L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
                  PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Vista  la  legge  12 agosto  1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni   e   le   successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione
della  direttiva  n.  92/96/CEE  in  materia di assicurazione diretta
sulla  vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;
in  particolare, l'art. 37, comma 4, che prevede l'approvazione delle
modifiche dello statuto sociale;
  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione
della  direttiva  n.  92/49/CEE  in  materia di assicurazione diretta
diversa  dall'assicurazione  sulla  vita e le successive disposizioni
modificative  ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che
prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;
  Visti  il  decreto  legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il
"Testo   unico  delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
finanziaria"  ed  il  decreto  legislativo  4 agosto 1999, n. 343, di
attuazione  della  direttiva  n. 95/26/CE in materia di rafforzamento
della   vigilanza   prudenziale   nel  settore  assicurativo  ed,  in
particolare,  l'art.  4  concernente  le  disposizioni applicabili al
collegio  sindacale  delle  imprese  di  assicurazione con azioni non
quotate;
  Visto  il  decreto  legislativo  13 ottobre  1998,  n. 373, recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle   assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  ed,  in
particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti;
  Visto   il   decreto  ministeriale  in  data  26 novembre  1984  di
ricognizione   delle   autorizzazioni   all'esercizio  dell'attivita'
assicurativa  e  riassicurativa  gia' rilasciate al "F.A.T.A. - Fondo
assicurativo tra agricoltori - Societa' per azioni di assicurazioni e
riassicurazioni"  (in  breve  FATA Assicurazioni S.p.a.), con sede in
Roma,   via   Urbana   n.   169/A,   ed  i  successivi  provvedimenti
autorizzativi;
  Vista  la  delibera  assunta  in data 19 aprile 2000 dall'assemblea
straordinaria  degli  azionisti  del FATA Assicurazioni S.p.a. che ha
approvato  le  modifiche  apportate  agli articoli 4, 10, 16, 17 e 20
dello statuto sociale;
  Considerato   che   non   emergono   elementi  ostativi  in  merito
all'approvazione  delle  predette  variazioni  allo  statuto  sociale
dell'impresa di cui trattasi;
                              Dispone:
  E'  approvato  il  nuovo testo dello statuto sociale del F.A.T.A. -
Fondo   assicurativo   tra  agricoltori  -  Societa'  per  azioni  di
assicurazioni   e   riassicurazioni"  (in  breve  FATA  Assicurazioni
S.p.a.), con sede in Roma, con le modifiche apportate agli articoli:
  Art.   4  (Capitale  sociale  -  Azioni  -  Obbligazioni).  - Nuovo
ammontare  del  capitale  sociale  L. 30.000.000.000  (in  luogo  del
precedente  importo  di L. 20.000.000.000) diviso in n. 30.000.000 di
azioni  del valore nominale di L. 1.000 cadauna [a seguito di aumento
del  capitale per L. 10.000.000.000, da effettuarsi mediante utilizzo
della  riserva  straordinaria  del  "Ramo Vita", con distribuzione, a
titolo  gratuito,  di una azione del valore nominale di L. 1.000 ogni
due  azioni  possedute]; conseguente nuova determinazione della parte
di  capitale  destinata all'esercizio delle assicurazioni sulla vita:
L.   12.500.000.000   (in   luogo   del   precedente  importo  di  L.
2.500.000.000);
  Art.  10  (Consiglio  di  amministrazione). - Modifica  del  numero
massimo dei componenti il consiglio di amministrazione:
    quindici membri (in luogo dei precedenti diciotto membri);
  Art. 16 (Consiglio di amministrazione). - Introduzione dell'obbligo
di  informativa  al  collegio  sindacale,  da  parte del consiglio di
amministrazione,  sull'attivita' svolta e sulle operazioni di maggior
rilievo   economico,  finanziario  e  patrimoniale  effettuate  dalla
societa' ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto
di interessi: modalita';
  Art.  17 (Consiglio di amministrazione). - Indicazione del soggetto
preposto   alla   presidenza  del  comitato  esecutivo:  introduzione
dell'espressione   "presieduto   dal   presidente  del  consiglio  di
amministrazione"  (in  relazione alla possibilita', per il consiglio,
di delegare altresi' proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo);
  Art.  20  (Collegio  sindacale). - Riformulazione  dell'articolo in
materia  di  composizione  del  collegio sindacale, rieleggibilita' e
compenso  dei  sindaci:  "Il  collegio  sindacale  e' composto di tre
sindaci  effettivi  e  due  supplenti,  le cui attribuzioni, doveri e
durata  sono  quelli  stabiliti dalla legge ... I sindaci effettivi e
supplenti   sono  rieleggibili.  Il  compenso  annuo  e'  determinato
dall'Assemblea  all'atto della nomina ..." (in luogo della precedente
previsione  statutaria:  "L'assemblea  elegge  il collegio sindacale,
costituito  da  tre  sindaci  effettivi,  e ne determina il compenso.
L'assemblea  elegge altresi' due sindaci supplenti. I sindaci uscenti
sono rieleggibili").
  Nuova disciplina in materia di:
    a) cause  di  ineleggibilita',  di  decadenza  e limiti al cumulo
degli incarichi per i membri del collegio sindacale;
    b) nomina  del  presidente  del  collegio  sindacale: modalita' e
criteri;
    c) possibilita'  per  il  collegio  sindacale,  o almeno due suoi
membri,  di convocare l'assemblea, il consiglio di amministrazione e,
se costituito, il comitato esecutivo: modalita'.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 25 luglio 2000
                                             Il presidente: Manghetti