  procedura  di  autorizzazione  per  il
rilascio  delle  licenze  individuali  per i sistemi di comunicazioni
mobili  di terza generazione", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
10 del 14 gennaio 2000, come modificata dalla delibera n. 367/00/Cons
del  14 giugno  2000,  "Modifiche  alla delibera n. 410/1999 recante:
"Regolamento   relativo  alla  procedura  di  autorizzazione  per  il
rilascio  delle  licenze  individuali  per i sistemi di comunicazioni
mobili  di terza generazione", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
147 del 26 giugno 2000;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
2 febbraio  2000,  concernente  la  costituzione  e le competenze del
Comitato dei Ministri per l'aggiudicazione di licenze individuali per
l'offerta  al  pubblico  di  servizi di comunicazioni mobili di terza
generazione,   pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale  n.  39  del
17 febbraio 2000;
  Visto  il decreto del Ministero delle comunicazioni del 28 febbraio
2000,   che   approva  il  piano  di  ripartizione  delle  frequenze,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 45 alla Gazzetta Ufficiale n.
65 del 18 marzo 2000;
  Vista  la  propria  delibera  n.  388/00/Cons  del  21 giugno 2000,
"Procedure per il rilascio delle licenze individuali per i sistemi di
comunicazioni  mobili  di terza generazione e misure atte a garantire
condizioni  di  effettiva  concorrenza",  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2000;
  Vista  la  propria  delibera  n.  467/00/Cons  del  19 luglio 2000,
"Disposizioni in materia di autorizzazioni generali";
  Vista  la  direttiva  96/2/CE della Commissione del 16 gennaio 1996
che  modifica la direttiva 90/388/CEE in relazione alle comunicazioni
mobili e personali;
  Vista  la direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del  10 aprile  1997  relativa ad una disciplina comune in materia di
autorizzazioni  generali  e  di  licenze  individuali nel settore dei
servizi di telecomunicazioni;
  Vista  la direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del   30 giugno   1997   sull'interconnessione   nel   settore  delle
telecomunicazioni  e finalizzata a garantire il servizio universale e
l'interoperabilita'   attraverso   l'applicazione   dei  principi  di
fornitura di una rete aperta ONP;
  Vista  la  decisione  128/1999/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  14 dicembre  1998  sull'introduzione coordinata di un
sistema  di  comunicazioni  mobili  e  senza  filo (UMTS) della terza
generazione nella Comunita';
  Visto  il  parere  dell'Autorita'  garante  della concorrenza e del
mercato  in  data  13 giugno  2000,  sullo  schema  di  provvedimento
dell'Autorita'  del  15 marzo  2000  relativo  alle  procedure per il
rilascio  delle  licenze  individuali  per i sistemi di comunicazioni
mobili  di  terza generazione e misure atte a garantire condizioni di
effettiva concorrenza;
  Visto  il  bando di gara concernente la licitazione per il rilascio
di  licenze  individuali per l'installazione e l'esercizio di sistemi
di  comunicazioni  mobili  di  terza  generazione  (UMTS  - IMT2000),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2000;
  Considerato quanto segue:
Premessa.
  Nella  delibera  388/00/Cons del 21 giugno 2000, l'Autorita' per le
garanzie   nelle   comunicazioni  (di  seguito  Autorita')  segnalava
l'opportunita'  di  avviare  uno  "specifico  procedimento  inteso  a
valutare  le necessarie eventuali variazioni del quadro regolamentare
vigente   nel   settore   radiomobile   per   prevedere   la   figura
dell'operatore  mobile  virtuale  sulle  reti  mobili  e tenuto anche
conto,   soprattutto   con   riferimento   agli  operatori  di  terza
generazione,  della possibilita' di consentire loro ragionevoli tempi
di  recupero  degli  investimenti iniziali sostenuti". L'opportunita'
nasceva  da  un'esigenza  piu'  generale  di  valutazione del mercato
radiomobile e della sua evoluzione anche alla luce del passaggio alla
terza  generazione, con l'obiettivo di analizzare gli effetti indotti
sul  mercato  e  sul sistema nazionale delle telecomunicazioni da una
possibile revisione del quadro regolamentare di riferimento.
  L'avvio   del  procedimento  di  valutazione  di  eventuali  misure
regolamentari  finalizzate  a definire diritti di specifici operatori
ad  entrare sul mercato radiomobile in qualita' di operatori virtuali
di  rete  mobile e/o a definire specifiche condizioni nelle relazioni
tra  i  diversi  attori  del  mercato delle telecomunicazioni, teneva
anche   conto   del  parere  espresso  dall'Autorita'  garante  della
concorrenza  e  del  mercato  (di  seguito  AGCM)  la quale segnalava
"l'opportunita'  di  favorire,  in un mercato radiomobile come quello
italiano,   gia'   ampiamente   sviluppato  tanto  sotto  il  profilo
infrastrutturale  quanto sotto quello dei servizi voce, l'ingresso di
operatori  che,  pur  non  disponendo  di una propria infrastruttura,
offrano  servizi  al  pubblico  ottimizzando  l'utilizzo  delle  reti
esistenti e contribuendo al miglioramento delle condizioni di offerta
dei  servizi".  Sulla  base  di  tale  presupposto,  l'AGCM segnalava
inoltre  la possibilita' di "definire disposizioni pro-concorrenziali
atte  a  garantire  il diritto di accesso di tali operatori alle reti
esistenti,  nonche',  fatto salvo un periodo idoneo al recupero degli
investimenti  iniziali,  alle  future infrastrutture per i sistemi di
terzi generazione".
  Alla  luce  di  tali  considerazioni,  l'Autorita'  ha  avviato  un
procedimento  per  la  valutazione degli effetti generati sul sistema
nazionale  delle  telecomunicazioni e sui consumatori dalla possibile
introduzione  degli  operatori  virtuali  di  rete mobile, al fine di
analizzare  l'eventualita'  di  definire o meno specifiche regole nel
mercato  radiomobile  nazionale.  Nell'ambito  di  tale  procedimento
l'Autorita'  ha  svolto  una consultazione pubblica e ha ascoltato in
audizione  i principali operatori del settore, ivi inclusi i soggetti
interessati all'assegnazione di una licenza per i sistemi della terza
generazione.
  Nel  corso dell'istruttoria sono emersi diversi elementi di estrema
rilevanza  nella  valutazione degli effetti prodotti dall'entrata sul
mercato  degli  operatori  virtuali  di  rete  mobile,  in termini di
utilizzo  delle  risorse esistenti e di variabilita' delle condizioni
di offerta dei servizi. In particolare la verifica di tali effetti ha
indotto l'Autorita' a ricostruire la situazione esistente sul mercato
delle  infrastrutture  di  rete e dei servizi mobili, anche alla luce
della  regolamentazione  vigente, e a valutare l'impatto generato sul
mercato  dal  futuro  sviluppo  delle  reti  e  dei  servizi di terza
generazione.
  Tenendo,   quindi,  conto  del  parere  espresso  dall'AGCM  e  dei
risultati   della   consultazione   e   delle  audizioni  effettuate,
l'Autorita' ha concentrato l'analisi su quattro aspetti fondamentali:
    1) descrizione della filiera del mercato delle reti e dei servizi
radiomobili  alla luce dell'evoluzione delle tecnologie e dei servizi
e  della  pluralita'  di  operatori  generati  dallo  sviluppo  della
convergenza;
    2) ruolo  della  regolamentazione  e  del  regolatore nel mercato
radiomobile;
    3) identificazione  e analisi del mercato di riferimento ritenuto
rilevante  ai  fini  della valutazione dell'introduzione di operatori
virtuali di rete mobile;
    4) valutazione   degli   effetti  di  una  revisione  del  quadro
regolamentare    vigente    alla    luce    degli   obiettivi   della
regolamentazione.
1.  La  filiera  del  mercato  dei servizi radiomobili e l'evoluzione
dalla  seconda  alla  terza  generazione: descrizione e delimitazione
degli operatori.
  Il   settore   radiomobile   risulta  caratterizzato  da  relazioni
verticali   tra  le  attivita'  di  realizzazione  e  sviluppo  delle
infrastrutture  di  rete  di  accesso  e  di  trasporto  e le diverse
attivita'  di  gestione  del  cliente  e  di  vendita dei servizi. Le
relazioni  tra  queste  attivita' e le modalita' di interazione tra i
diversi  soggetti  all'interno  della  catena del valore del settore,
inoltre,  si  modificano  con  l'evoluzione  delle tecnologie di rete
sempre  piu'  destinate a diventare piattaforme multimediali e con la
diffusione  e  l'innovazione  di servizi interattivi di comunicazione
mobile  (voce,  dati, immagini). All'interno della catena del valore,
e'  quindi  possibile  distinguere diverse attivita' e diversi attori
sulla  base  del  grado  di  integrazione  verticale e dei livelli di
autonomia  nelle  relazioni  a  monte  fra le attivita' della rete di
accesso  e di commutazione/trasporto e nelle relazioni a valle tra le
attivita'  di gestione del cliente e commercializzazione dei servizi.
Nel primo caso i livelli di autonomia sono dati dall'indipendenza dei
diversi   sistemi   e   risorse   legate   alle   attivita'  di  rete
(commutazione, trasmissione), nel secondo caso i livelli di autonomia
sono  dati  dalla  capacita' di interagire con il cliente finale e di
modificare  autonomamente,  e  sulla  base  delle specifiche esigenze
dell'utente,  le  condizioni  tecniche  e commerciali dell'offerta di
servizi.
  In  particolare,  partendo dagli operatori a monte della filiera e'
possibile distinguere una serie di attori sul mercato radiomobile, la
cui   varieta'   e   i  potenziali  di  crescita  sono  legati  anche
all'evoluzione  della  tecnologia  e del mercato, che offrono servizi
senza  una  propria  infrastruttura  e  senza la dotazione di risorse
radio  di  cui  e' dotato un operatore di rete mobile (Mobile Network
Operator,  MNO).  L'Autorita'  ha  ricostruito la filiera del mercato
ritenendo  opportuno  fornire  una  propria  definizione  dei diversi
possibili   attori   differenziati   sulla  base  dei  confini  delle
rispettive attivita' all'interno della filiera stessa (1). Nel lavoro
di sistematizzazione delle definizioni dei diversi attori, oltre agli
operatori  di  rete  mobile  (MNO)  quali titolari di licenza di rete
radiomobile  che  assegna  loro  specifiche  bande di frequenza nello
spettro   radioelettrico,   l'Autorita'  ha  utilizzato  le  seguenti
definizioni:
  Operatore virtuale di rete mobile (Mobile Virtual Network Operator,
MVNO):  operatore  non  titolare  di una licenza per l'utilizzo dello
spettro  radio  e  che  pertanto  utilizza le funzioni e gli elementi
della  rete  radio  di uno o piu' MNO. Le modalita' di utilizzo della
rete  di accesso mobile sono assimilabili a quelle per il servizio di
roaming  relativamente  alle funzioni di registrazione, di raccolta e
di  terminazione.  Il  MVNO  e' quindi dotato di archi di numerazione
propri e quindi di SIM card (Subscriber Identification Module card, o
moduli   di   identificazione  di  abbonato),  interoperabili  con  i
terminali mobili (GSM, UMTS). Il MVNO puo' gestire in
    (1)  L'esigenza  dell'Autorita' di fornire un propria definizione
dei diversi possibili attori nasce da una triplice considerazione: 1)
le  definizioni  non  sono  univoche  nei diversi Paesi e nell'ambito
delle  diverse posizioni delle autorita' nazionali; 2) le definizioni
fornite  dai  diversi  operatori  in  sede  di consultazione non sono
univoche  e  spesso  confondono  le  diverse tipologie; 3) una chiara
definizione   e   delimitazione  dei  diversi  attori  e'  funzionale
all'analisi   successiva,   sia   relativamente  alla  configurazione
"giuridica" dei diversi attori (in quanto il diverso titolo giuridico
conferisce    all'operatore   specifici   diritti   e   doveri)   sia
relativamente  alla  valutazione  degli  effetti  economici derivanti
dalle  diverse  transazioni  e  relazioni  all'interno della filiera.
proprio  le  funzioni  di commutazione e di trasporto cosi' come puo'
gestire  direttamente  la  base  dati  di  registrazione degli utenti
mobili (Home Location Register, HLR). Dalla definizione utilizzata si
evince  che  il MVNO e' completamente autonomo nella relazione con il
cliente  in  quanto  quest'ultimo  non  necessita  di  alcun rapporto
diretto  con l'operatore di rete mobile ma stipula un unico contratto
con il MVNO dal quale riceve la SIM card.
  Fornitore  di  accesso  indiretto  (Indirect Access Provider, IAP):
operatore  che  accede  alla  rete  radio attraverso una relazione di
interconnessione  di  raccolta  e  che  offre  al  cliente servizi di
comunicazione  mobile  attraverso  forme  di  accesso  indiretto;  il
cliente  conserva  cioe'  il proprio abbonamento alla rete di accesso
dell'operatore  di rete mobile. La relazione e' assimilabile a quella
di  interconnessione  con la rete dell'operatore tradizionale di rete
fissa  attraverso le prestazioni di carrier selection e preselection.
Il   cliente   avra'   accesso  ai  servizi  dell'IAP  attraverso  la
digitazione  di  un codice di carrier selection dal proprio terminale
mobile  che  instrada la chiamata sulla rete dell'IAP o attraverso la
sottoscrizione  dei  servizi  offerti  dall'IAP  (che  possono essere
differenziati  per  direttrice  di  traffico).  Il  cliente  sceglie,
quindi,  il  servizio dell'IAP su base chiamata (carrier selection) o
sulla  base  della  sottoscrizione  di un abbonamento con l'operatore
preselezionato e puo' scegliere l'intera gamma di servizi voce o solo
alcuni  di  essi  (es.  chiamate  internazionali)  svolgendo le altre
chiamate  con  l'operatore  di  rete  mobile.  L'IAP non emette e non
appone  il  proprio  marchio su proprie SIM card, che corrispondono a
quelle  dell'operatore  mobile  con  cui  il  cliente ha sottoscritto
l'abbonamento di accesso.
  Fornitore  avanzato  di  servizi  (Enhanced Service Provider, ESP):
operatore  titolare  di  licenza  per  la  fornitura  di  servizi  di
telefonia  vocale  fissa  o  mobile  o  titolare di autorizzazione se
fornitore  di servizi dati o di servizi diversi dalla voce commutata.
L'operatore  rivende  il  servizio di comunicazione dell'operatore di
rete  mobile  e  fornisce  in  maniera  indipendente servizi a valore
aggiunto.  Non  e'  dotato di numerazione propria e quindi non emette
direttamente  proprie  SIM card (fornite al cliente dall'operatore di
rete  mobile),  ma  utilizza un proprio marchio nella distribuzione e
vendita  del  servizio,  marchiando  quindi  le  SIM  card in maniera
indipendente  dall'operatore di rete mobile, e avendo la possibilita'
di  esercitare  con una certa autonomia proprie politiche di prezzo e
di  distribuzione.  L'operatore  e'  in  generale  responsabile delle
attivita' della gestione, del customer care, e della fatturazione del
cliente.
  Fornitore   tradizionale  di  servizi  e  semplice  rivenditore  di
traffico  (Service  Provider,  SP,  e  air  time reseller): operatore
titolare  di  autorizzazione in quanto non ha un rapporto diretto con
il cliente nella vendita di servizi di fonia aperta al pubblico e non
si  impegna  direttamente a gestire rapporti di assistenza al cliente
(rientranti  generalmente nelle condizioni del contratto con il MNO).
Esso  acquista,  infatti,  minuti  o  volumi di traffico all'ingrosso
dall'operatore  di  rete  e lo rivende sul mercato anche associato ad
applicazioni  e  contenuti  per  conto dell'operatore di rete mobile,
ovvero  vende  servizi di comunicazione mobile fornendo al cliente la
SIM  card  con marchio dell'operatore di rete mobile. Nelle attivita'
di  vendita  puo' avere un grado piu' o meno elevato di autonomia sia
relativamente   all'uso   di  un  proprio  marchio  commerciale,  sia
relativamente  alle  politiche  di  prezzo  e  alla gamma dei servizi
forniti (voce, dati). In caso di totale assenza di autonomia, laddove
operasse  come  puro  rivenditore  di  traffico  (air time reseller),
concluderebbe  un  accordo  commerciale  con  il  MNO  per l'acquisto
all'ingrosso  del  traffico  e  la  definizione  delle  modalita'  di
distribuzione,  confezionamento  e prezzo dei servizi che saranno poi
rivenduti sul mercato finale dal reseller. Nel caso di riconoscimento
di  un certo grado di autonomia, invece, il reseller puo' operare sul
mercato  finale  dei  servizi  con  un  proprio marchio commerciale e
proprie  strategie  di  confezionamento e tariffazione dei servizi al
cliente,   rappresentando   in  questo  caso  un  canale  di  vendita
totalmente alternativo a quello del MNO.
  Fornitore   di  contenuti  e  fornitore  di  applicazioni  (Content
Provider  e  Application  Service  Provider):  operatore che fornisce
contenuti  specifici  e applicazioni (sotto forma di immagini, suoni,
informazioni)  agli  operatori  di  rete  mobile  e  ai  fornitori di
servizi.  La  loro numerosita' e varieta' cresce con l'evoluzione del
mercato  dei  servizi  dalla  voce  ai  dati  fino  alle  prestazioni
interattive  per esigenze specifiche (es. servizi bancari, servizi di
informazione-tempo  libero,  servizi finanziari, pubblicita' on line,
ecc.).  Il  passaggio  ad  un  ambiente  multimediale  attraverso  le
piattaforme  di terza generazione accresce notevolmente il potenziale
e  i  livelli  di  autonomia di tali operatori nelle relazioni con la
clientela (relazione client-server).
  La  seguente  tabella  riepiloga  le  caratteristiche  dei  diversi
operatori  nella  filiera radiomobile, con particolare riferimento ai
servizi  di  telefonia  mobile,  dato che questi ultimi rappresentano
oggi la quasi totalita' dei ricavi sul mercato mobile (2).
------
    (2)  Il fatturato proveniente dai servizi di comunicazione mobile
vocale  rappresenta  oggi  circa il 98% del fatturato complessivo del
settore.  Il  mercato tuttavia si spostera' sempre dalla voce verso i
servizi  multimediali  per  effetto  dello sviluppo dei servizi sulle
piattaforme  UMTS. Sulla base di valutazioni interne all'Autorita' la
percentuale  degli utenti multimediali sugli utenti complessivi (voce
+  multimedia)  passera'  dal  16%  del  2005  al  60% nel 2015. Tali
dinamiche sono piu' sostenute in termini di ricavi in cui il tasso di
crescita  dei ricavi dati sara' accellerato anche dall'evoluzione dei
servizi  e  sistemi  GSM  (SMS,  WAP, GPRS). I ricavi provenienti dai
servizi  dati  dovrebbero  gia'  a  partire  dal 2005 superare quelli
derivanti dai servizi voce.
---->  Vedere TABELLA a Pag. 65 della G.U.  <----


2. Il ruolo della regolamentazione e del regolatore.
  2.1 Competitivita' sul mercato radiomobile e obiettivi delle misure
asimmetriche in fase di avvio delle attivita'.
  In  Italia  gli  operatori  nuovi  entranti  hanno avuto e hanno il
diritto  al  roaming  nazionale  a condizioni "regolate" per un certo
periodo   di  tempo  e  condizionatamente  a  specifici  obblighi  di
copertura  del  territorio  e  della  popolazione con proprie risorse
radio. Tale misura, di natura transitoria, ha l'obiettivo di favorire
la   concorrenza   nel   mercato   delle  reti  di  accesso  e  delle
infrastrutture  mobili  laddove  il  mercato  e' caratterizzato dalla
presenza  di  uno o due operatori "forti" gia' esistenti. Tale misura
e'  attualmente  ancora  operativa  per  il  terzo e quarto operatore
entrati   sul  mercato  GSM  (Wind  e  Blu)  ed  e'  stata  prevista,
relativamente  all'utilizzo  delle  reti GSM, per gli operatori nuovi
entranti  nel  mercato  della terza generazione. La valutazione della
concorrenza  sul  mercato  da parte del regolatore dipende quindi dal
risultato  raggiunto  in  termini  di  copertura  (infrastrutture) e,
quindi,  di  numerosita'  degli operatori esistenti sul mercato delle
reti  radiomobili.  Le  misure  asimmetriche, infatti, perseguono nel
breve  periodo  l'obiettivo  di  assicurare una competizione "ad armi
pari"  garantendo  sia  un  certo  equilibrio nell'assegnazione delle
risorse  frequenziali,  sia  il  diritto  da  parte degli entranti ad
utilizzare le reti degli operatori esistenti in fase di realizzazione
della  copertura  (operatori  virtuali  per un periodo transitorio) e
quindi  di  sviluppo  delle  infrastrutture. In un arco di tempo piu'
lungo,  invece,  la  presenza  di  piu'  reti in concorrenza dovrebbe
incentivare  e realizzare maggiori effetti sui consumatori in termini
di prezzi, qualita' dei servizi e innovazione.
  La presenza di tali misure asimmetriche va tenuta in considerazione
nella valutazione dell'introduzione di figure quali i MVNO, in quanto
si  tratterebbe  in  questo  caso di valutare la revisione del quadro
regolamentare     di     riferimento    trasformando    una    misura
pro-concorrenziale transitoria in una regola strutturale permanente.
  2.2 Quadro normativo applicabile all'accesso alle reti radiomobili.
  Le decisioni del regolatore intese a prevedere diritti e/o obblighi
di  accesso  alle  reti mobili da parte di operatori terzi in maniera
strutturale e permanente (obblighi di roaming permanente, obblighi di
carrier  selection  e  preselection,  introduzione  dei MVNO) possono
influenzare la struttura del mercato radiomobile.
  Nell'ambito  della  consultazione, inoltre, e' emersa la necessita'
di  definire  il  quadro giuridico di riferimento in cui si muovono i
diversi attori in gioco. Anche relativamente a tale aspetto e' emersa
la  necessita'  dell'Autorita'  di  assumere  una  propria  posizione
interpretativa  della  normativa  nazionale  e  comunitaria,  data la
diversita' delle interpretazioni fornite dagli operatori partecipanti
alla consultazione.
  In  particolare  sono  due gli aspetti rilevanti su cui l'Autorita'
intende pronunciarsi:
    ambito  di applicazione e tipologia del titolo autorizzatorio per
operare  nel mercato radiomobile dei soggetti cosi' come definiti nel
punto 1;
    attuale stato della normativa in termini di obblighi ricadenti su
alcuni operatori.
  Entrando piu' nel dettaglio:
    a) I  MNO  sono  soggetti  titolari  di  licenza che assegna loro
frequenze su banda radiomobile. La stessa licenza assegna al titolare
i  numeri identificativi dell'operatore del servizio radiomobile; gli
IAP  sono soggetti titolari di licenza individuale per la prestazione
del  servizio  di  telefonia vocale e per l'installazione di una rete
fissa  di  telecomunicazioni  al  fine  di  prestare  il  servizio di
telefonia   vocale   a   cui   e'   stato   assegnato  un  codice  di
identificazione  dell'operatore per l'instradamento della chiamata in
modalita'  "easy  access";  gli ESP sono soggetti titolari di licenza
per la prestazione di servizi di telecomunicazioni (inclusa telefonia
fissa)  se fornitori di servizi di fonia aperta al pubblico (3); sono
invece soggetti autorizzati se fornitori di servizi dati o di servizi
a  valore  aggiunto;  gli SP e gli air time reseller sono titolari di
un'autorizzazione  generale,  in  quanto gli specifici oneri relativi
agli  aspetti  qualitativi  e  di  customer  care  sono  assolti  dal
licenziatario con cui tali soggetti hanno un accordo.
  La  figura  del  MVNO,  invece, non e' prevista dall'attuale quadro
normativo.  Tali  operatori dovrebbero essere titolari di una licenza
individuale  per  la prestazione di servizi di comunicazioni mobili e
personali  ai sensi dell'art. 6, comma 6, lettera c), del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  318/1997  e  dell'art. 2, comma 2,
lettera c), del decreto ministeriale 25 novembre 1997. Sulla base del
titolo   di   licenziatario   per   la   prestazioni  di  servizi  di
comunicazioni  mobili  e  personali,  il  MVNO dovrebbe avere diritto
attraverso  la  licenza  a  richiedere  numerazioni  per tali servizi
(cioe'  3XY  UUUUUU-U).  La  definizione  di  tale  numerazione nella
disciplina   nazionale   (art.   1,  lettera  d),  del  provvedimento
dell'Autorita'  n.  1/CIR/1999 e successivi aggiornamenti) identifica
la  numerazione  per servizi di comunicazione mobile, "la numerazione
che nel codice individua una rete di comunicazione mobile", asso
--------
    (3)  Nel caso di operatori titolari di licenza per la prestazione
del  servizio  di  telefonia  fissa,  questi  e'  tenuto a comunicare
all'Autorita'  -  previo accordo commerciale con il MNO - i servizi e
le condizioni di offerta. Non essendo dotati di proprie SIM card o di
numerazioni proprie per i servizi di comunicazioni mobili e personali
(servizi  offerti loro dagli operatori di rete) non e' necessaria una
specifica  licenza  per  la  prestazione dei servizi di comunicazioni
mobili  e  personali. Si tratta in ogni caso di soggetti licenziatari
in  quanto  fornitori di servizi di fonia aperta al pubblico a cui si
applicano  specifici oneri nelle relazioni con la clientela. In linea
generale  si  applicano  le stesse condizioni valide per i servizi di
telecomunicazioni  fisse nelle relazioni con i clienti e nei rapporti
con  l'Autorita',  aad  esempio  comunicazioni  dei  servizi  e delle
condizioni  offerte,  tipologia  di  clientela  a  cui  e' rivolto il
servizio,  rispetto  delle  condizioni  di cui all'art. 16 del D.P.R.
318/97 nelle relazioni con la clientela. ciando tale numerazione alle
attivita'  di  rete.  Occorre,  quindi,  una  variazione dell'attuale
normativa  per  estendere  il  diritto  alla  numerazione per servizi
mobili  (necessaria ad emettere SIM card e numerazioni proprie) anche
ai  soggetti titolari di licenza per la prestazione dei servizi e non
solo ai MNO.
    b) Relativamente   agli   obblighi   di   fornitura  dell'accesso
ricadenti  sugli  operatori  di  rete  mobile notificati quali aventi
notevole  forza  di  mercato,  l'Autorita'  rileva quanto segue. Tale
obbligo e' fatto derivare, sulla base degli atti della consultazione,
dall'interpretazione  estensiva  della  direttiva  97/33/CE  (art. 4,
comma  2)  e  della  direttiva 98/10/CE (art. 16) che afferma che gli
operatori  di  reti  pubbliche  e  di  servizi di telefonia aperta al
pubblico,  notificati  come  aventi notevole forza di mercato, devono
soddisfare  ogni  ragionevole  richiesta  di  accesso  alla  rete. Il
principio  e' ripreso nella normativa italiana all'art. 5 del decreto
del   Presidente   della  Repubblica  n.  318/1997.  Si  tratta,  sia
nell'interpretazione  dell'accesso  come  servizio  di  raccolta  (in
modalita'  easy  o equal access), sia nell'interpretazione di accesso
speciale   a  punti  diversi  dai  punti  terminali  (unbundling)  di
un'estensione  degli  obblighi  e delle modalita' di regolamentazione
della  rete di accesso dell'operatore tradizionale di rete fissa agli
operatori  di  reti  mobili.  Tale  estensione,  tuttavia,  non trova
armonizzazione  nella  normativa  comunitaria in cui non esiste, allo
stato, una posizione comune dell'estensione degli obblighi di accesso
(piu'  estensivi  di  quelli  sull'interconnessione)  agli  operatori
notificati  nel  mercato  radiomobile. Non e' tra l'altro estendibile
alle  reti e ai servizi di comunicazione mobile quanto rilevato dalle
direttive  ONP  in  tema  di  reti  e  di servizi di telefonia vocale
(fissa).  Nell'ambito  delle  direttive  ONP,  i servizi di telefonia
vocale  sono  infatti  definiti all'art. 1 della direttiva 90/388/CEE
come  "la  fornitura  al  pubblico  del  trasporto  diretto  e  della
comunicazione  della voce in tempo reale in partenza e a destinazione
dei  punti  terminali  della  rete pubblica commutata che consente ad
ogni  utente  di  utilizzare  l'attrezzatura  collegata  al suo punto
terminale  di tale rete per comunicare con un altro punto terminale".
Partendo da tale definizione l'accesso alla rete in punti diversi dai
punti  terminali  di  rete rappresenta una condizione per favorire la
concorrenza  sui  servizi  di  telefonia  fissa basati sulla distanza
(locale,  nazionale).  Il  trasporto  diretto e la commutazione della
voce  su  reti  di  comunicazioni mobili e personali, come afferma la
stessa   direttiva  96/2/CE  (direttiva  che  modifica  la  direttiva
90/388/CEE  in  relazione  alle  comunicazioni  mobile  e  personali,
cosiddetta  direttiva  di  liberalizzazione del mercato radiomobile),
"non  avvengono tra due punti terminali della rete pubblica commutata
e  non  si  configurano  pertanto come servizi di telefonia vocale ai
sensi della direttiva 90/388/CEE".
  Oltre  a  non  essere  caratterizzati  dagli  stessi  obiettivi  di
disaggregazione  dei  servizi  in  quanto  i servizi di comunicazione
mobile  sono indipendenti dalla distanza, l'accesso alla rete fissa e
l'accesso  alla  rete  mobile  presentano caratteristiche strutturali
diverse   in  termini  di:  a)  contendibilita',  b)  sostituibilita'
dell'offerta  e  c) sostituibilita' della domanda di servizi, e cioe'
delle   condizioni  strutturali  rilevanti  al  fine  di  individuare
condizioni   di  potere  monopolistico  o  di  forte  asimmetria  tra
operatori  tali  da  giustificare  obblighi  alla  disponibilita'  di
risorse  e  infrastrutture  essenziali alla liberalizzazione. Mentre,
infatti,  l'accesso  alla rete dell'operatore incumbent di rete fissa
presenta  caratteristiche  di non contendibilita' tecnologica, di non
sostituibilita' dell'offerta e di condizioni di sostanziale monopolio
tali  da  non  creare condizioni di trasferibilita' della domanda, le
reti   di   accesso   radiomobili,  invece,  presentano  le  seguenti
caratteristiche:
    a) sono    caratterizzate   da   una   situazione   di   parziale
contendibilita' fintantoche' le risorse radio non vengono allocate in
maniera  efficiente  sul  mercato  (4).  L'utilizzo  efficiente delle
risorse  radio, infatti, limitate in una fase iniziale, cresce con il
rilascio  di  nuove  licenze  ai  MNO  ed  e'  compito dell'Autorita'
favorire  la  liberazione  di  tali  risorse e la loro allocazione al
mercato  radiomobile, garantendo una maggiore concorrenza sul mercato
delle  reti  e  dei  servizi  mobili, attraverso la promozione di una
concorrenza   diretta   sul  mercato  dell'accesso  ("facility  based
competition"), anche sulla base di quanto stabilito all'art. 6, comma
15,  lettera  a),  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica n.
318/1997;
    b) una  volta  garantito  l'ingresso a piu' operatori con proprie
infrastrutture  (MNO),  si realizza una condizione di sostituibilita'
dell'offerta nell'accesso alle reti tale da non giustificare obblighi
specifici.  La  presenza  di  piu'  reti, infatti, porta il mercato a
generare le forme ottimali di utilizzo della capacita' di rete;
    c) anche  la  sostituibilita'  della  domanda  di servizi dipende
dalle condizioni concorrenziali nelle reti di accesso. La concorrenza
sul  mercato  delle infrastrutture di accesso radio (piu' MNO) spinge
verso la riduzione dei costi dell'accesso, con rilevanti benefici sui
prezzi  dei  servizi  intermedi  degli  operatori  di  servizi  e  di
conseguenza  sui  prezzi  finali.  La fornitura di servizi di accesso
indiretto,  invece, consentirebbe di operare sui margini positivi (in
particolare   su  alcune  direttrici  di  traffico)  derivanti  dalla
presenza di condizioni scarsamente concorrenziali nell'accesso, senza
necessariamente  spingere  i prezzi verso una riduzione generalizzata
con conseguente limitazione dei benefici in termini di efficienza sul
sistema  complessivo. La concorrenza sul mercato delle infrastrutture
di  accesso  rappresenta,  quindi,  una condizione prioritaria per il
regolatore come meglio specificato nel successivo punto 4.
  Alla  luce  delle  differenze strutturali e normative fra i mercati
fissi e mobili sopra esposte, l'Autorita' non ritiene estensibili gli
obblighi  definiti  dall'art.  4, comma 2, della direttiva 97/33/CE e
l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 alle
condizioni  di  accesso  alle  reti  radiomobili  ricollegabili  alla
raccolta o accesso disaggregato ad elementi di rete.
-------
    (4)  Ai  sensi dell'art. 2, comma 8, del D.P.R. 318/97, il numero
di  licenze  puo'  esere  limitato  in relazione ad una insufficiente
disponibilita'  dello  spettro  di  frequenze,  ma  in  ogni  caso le
Autorita'   devono  garantire  la  liberazione  dello  spettro  e  la
creazione    di   condizioni   concorrenziali   sul   mercato   delle
comunicazioni  mobili  e  personali  favorendo  la  realizzazione  di
sistemi e servizi pan-europei (direttiva 96/2/CE).
  La  normativa  attuale,  quindi,  non  impone obblighi quali quello
della  fornitura dell'accesso indiretto e condizioni per la fornitura
di  tale  fattispecie  di  accesso  agli  operatori  di  rete mobile,
fornitura  che  puo'  avvenire  sulla  base di una decisione autonoma
dell'operatore  e, di conseguenza, sulla base di un accordo negoziale
con  altri  operatori  licenziatari.  In tal caso l'operatore di rete
sceglie  autonomamente  il modo piu' efficiente di sfruttamento della
propria  capacita' di rete radio e nel rispetto degli obblighi di cui
all'art.  6, comma 17, del decreto del Presidente della Repubblica n.
318/1997.
  2.3 Evoluzione del quadro europeo.
  La   Commissione  europea  ha  predisposto  uno  schema  di  cinque
direttive  che  dovrebbe  consentire  una  regolamentazione integrata
dell'infrastruttura  di comunicazione. In particolare, la proposta di
Direttiva  COM  (2000)  393 su "un quadro regolamentare comune per le
infrastrutture  e  i  servizi  di  comunicazione  elettronica",  e la
proposta  di Direttiva COM (2000) 384 "relativa all'accesso alle reti
di   comunicazione   elettronica   e   alle   risorse   correlate,  e
all'interconnessione  delle  medesime"  danno  alcune  indicazioni di
carattere generale relativamente alle tematiche in esame.
  La  proposta di direttiva COM (2000) 393 propone una definizione di
rete di comunicazione elettronica omogenea tra le varie tecnologie di
trasmissione e commutazione utilizzate (art. 2) e invita le Autorita'
di   regolamentazione  a  sviluppare  una  regolamentazione  che  sia
tecnologicamente  neutrale  (art.  7);  allo  stesso  articolo  7  la
Commissione  invita  le Autorita' a produrre una regolamentazione che
assicuri  agli  utenti  il  massimo  beneficio  in termini di scelta,
prezzo   e   qualita'  dei  servizi,  e  incoraggi  gli  investimenti
efficienti in infrastrutture.
  Gli  art.  13 e 14 indicano le condizioni alle quali possono essere
imposti  obblighi asimmetrici agli operatori aventi notevole forza di
mercato   e  sottomette  tali  decisioni  da  parte  delle  Autorita'
nazionali  a  una  dettagliata  analisi di mercato e delle condizioni
competitive esistenti.
  La proposta di direttiva COM (2000) 384 fornisce una definizione di
accesso (art. 2) molto ampia, ovvero "il fatto di rendere accessibili
risorse  e/o servizi ad un'altra impresa a determinate condizioni, su
base  esclusiva  o  non  esclusiva,  ai  fini  di  fornire servizi di
comunicazione  elettronica", comprendendo tra l'altro "l'accesso alle
reti mobili, in particolare per il roaming".
  L'art.  8  consente  alle  Autorita'  di  imporre  alle imprese che
detengono  notevole  potere  di  mercato, e in casi eccezionali anche
alle  imprese  che non detengono notevole potere di mercato, obblighi
ai  fini  di  evitare  distorsioni  della  concorrenza  e ai fini "di
istituire  un quadro normativo compatibile con i principi del mercato
interno   [...]   e   che  si  traduca  in  concorrenza  sostenibile,
interoperabilita' dei servizi e vantaggi per i consumatori".
  L'art.  12  infine  stabilisce  che,  ai  sensi  dell'art.  8, agli
operatori puo' essere imposto, tra l'altro, "l'obbligo di concedere a
terzi  un  accesso  a  determinati  elementi  e/o  risorse  di rete",
"l'obbligo   di  garantire  la  rivendita  di  determinati  servizi",
"l'obbligo  di  concedere  un  accesso  alle  interfacce tecniche, ai
protocolli   o   ad   altre   tecnologie   di   importanza  decisiva,
indispensabili  per  l'interoperabilita'  dei servizi", "l'obbligo di
fornire  determinati  servizi  necessari  per  garantire  agli utenti
l'interoperabilita' dei servizi da punto a punto, tra cui risorse per
servizi  di  reti  intelligenti  o  servizi  di  roaming  per le reti
mobili".
  Nell'imposizione  eventuale di tali obblighi le autorita' nazionali
dovranno  tenere  conto  tra  l'altro  "della fattibilita' tecnica ed
economica  dell'uso  o  dell'installazione di strutture concorrenti",
della  "fattibilita'  della  fornitura  dell'accesso proposto", degli
"investimenti iniziali del proprietario della risorsa".
  L'Autorita'  partecipa  attivamente  alla  definizione  del  futuro
quadro   regolamentare   comunitario,   anche   per   garantire   che
l'evoluzione della regolamentazione nazionale avvenga in sintonia con
gli sviluppi a livello comunitario.
  3. Il mercato rilevante al fine della valutazione dell'introduzione
dei MVNO sul mercato radiomobile in Italia.
  Il  mercato  rilevante  ai  fini  dell'introduzione  dei MVNO e' il
mercato  dell'accesso  alle risorse radio degli operatori radiomobili
(MNO).  Un  primo aspetto da affrontare e' quello relativo al mercato
dei   sistemi   radiomobili  ritenuto  rilevante.  A  tale  proposito
l'Autorita'  considera  il  mercato  in  esame  quale  mercato unico,
indipendente   dalla   tecnologia   e  dal  sistema  radiomobile  che
costituisce  la  piattaforma per la fornitura dei servizi. Il mercato
di  accesso a cui fare riferimento e', quindi, quello dei sistemi GSM
e   IMT2000/UMTS   nella   sua  interezza,  che  non  possono  essere
considerati  separatamente  come  di converso segnalato dall'AGCM nel
parere  del  13 giugno 2000. L'evoluzione delle reti radiomobili e la
capacita'  delle diverse piattaforme utilizzate, infatti, consente di
definire  un  mercato  sempre  piu'  indipendente  dalle  tecnologie.
Sebbene,  infatti,  le  nuove  tecnologie  UMTS consentano di fornire
servizi anche interattivi e innovativi rispetto alle piattaforme GSM,
il  mercato  non presenta delle discontinuita' e sara' caratterizzato
da  una  graduale e non improvvisa migrazione verso i nuovi servizi e
applicazioni.  A  testimonianza  di  cio'  si  riscontra  un graduale
sviluppo del sistema GSM verso il sistema UMTS, con gli operatori che
hanno  avviato  investimenti  incrementali  e soluzioni cosiddette di
2,5G (GPRS, General Packet Radio Service). Anche sotto il profilo dei
servizi e' riscontrabile un'innovazione delle piattaforme GSM al fine
di  avviare e far decollare la diffusione dei servizi dati attraverso
le  reti  radiomobili,  mediante  l'utilizzo  di  appositi protocolli
abilitanti  come  il  WAP  (Wireless  Application  Protocol).  Questa
considerazione   e'   importante   al   fine  di  stabilire  che  una
introduzione  degli  operatori  virtuali di rete mobile limitatamente
alle reti GSM non e' coerente con la delimitazione del mercato a fini
regolamentari   e   pro-concorrenziali,   in   quanto   tale  manovra
strutturale   avrebbe   rilevanti   impatti  anche  sulle  reti  UMTS
(Universal  Mobile  Telecommunications System). La considerazione del
mercato  di riferimento quale mercato unico per la seconda e la terza
generazione   e'   tra   l'altro   tenuta   in  considerazione  nella
determinazione  del  diritto  al  roaming  nazionale sulle reti degli
operatori  radiomobili  GSM  esistenti da parte degli operatori nuovi
entranti  nel  mercato UMTS. La ratio di tale diritto sta proprio nel
fatto  che i due mercati sono strettamente correlati sotto il profilo
concorrenziale in quanto:
    a) il traffico e i servizi veicolati sulle reti GSM rappresentano
un  mercato di massa i cui consumatori costituiscono, sul mercato dei
servizi UMTS un potenziale di domanda di sostituzione;
    b) i  terminali dual mode consentiranno la scelta indifferenziata
di  entrambi i sistemi, sia in quanto l'utente non necessariamente e'
interessato  a conoscere la piattaforma su cui usufruisce dei diversi
servizi;
    c) sotto  il  profilo  dell'andamento  della  domanda  i trend di
sviluppo  del  mercato  dei servizi voce e dati vedranno una graduale
riduzione  dei  ricavi  provenienti  dalla  voce  rispetto  a  quelli
derivanti  dai  dati  e  servizi a valore aggiunto con conseguenze in
termini  di  allocazione degli investimenti e realizzazione dei nuovi
sistemi.
  Il  mercato dell'accesso alle reti mobili in Italia presenta alcune
caratteristiche generali ai sistemi radiomobili, altre specifiche del
nostro  sistema  nazionale.  Tra  quelle generali, riconducibili allo
sviluppo  di  sistemi  pan-europei, il mercato delle reti radiomobili
presenta le seguenti caratteristiche significative:
    barriere  all'entrata  derivanti  dalla  scarsita'  delle risorse
radio.  Le  licenze  e l'assegnazione di frequenze avviene sulla base
della   disponibilita'   della  risorsa  spettrale  disponibile,  che
costituisce  quindi  un  limite  al  numero  di operatori sul mercato
("bottleneck facility");
    la  numerosita'  degli operatori e' limitata dalla disponibilita'
dello  spettro,  ma  e' crescente nel tempo sia in quanto l'Autorita'
stessa  promuove  la  allocazione di nuovo spettro ad esigenze legate
alle  comunicazioni  e  coerentemente con lo sviluppo del mercato dei
servizi;   dall'altra   in   quanto  la  disciplina  comunitaria  con
l'obiettivo  della  realizzazione e diffusione di sistemi pan-europei
di  comunicazione  mobile  ha  accelerato  le procedure di entrata di
nuovi  operatori nei singoli Stati membri finalizzate alla promozione
e allo sviluppo delle tecnologie e dei servizi;
    elevati investimenti e costi per la realizzazione, l'operativita'
e  lo  sviluppo  dei  sistemi  di rete non solo di natura tecnica, ma
anche in competenze professionali specifiche;
    rapido  sviluppo  del  numero  di  utenti  di  telefonia mobile a
partire  dalla  seconda  meta'  degli  anni  '90, su cui ha inciso la
commercializzazione del servizio pre-pagato;
    concentrazione  degli  operatori leader in fase di consolidamento
del  mercato  europeo,  anche per effetto della globalizzazione (vedi
Vodafone  AirTouch-Mannesmann)  e maggiori  economie  di scala con la
rottura dei confini nazionali.
  In Italia sono operativi i sistemi TACS e GSM, mentre e' in atto la
procedura  per l'aggiudicazione della gara per operare nel sistema di
terza  generazione (IMT2000/UMTS). Similmente ai principali europei e
a  motivo del vincolo delle risorse radio il mercato italiano vede la
presenza  di  quattro  operatori  nazionali  di rete mobile - Telecom
Italia  Mobile, Omnitel, Wind e Blu - a cui si affianchera' almeno un
operatore  nuovo  entrante  all'esito  della  gara per l'assegnazione
delle licenze IMT2000/UMTS.
  La  societa' Telecom Italia Mobile (TIM) fornisce, in condizioni di
monopolio,  il  sistema  analogico  TACS (Total Access Communications
System) a 900 MHz. Il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze
prevede   che   le   attuali  frequenze  assegnate  al  TACS  saranno
successivamente   riservate   al  sistema  GSM  (GSM  ed  E-GSM)  con
conseguente dismissione del sistema analogico e caduta dell'esclusiva
da  parte  di  TIM su tale banda, sulla base di quanto previsto dalla
disciplina  comunitaria  e  nazionale.  Indipendentemente dai termini
della  normativa,  la  dismissione  del sistema analogico rappresenta
anche  una  naturale  prospettiva di evoluzione della domanda verso i
nuovi  servizi.  La migrazione degli utenti ai nuovi sistemi, segnale
di   una maggiore   percezione   delle  potenzialita'  offerte  dalle
tecnologie  digitali,  e' un indicatore significativo dell'evoluzione
dei  bisogni  degli utenti riscontrabile nell'andamento del numero di
linee  TACS dal 1998 al 1999 anno in cui il numero di linee segna una
caduta  dell'11%  passando  da  3,564 a 3,176 milioni (fonte bilancio
TIM).
  Data  la  prospettiva  di  dismissione  del sistema e di migrazione
della  clientela  sui  sistemi  di  seconda e terza generazione, sono
considerati nell'analisi i soli sistemi GSM e UMTS.
  Relativamente  alle  specificita'  del  mercato italiano delle reti
radiomobili   GSM   e'   possibile   riscontrare   alcune  differenze
sostanziali  del  mercato  italiano  che hanno condizionato il quadro
regolamentare  esistente.  Al  fine  di cogliere tali differenze sono
stati  presi  a  riferimento  alcuni  paesi campione, assimilabili al
sistema  italiano  per  dimensione  e  per posizionamento rispetto al
percorso   di   costruzione   del  mercato  unico  europeo.  I  paesi
considerati sono: Spagna, Regno Unito, Francia, Germania.
  La prima differenza e' riscontrabile nella dimensione del mercato e
nei tassi di crescita che hanno caratterizzato il mercato dei servizi
radiomobili  in  Italia  rispetto  ai  paesi del campione. La tabella
successiva  mostra  il numero di utenti di servizi mobili e i livelli
percentuali di penetrazione tra la popolazione nel periodo 1995-1999.
---->  Vedere TABELLA a Pag. 69 della G.U.  <----


    Una  seconda  differenza  e'  riscontrabile nei tempi di ingresso
degli  ultimi  (in  termini  di  entrata  commerciale)  operatori sul
mercato,  in  seguito  al  rilascio  delle rispettive licenze. A tale
proposito  e' possibile riscontrare un ritardo nell'entrata del terzo
operatore  sul  mercato  italiano  rispetto  ai  paesi campione, come
evidenziato  dalla  tabella  successiva  che mostra un ritardo di 3/4
anni  nell'entrata  del terzo operatore sul mercato italiano rispetto
al  ritardo  medio  di  2/6 anni dell'entrata dei terzi operatori nei
paesi  campione. Simile all' Italia e' solo la situazione spagnola in
cui  il  terzo  operatore  ha  avviato il servizio solo a partire dal
1999.
---->  Vedere TABELLA a Pag. 70 della G.U.  <----


  *Fra  gli  operatori  ancora  attivi nel servizio analogico, TIM ha
lanciato  il  servizio  TACS nell'aprile 1990, Telefonica nell'aprile
`90, Cellnet e Vodafone nel gennaio `85.
  Una  terza  caratteristica distintiva del nostro sistema nazionale,
si  riscontra  in  termini  di bande di frequenze assegnate dal Piano
nazionale  di ripartizione delle frequenze al sistema radiomobile. Il
nostro  paese  ha assegnato una banda inferiore al sistema GSM (900 e
1800  MHz)  rispetto ai paesi campione. Tale limite, inoltre, risulta
ulteriormente  penalizzante  se  si  considera  il  numero di clienti
mobili  in  Italia  rispetto  agli  altri paesi del campione. Come si
evince dalla successiva tabella, il numero di MHz assegnato in Italia
e'  inferiore  a  quello  dei  paesi  del campione non solo in valore
assoluto,  ma anche in termini di banda allocata per singolo abitante
e per singolo utente di servizi GSM.
---->  Vedere TABELLA a Pag. 70 della G.U.  <----


    *I MHz indicati si intendono duplex.
    **In Francia lo spettro dei tre operatori e' variamente assegnato
a  seconda  delle  zone  del  paese, pertanto il calcolo esatto della
banda  disponibile e della media di utenti per MHz risulta complesso;
si  e'  quindi  indicata  la  banda  massima disponibile ed un valore
approssimato di utenti medi per MHz.
  Una    quarta    differenza   dell'Italia,   si   riscontra   nella
concentrazione  del  mercato  sui  primi  due (in termini di entrata)
operatori  radiomobili,  soprattutto  a  motivo  dei diversi tempi di
ingresso degli altri entrati. La distribuzione delle quote di mercato
risulta  in  Italia  meno  equilibrata  rispetto agli altri paesi (ad
eccezione  della  Spagna,  che  pero'  ha  solo tre operatori). TIM e
Omnitel  detengono  al  31 marzo  2000 il 94% della quota di mercato,
contro   una   rispettiva   quota   dei   primi  due  operatori  pari
rispettivamente all'84% per la Francia, al 79.7% per la Germania e al
59%  per  il  Regno  Unito.  Il  quarto  operatore, laddove presente,
detiene gia' il 4.1% della quota di mercato (Germania) e raggiunge il
23% nel Regno Unito, Blu in Italia ha avviato il servizio commerciale
solo nel mese di maggio 2000.
                                                            Tabella 5
       QUOTE DI MERCATO E FREQUENZE GSM DEI SINGOLI OPERATORI
---->  Vedere TABELLA a Pag. 71 della G.U.  <----


  Fonte:     Elaborazione    dell'autorita'    su    dati    European
Radiocomunicazions Office, 2000.
    (1)  In  Italia:  TIM  dispone  anche  di 11.8 MHz per il sistema
analogico  TACS  con  circa  3.2  milioni  di  utenti; 3 dei 16.2 MHz
indicati  per  TIM sono solo nelle 16 maggiori citta'; 2 dei 15.2 MHz
indicati per Omnitel sono solo nelle 16 maggiori citta'; 4.8 dei 14.8
MHz  indicati  per  Wind  sono  solo  fuori dalle 16 maggiori citta',
pertanto,  nel  calcolo  della banda utile ai fini della media utenti
per MHz si e' tenuto conto della distribuzione media degli stessi.
    (2) In Spagna Telefonica dispone anche di 16.5 MHz per il sistema
analogico con 650.000 utenti.
    (3)  Nel  Regno Unito Vodafone dispone anche di 8 MHz con 200.000
utenti  e  Cellnet  di  8  MHz  con  540.000  utenti  per  il sistema
analogico.
    (4)  In  Francia  lo  spettro  dei  tre  operatori  e' variamente
assegnato  a seconda delle zone del paese, pertanto il calcolo esatto
della  banda  disponibile  e  della  media  di utenti per MHz risulta
complesso;  si  e' quindi indicata la banda massima disponibile ed un
valore approssimato di utenti medi per MHz
  Una   quinta   differenza,   di   natura   regolamentare,  e'  data
dall'obbligo  di  roaming  per  un periodo transitorio concesso dagli
operatori  esistenti  agli  operatori nuovi entranti. La finalita' di
tale   misura,   di   natura   pro-concorrenziale,  e'  stata  ed  e'
fondamentale  a gestire il problema dei diversi tempi di ingresso nel
mercato e a favorire l'accelerazione della concorrenza attraverso una
specifica regola asimmetrica per un periodo transitorio, condizionata
alla  copertura  per  fasi  del  territorio e/o della popolazione con
l'infrastruttura  di  rete proprietaria. In particolare, in Italia la
regolamentazione  ha  definito  le regole "per" e "sul" mercato della
rete  di  accesso  radio,  sulla base di due criteri fondamentali: il
primo  relativo all'assegnazione delle frequenze; il secondo relativo
all'introduzione   di   regole  pro-concorrenziali  transitorie,  con
particolare  riguardo  all'obbligo,  ricadente  sull'operatore/i gia'
esistente/i, di fornire il servizio di roaming al nuovo/i entrante/i.
I due criteri sono stati seguiti nella fase di entrata di Omnitel, di
Wind,  di  Blu  e  sono  stati  ribaditi  dall'Autorita' nel percorso
regolamentare  che  accompagna  il  rilascio  delle  licenze di terza
generazione   (delibere   410/99   e  388/00/CONS),  nelle  modalita'
specificate di seguito.
  Le  societa'  Telecom  Italia  Mobile  e Omnitel Pronto Italia sono
entrate  sul  mercato  in  seguito  all'assegnazione delle rispettive
concessioni rilasciate in via diretta alla societa' Telecom (dicembre
1993) e in seguito ad una gara alla societa' Omnitel (marzo 1994). La
societa' Omnitel ha usufruito del roaming nazionale sulla rete di TIM
a  condizioni  regolate  dal marzo  1996  al  1999 e limitatamente ad
alcune  zone  del  territorio  nazionale.  L'obbligo  di roaming e la
disponibilita' del servizio sul territorio era, infatti, condizionata
al rispetto di specifici obblighi di copertura (5).
  La   societa'   Wind  entra  sul  mercato  radiomobile  in  seguito
all'aggiudicazione  della  gara  e al rilascio della relativa licenza
per l'espletamento del servizio radiomobile GSM 1800 nel giugno 1998.
Anche  in questo caso si prevedono obblighi di copertura e diritto al
roaming a condizioni regolamentate (6).
  La  societa'  Blu  entra  sul mercato in seguito all'aggiudicazione
della  gara e al rilascio della relativa licenza nell'agosto 1999. La
delibera  dell'Autorita'  n.  69/99 non impone obblighi di copertura,
tranne  quelli  volontariamente  assunti  dall'operatore nell'offerta
presentata  e  prevede  il diritto al roaming per diciotto mesi nelle
aree non coperte e per tre mesi nelle aree coperte direttamente.
  Gli   stessi   criteri  sono  stati  seguiti  dall'Autorita'  nella
definizione  delle condizioni regolamentari per la terza generazione.
Anche  in  questo  caso  al  nuovo entrante e' concesso, quale misura
pro-concorrenziale  transitoria,  il  diritto al roaming a condizioni
regolate  sulle reti di seconda generazione degli operatori esistenti
aggiudicatari   per   un  periodo  transitorio  e  condizionato  alla
realizzazione della copertura del territorio con la pro
    (5)  In  particolare  l'art. 5 della convenzione prevedeva che la
societa'  doveva  essere  in  grado  di  realizzare il servizio entro
diciotto mesi dal rilascio della concessione assicurando la copertura
di  almeno il 40% del territorio nazionale e comunque della totalita'
dei  comuni  capoluogo  di  regione. Tale percentuale sale al 70% del
territorio  e al 90% della popolazione entro cinque anni dal rilascio
della concessione.
    (6)  In particolare l'art. 2, comma 6, del D.P.C.M. 4 aprile 1998
prevede  che  la  societa', cui viene assegnata anche una banda a 900
MHz,  assicuri  la  copertura,  attraverso  l'utilizzo di entrambe le
bande di frequenza, a 900 e 1800 MHz, di almeno il 40% del territorio
nazionale   entro  trenta  mesi  dalla  data  di  assegnazione  delle
frequenze  900 MHz. L'art. 6 che disciplina le condizioni di roaming,
prevede  il  diritto  al  roaming (a condizioni regolamentate) fino a
diciotto  mesi  dalla messa a disposizione delle frequenze nelle aree
in  cui  e'  richiesto e decorsi tre mesi dalla scadenza indicata nel
piano  di  copertura  nelle  aree  per  le quali e' stata prevista la
fornitura  diretta.  pria  infrastruttura  (7). Obblighi di copertura
sono,  infine,  previsti  per gli operatori entrati nel mercato della
terza generazione al fine del rilascio della licenza (8).
  Un'ulteriore   caratteristica   da   prendere   in   considerazione
nell'analisi  del  mercato  di  riferimento ai fini della valutazione
dell'introduzione  dei  MVNO,  riguarda infine la fase di avvio della
terza   generazione  radiomobile  e  gli  investimenti  che  i  nuovi
operatori si accingono a sostenere.
  Riepilogando  il  mercato  delle  reti e dei servizi radiomobili di
seconda  e  terza  generazione, considerato mercato rilevante ai fini
dell'analisi, presenta in Italia le seguenti caratteristiche:
    alta  penetrazione  dei servizi di telefonia mobile e avvio della
diffusione dei servizi dati;
    ingresso  recente del terzo e quarto operatore GSM e investimenti
di   realizzazione   delle   reti,   nonche'  della  copertura  della
popolazione, non completati;
    frequenze  allocate  per  ciascun  operatore  (sia  900 sia 1800)
inferiori alla media UE;
    concentrazione  della  quota di mercato sui primi due operatori e
progressivo  aumento  della  concorrenza  con  l'entrata  del terzo e
quarto operatore;
    regolamentazione    finalizzata   ad   accompagnare   le   misure
pro-concorrenziali   di   roaming   (misura   transitoria)   con   la
realizzazione di proprie infrastrutture sul territorio.
4.  Analisi  degli  effetti di una revisione del quadro regolamentare
vigente alla luce degli obiettivi della regolamentazione.
  Nell'analizzare gli effetti, in termini di costi e benefici, di una
possibile    revisione   del   quadro   regolamentare   che   preveda
l'introduzione  di nuove figure sul mercato radiomobile quali i MVNO,
l'Autorita'   ha   tenuto   conto   dei   seguenti   obiettivi  della
regolamentazione:
    a)  promuovere  una  concorrenza  efficiente  sul  mercato  delle
infrastrutture di accesso radiomobile;
    b)  consentire  agli operatori di rete nuovi entranti nel mercato
della terza generazione di ridurre i livelli di incertezza e i rischi
connessi al recupero degli investimenti di entrata;
    c)  garantire  migliori  condizioni  per gli utenti in termini di
prezzo, qualita' e innovazione dei servizi.
    (7)  In  particolare,  sulla base di quanto stabilito all'art. 5,
comma 1,  della  delibera  388/00/CONS,  gli operatori nuovi entranti
hanno  diritto al roaming nazionale sulle reti di seconda generazione
degli  operatori esistenti anch'essi aggiudicatari a condizioni eque,
non  discriminatorie  e  trasparenti  per  una  durata di trenta mesi
dall'accordo  su tutto il territorio nazionale e fino a sessanta mesi
nei capoluoghi di provincia non coperti dal nuovo entrante sulla base
degli  impegni  contenuti  nella  licenza.  Gli  operatori  esistenti
aggiudicatari  aventi notevole forza di mercato forniscono il roaming
a condizioni orientate al costo e l'Autorita' si avvale del principio
di retail minus quale test di valutazione.
    (8)  In  particolare,  sulla  base di quanto previsto all'art. 3,
comma 6,  della  delibera  410/99 devono coprire, entro trenta mesi a
partire  dal  1o  gennaio  2002,  i  capoluoghi  di  regione ed entro
sessanta mesi i capoluoghi di provincia.
  L'analisi  del mercato dei sistemi radiomobili di cui al precedente
considerando,   mette  in  luce  come  in  Italia  il  mercato  delle
infrastrutture  mobili  di seconda generazione non risulti ampiamente
sviluppato  sotto  il profilo infrastrutturale e soprattutto sotto il
profilo   concorrenziale,   condizione  che  puo'  ostacolare  e  non
promuovere  la  concorrenza  sui  servizi.  Tale  considerazione trae
origine dalla valutazione del mercato di riferimento, che presenta le
seguenti caratteristiche:
    a) il  terzo  e  quarto  operatore  entrati sul mercato non hanno
completato  la  realizzazione  delle  rispettive  infrastrutture e la
conseguente  copertura  del  territorio  e  della  popolazione  e  la
capacita'  delle  proprie  infrastrutture e', quindi, da considerarsi
prospettica.   Tali  operatori,  inoltre,  sono  in  parte  operatori
virtuali  di  rete  mobile  per  un  periodo  transitorio  in  quanto
utilizzano  il  servizio  di  roaming  sulle  reti  esistenti fino al
completamento della propria infrastruttura e coerentemente ai termini
di  copertura  stabiliti dalla normativa e contenuti nella rispettiva
licenza;
    b) comparativamente alla situazione di altri paesi, le reti degli
operatori  mobili  TIM  e  Omnitel - le uniche allo stato diffuse sul
territorio,  evidenziano  un  limite di capacita' e non un eccesso di
capacita'  necessario  per  l'ottimizzazione  del rispettivo utilizzo
delle reti radio (9);
    c) sotto  un  profilo  statico, inoltre, occorre osservare che il
concetto  di ottimizzazione dell'uso delle reti esistenti, sulla base
di  quanto affermato dall'AGCM, si fonderebbe sulla considerazione di
un mercato dei servizi voce i cui volumi, sebbene ridistribuibili tra
gli  operatori,  dovrebbero  crescere  con  l'aumento  di  un  numero
"indefinito"  di  operatori sul mercato. Solo in tal caso si potrebbe
generare un miglioramento, in termini di efficienza allocativa, delle
condizioni  economiche  di offerta ai consumatori (prezzi tendenti ai
costi  marginali).  L'introduzione  di  un  numero indefinito di MVNO
tuttavia   limiterebbe   l'incentivo   alla  realizzazione  di  nuove
infrastrutture  e  determinerebbe sul mercato un vincolo di capacita'
di  cui  potrebbero  avvantaggiarsi  i  MNO  (limitati) esistenti per
erigere  di  fatto  barriere all'entrata sul mercato dei servizi (per
es. imponendo prezzi elevati dei servizi di accesso) con il risultato
di  spingere  verso  l'alto  e  non verso il basso i prezzi finali ai
clienti. Il problema si aggraverebbe in un contesto dinamico in cui i
servizi si spostano dalla voce ai dati e ai servizi interattivi (WAP,
GPRS,  UMTS)  e  in  cui la necessita' dello sviluppo di piu' reti di
seconda  e  terza  generazione  in  concorrenza  e'  funzionale  alla
realizzazione  di una varieta' di servizi qualitativamente efficienti
e alla diffusione di innovazione negli usi e nelle prestazioni.
    (9)  A  motivo  della  dotazione spettrale per abitante inferiore
alla media dei paesi europei (come evidenziato nella tab. 5) e di una
ancora  bassa  allocazione  di  frequenze  sia nello spettro GSM sia,
ipoteticamente,  nello  spettro  UMTS,  necessaria  ad  un efficiente
sviluppo delle piattaforme di rete rispetto alla qualita' dei servizi
supportati.  La  concorrenza  sulle  reti  risulta, in tal senso, una
condizione  prioritaria  per  lo sviluppo anche della concorrenza sui
servizi.  L'introduzione dei MVNO limiterebbe, invece, la concorrenza
sulle  reti  disincentivando  la  realizzazione di reti alternative a
quelle  dei maggiori operatori (TIM e Omnitel) e causando problemi in
termini  di  utilizzo della capacita' rispetto alle maggiori esigenze
qualitative  delle  piattaforme  infrastrutturali.  Al  tempo  stesso
almeno   cinque   operatori  (quattro  gia'  operanti  nella  seconda
generazione  a  cui  si  aggiungerebbe  almeno  un quinto nella terza
generazione)  costituiscono,  sulla base dell'analisi dell'Autorita',
un  numero  sufficiente  per  garantire condizioni concorrenziali nel
medio  e  lungo  periodo.  Se  quindi  le  condizioni di roaming sono
giustificate  quale  misura  transitoria  in  una  fase sufficiente a
consentire  la  realizzazione di infrastrutture alternative, una loro
connotazione  quale  misura  regolamentare  permanente  (attraverso i
MVNO),   costituirebbe   un   grave   pregiudizio  all'aumento  della
numerosita'  delle  reti  esistenti  e  di  fatto  costituirebbe  una
limitazione  della concorrenza sul mercato dei servizi, aumentando il
potere  di mercato e la capacita' contrattuale degli operatori dotati
di   proprie   infrastrutture.  Si  rischierebbe,  in  tal  caso,  di
irrigidire la "bottleneck facility" che caratterizza il mercato delle
reti mobili aumentando al tempo stesso le asimmetrie tra operatori di
rete  e  operatori  di  servizi. Nell'eventualita' di introduzione di
MVNO,  inoltre,  il  mercato  sposterebbe l'attenzione del regolatore
sulla   gestione   delle   relazioni   tra   i  MNO  gia'  dotati  di
infrastrutture  (incentivati  a non negoziare e a non concedere l'uso
della  rete  radio  ai  MVNO,  anche al fine di conservare la propria
posizione  dominante)  e  i  MVNO  (incentivati a chiedere condizioni
regolamentate  per l'utilizzo delle reti mobili), con forti rischi di
contenzioso  e al tempo stesso di limitazione della concorrenza anche
sul  mercato  dei  servizi  su  cui peserebbero i comportamenti degli
operatori di rete.
  E'  necessario,  quindi,  che  l'Autorita'  incentivi  e  controlli
l'effettiva realizzazione delle infrastrutture di fatto. Nel corso di
tale  periodo,  mentre  non appare necessaria l'introduzione di MVNO,
gli  operatori  di rete mobile possono realizzare, attraverso accordi
di   partnership  o  commerciali  con  i  diversi  attori  in  gioco,
operazioni  intese  ad aumentare il valore delle proprie attivita' di
rete,  accrescendo la concorrenza sul mercato dei servizi agli utenti
finali.  Maggiori  sono  gli  operatori  di  reti mobili e maggiori i
livelli  di competitivita' sul mercato delle infrastrutture, maggiori
saranno  gli  incentivi all'ingresso sul mercato dei servizi da parte
di  ESP e di produttori di contenuti e maggiori saranno gli incentivi
alla  negoziazione  e  allo sviluppo delle transazioni sul mercato da
parte  dei  MNO.  Gli  operatori  di  servizi  avanzati  e di servizi
tradizionali   rappresentano   una   forza   propulsiva  del  mercato
radiomobile  e agiscono da catalizzatori dei nuovi potenziali offerti
dalle  tecnologie  mobili. L'Autorita', anche attraverso una funzione
di  monitoraggio e controllo delle relazioni tra i diversi operatori,
incentiva in tal senso la crescita di tali operatori e di nuove forme
di relazione e di accordi commerciali tra operatori.
  Un  altro  aspetto  da  considerare  e'  la  correlazione  tra  gli
investimenti  necessari  -  per  un operatore nuovo entrante UMTS non
provvisto   di   licenza   GSM   -   alla  realizzazione  di  proprie
infrastrutture e il recupero dei costi di tali investimenti nel tempo
anche  per  effetto  delle  economie di scala. Il roaming transitorio
rappresenta  una  misura  finalizzata  a  contenere  il  problema del
recupero degli investimenti, dando all'operatore nel breve periodo la
possibilita'   di   utilizzare   le  infrastrutture  degli  operatori
esistenti che gia' realizzano flussi positivi di cassa generati dalle
attivita'  e  consentendo  a  quest'operatore  di avviare il servizio
nelle   parti   del   territorio   non   ancora  coperte  da  proprie
infrastrutture.   L'introduzione   di   MVNO   ridurrebbe,  tuttavia,
l'incentivo  alla  realizzazione  di  infrastrutture  alternative non
consentendo   o  rendendo  incerto  il  recupero  degli  investimenti
infrastrutturali, nonche' del costo amministrativo di entrata.
  Dall'analisi  svolta  dall'Autorita'  sul proprio modello economico
relativo ad un operatore nuovo entrante nella terza generazione e sui
dati  forniti  dalla  consultazione  e'  emerso che il recupero degli
investimenti  per  i  sistemi  di  terza generazione da parte di tale
soggetto  sono  pari  a  otto-dieci anni dal rilascio della licenza e
sette-nove anni dall'avvio delle attivita' commerciali.
  Il concetto di "recupero degli investimenti" e' un termine generico
che  piu'  precisamente  nel  caso di specie si puo' associare ad una
serie  di  indicatori  della  redditivita' del capitale investito nei
sistemi  di  terza  generazione.  La tecnica di analisi utilizzata e'
stata  quella  di  costruire degli scenari plausibili di sviluppo del
mercato  e  delle  conseguenti  strategie  di  impresa  in termini di
investimenti.  Gli  indicatori presi in esame, relativamente al conto
economico  prospettico,  ed  in  particolare  l'EBIT (earnings before
interests  and  taxes),  indica,  in  linea  con quanto pubblicato da
diversi  analisti finanziari, che il punto di "break-even" si colloca
fra  il  sesto  e l'ottavo anno dalla data di avvio del servizio. Per
quanto  riguarda l'analisi eseguita con il metodo dei flussi scontati
di  cassa  (DCF,  discounted  cash flow), stimando un costo medio del
capitale  variabile  dal  7.5%  al  9.5%,  si  ottiene  che l'anno di
"break-even"  per  i  flussi di cassa liberi (FCF, free cash flow) si
colloca  tra  il  settimo  e  il  nono  anno  dalla data di avvio del
servizio.
  L'analisi  conferma  che la realizzazione e lo sviluppo di una rete
di  terza  generazione  richiede,  investimenti cospicui non solo per
l'implementazione  di una efficace copertura iniziale del territorio,
ma  anche  nello  sviluppo  della piattaforma di erogazione dei nuovi
servizi   che   implica,   d'altro   canto,  un  rafforzamento  degli
investimenti  in  innovazioni incrementali sulla rete tradizionale di
commutazione e trasporto. La stima del tempo ritenuto ragionevole per
il  recupero  degli investimentidi un operatore "tipo" nuovo entrante
sconta  delle  incertezze  e  delle  difficolta'  implicite sia nella
valutazione  dei  ricavi  attesi  da  servizi nuovi la cui domanda e'
fortemente  incerta,  sia nella difficolta' di stima del valore degli
investimenti  industriali complessivi. Anche se la determinazione del
tasso  di  remunerazione del capitale investito ritenuto ragionevole,
infine,  non  trova  uniformita'  di ipotesi da parte degli operatori
sentiti  in consultazione e audizioni e degli investitori finanziari,
risulta  evidente  che  il  capitale  investito  nelle  reti di terza
generazione  deve essere adeguatamente remunerato e che tale tasso di
remunerazione  terra'  conto  delle  situazioni  di  mercato  che  si
verranno  a creare. La definizione del tempo ragionevole di recupero,
quindi,  risente  allo  stato della difficolta' di effettuare analisi
puntuali e attendibili.
  Occorre  inoltre  tener  conto  che il terzo e quarto operatore nel
sistema  di  seconda  generazione  non  hanno  ancora  completato  la
realizzazione degli investimenti nelle infrastrutture e che anche per
tali  operatori  e'  necessario tenere conto di una tempo ragionevole
per il recupero degli investimenti infrastrutturali (tempo stimabile,
in  tal  caso, in tre-cinque anni dalla data di avvio delle attivita'
commerciali).  Un'introduzione  dei  MVNO  prima  di  questo  periodo
aumenterebbe  di  fatto il rischio di entrata nel mercato dei sistemi
radiomobili  di  terza generazione anche per gli operatori di seconda
generazione  in  fase  di  ammortamento  degli  investimenti  per  la
realizzazione   della  rete  GSM.  Ancora  una  volta  risulterebbero
avvantaggiati  i  MNO tradizionali gia' dotati di reti GSM estese sul
territorio  e  soprattutto  con  una posizione leader sul mercato dei
servizi  rafforzando  i  rischi anticoncorrenziali delineati al punto
precedente.
  La  terza  valutazione  effettuata dall'Autorita' ha riguardato gli
effetti  prodotti  dall'introduzione  di  MVNO  in termini di prezzi,
qualita' e innovazione dei servizi ai consumatori. A tale riguardo si
e'  affrontata  da  una  parte  l'analisi di quale fosse il numero di
operatori   di   rete  (MNO  e  MVNO)  sufficiente  a  consentire  la
realizzazione  di meccanismi concorrenziali in termini di effetti sul
mercato,  dall'altra  di  quali  fossero le forme e le modalita' piu'
efficaci  di  interazione  dei MNO con il mercato dei servizi tali da
contribuire  al  miglioramento  delle  condizioni  di  offerta e allo
sviluppo di nuovi servizi per i clienti finali.
  Da  un  punto  di  vista  della  numerosita'  anche  in tale ambito
l'analisi  mostra  come  (almeno)  cinque  operatori  sia  un  numero
sufficiente  a  garantire condizioni concorrenziali. A tale proposito
valgono le seguenti osservazioni. Sotto il profilo dei prezzi offerti
agli  utenti, l'accelerazione della concorrenza sul mercato mobile ha
portato  ad  una  forte riduzione dei prezzi dei servizi di telefonia
mobile  a  partire  dall'ingresso  del terzo operatore nel mercato di
seconda  generazione.  I  prezzi  dei  servizi  mobili in Italia sono
mediamente  inferiori  alla  media europea e tendono a decrescere: la
pressione  tariffaria  media  e'  scesa  nel  1999  del 10% anche per
effetto  della maggiore  competitivita' indotta dal decollo di Wind e
dalla prevista entrata di Blu. Sono notevolmente aumentate le opzioni
di prezzo offerte ai clienti e le offerte promozionali che, in alcuni
periodi  dell'anno, sono particolarmente agguerrite. Proprio a fronte
dei  minori  prezzi  il  ricavo  medio per utente (ARPU) e' in Italia
inferiore   a  quello  dei  principali  paesi  europei  e  tendere  a
decrescere  piu' velocemente a partire dal 1998. Sebbene tale fattore
sia  dovuto non solo alla pressione tariffaria media, ma anche ad una
minore  crescita  dei volumi di traffico. La crescita degli operatori
di  rete  (nuovi entranti) e la crescita di operatori a valle quali i
fornitori  di  servizi  avanzati e tradizionali potra' costituire uno
stimolo  al  miglioramento  delle  politiche  di  distribuzione  e di
vendita  e  ad un'accelerazione del tasso medio annuo di crescita del
traffico  rispetto  ai livelli attuali. In questo caso, tuttavia, non
e'  l'introduzione di soggetti a monte della filiera, ma una maggiore
varieta'  di  operatori  a  valle  del  mercato e la realizzazione di
accordi  cooperativi  tra  operatori di rete e operatori di servizi a
creare  migliori  condizioni  di sviluppo e una maggiore creazione di
valore.
  Relativamente  a questo aspetto e alle modalita' di interazione tra
i  nuovi  operatori,  le  esperienze  di  altri  paesi  mostrano come
l'utilizzo   di   canali  distributivi  di  terzi  e  soprattutto  la
possibilita'  di  sfruttare  marchi  di  grande  visibilita'  si  sia
mostrato  uno  strumento  vincente  e  aggressivo  di competizione di
prezzo  che  ha  spinto  i  MNO  a stabilire accordi di partnership o
commerciali  con  fornitori  di  servizi (si vedano ad esempio i casi
relativi  a Virgin-One2One, all'annuncio dell'accordo SingTel/Virgin,
all'annuncio  dell'accordo Carphone-One2One). L'ESP in questo caso si
avvantaggia  di  una  specifica  specializzazione  che  non  riguarda
l'asset  tradizionale di rete (frequenze, numerazione, HLR) ma che si
focalizza  sulle  proprie  competenze  a  valle  della filiera, nelle
attivita'  di  distribuzione  e  nei  rapporti  con  il mercato della
domanda  di massa. Il MNO in tal caso realizza, attraverso l'accordo,
l'obiettivo   di  pianificare  e  ottimizzare  la  gestione  di  rete
attraverso  una  migliore  penetrazione  dei  servizi  resa possibile
dalla maggiore specializzazione e segmentazione dell'offerta da parte
del fornitore dei servizi. Occorre notare infine che, in questi casi,
gli operatori mantengono le proprie specializzazioni (il MNO fornisce
l'accesso,  ma  anche le SIM card e il suo HLR mentre il fornitore di
servizi  sviluppa autonome politiche di distribuzione e di marketing)
e che tali accordi sono quasi sempre funzionali allo sviluppo dei MNO
nuovi entranti piuttosto che ai MNO tradizionali. Esempi rilevanti in
questa  direzione  sono  anche  gli  accordi  di  joint venture e/o i
consorzi  realizzati  da operatori di rete e operatori di servizi per
lo  sviluppo  congiunto  dei  servizi  di terza generazione nel Regno
Unito, in Germania e il recente sviluppo di forme consortili anche in
Francia e Italia.
  Anche  da un punto di vista della qualita' dei servizi, l'Autorita'
ritiene   che  l'eventuale  introduzione  di  MVNO  non  comporti  un
miglioramento  netto  della  qualita',  rispetto  ai maggiori effetti
positivi  realizzabili  attraverso  le  attivita'  dei  fornitori  di
servizi  avanzati  e  degli  operatori di contenuti. Sotto il profilo
della  qualita'  e dell'innovazione dei servizi l'analisi ha mostrato
come le modalita' di interazione piu' efficace al miglioramento della
qualita'  sono  quelle che si realizzeranno tra MNO e ESP soprattutto
con  riferimento  ai  nuovi  servizi  dati  e  interattivi.  Occorre,
inoltre,  osservare  che  le  relazioni laddove creano valore vengono
autonomamente  intraprese  dalle parti senza il preventivo intervento
della   regolamentazione  e  che  tali  relazioni  sul  mercato  sono
destinate a crescere sia con l'evoluzione delle tecnologie di seconda
generazione  (GPRS)  e  il passaggio graduale alla terza generazione,
sia e soprattutto con lo sviluppo delle piattaforme multimediali.
  In  termini  di  innovazione,  in  un  paese che sconta una carenza
strutturale  nelle reti di accesso quale quello italiano, lo sviluppo
della  concorrenza  e  la  presenza  di  piu'  operatori  sul mercato
dell'accesso  mobile  rappresenta  una  condizione  sia per stimolare
l'innovazione sia per consentire una diffusione dei benefici su tutto
il  territorio nazionale attraverso le azioni del regolatore intese a
garantire  la  copertura  nazionale delle reti mobili. L'introduzione
dei  MVNO,  invece,  non  costituirebbe  un'alternativa  alle reti di
accesso   esistenti.   Tali  operatori,  inoltre,  e'  probabile  che
concentrino  la  propria offerta nelle aree maggiormente remunerative
(su  cui godrebbero di margini piu' elevati), erodendo di conseguenza
i  margini  degli operatori di rete e disincentivando la copertura di
aree  meno remunerative. L'innovazione del sistema di seconda e terza
generazione  e  la  diffusione  dei nuovi servizi della comunicazione
personale   e   interattiva   deve   essere   garantita   a  tutti  i
cittadini-consumatori   al   fine   di   garantire  una  corretta  ed
equilibrata     coesione     e     partecipazione    alla    societa'
dell'informazione.
  Tenuto conto dei risultati della consultazione pubblica concernente
le  condizioni  relative all'introduzione degli operatori virtuali di
rete  mobile,  indetta  con  la  propria  delibera n. 400/00/CONS del
5 luglio  2000,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 161 del 12
luglio 2000, nel sito Internet dell'Autorita' e pubblicizzata a mezzo
stampa;
  Sentiti   gli  operatori  di  rete  mobile,  nonche'  i  potenziali
candidati   all'assegnazione  di  licenze  per  i  sistemi  di  terza
generazione risultanti dalla consultazione;
  Udita  la  relazione  del  Presidente e dei Commissari Prof. Silvio
Traversa e Avv. Alessandro Luciano;
                              Delibera:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:
    a)  "Operatore  virtuale  di rete mobile" (o MVNO, Mobile Virtual
Network Operator): un soggetto che offre servizi di telecomunicazioni
mobili  al pubblico, utilizzando proprie strutture di commutazione di
rete  mobile,  una propria base di dati di registrazione degli utenti
mobili  (HLR,  Home  Location  Register),  un  proprio codice di rete
mobile  (MNC, Mobile Network Code), una propria attivita' di gestione
dei   clienti   (commercializzazione,  fatturazione,  assistenza)  ed
emettendo  proprie  carte  SIM (Subscriber Identification Module), ma
che  non  ha  assegnate  delle  risorse frequenziali e si avvale, per
l'accesso, di un opportuno accordo, commerciale o regolato, con uno o
piu' operatori di rete mobile licenziatari;
    b)  "Fornitore  avanzato  di  servizi"  (o  ESP, Enhanced Service
Provider):   un   soggetto   che  fornisce  al  pubblico  servizi  di
telecomunicazioni,  fra  i  quali  puo' essere incluso il servizio di
telefonia  vocale, avvalendosi di un accordo con un operatore di rete
mobile  licenziatario;  non possiede numerazione propria e non emette
carte SIM, ma utilizza un proprio marchio commerciale nella rivendita
del   servizio,   inclusa   la  distribuzione  delle  carte  SIM;  e'
responsabile    delle    attivita'    di    gestione    dei   clienti
(commercializzazione, fatturazione, assistenza);
    c)  "Fornitore  di servizi" (o SP, Service Provider): un soggetto
che fornisce al pubblico servizi di telecomunicazioni, con esclusione
del  servizio  di  telefonia vocale, avvalendosi di un accordo con un
operatore  di  rete  mobile  licenziatario;  puo' essere responsabile
delle attivita' di assistenza al cliente e fatturazione ed utilizzare
un proprio marchio commerciale;
    d)   "Rivenditore  di  traffico  su  rete  mobile"  (o  air  time
reseller): un soggetto che rivende traffico acquisito all'ingrosso da
un   operatore   di  rete  mobile  licenziatario  il  quale  mantiene
l'evidenza del proprio marchio commerciale;
    e)  "Fornitore  di  accesso  indiretto"  (o  IAP, Indirect Access
Provider):  un  soggetto  che  offre  servizi  di  telecomunicazioni,
incluso  il  servizio di telefonia vocale, con accesso su rete mobile
mediante  un  codice di carrier selection o preselection, avvalendosi
di   un   opportuno   accordo   con   un  operatore  di  rete  mobile
licenziatario.
  2. Per quanto applicabili, valgono le definizioni di cui all'art. 1
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 19 settembre 1997, n.
318.