IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Vista  la legge 18 febbraio 1992, n. 162, recante provvedimenti per
i  volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e
per l'agevolazione delle relative operazioni di soccorso;
  Visto  il regolamento adottato, ai sensi dell'art. 2 della predetta
legge  n. 162, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale il 24 marzo 1994, il quale prevede all'art. 3, comma 4, per i
lavoratori  autonomi,  che  l'importo  sulla  base  del  quale  viene
determinata l'indennita' spettante per il mancato reddito relativo ai
giorni  in  cui  si sono astenuti dal lavoro, sia fissato annualmente
con decreto ministeriale;
  Visto  che,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  1,  lettera d), della
predetta  legge le indennita' spettanti ai lavoratori autonomi devono
essere  determinate  in  misura  pari  alla  media delle retribuzioni
spettanti ai lavoratori dipendenti del settore industria;
  Visto  l'art.  3, comma 5, di detto regolamento il quale stabilisce
che,  ai  fini  della determinazione dell'indennita' compensativa del
mancato  reddito  relativo  ai giorni in cui i lavoratori autonomi si
sono  astenuti  dal  lavoro  per  lo  svolgimento  delle attivita' di
soccorso  o di esercitazione non si tiene conto dei giorni festivi in
cui  le  medesime  hanno  avuto  luogo,  fatta  eccezione  per quelle
categorie  di lavoratori autonomi la cui attivita' si esplica anche o
prevalentemente nei giorni festivi;
  Viste  le  medie  annue  degli  indici  mensili  delle retribuzioni
contrattuali  del  settore industria elaborate dall'ISTAT, nonche' la
retribuzione base di calcolo;
  Considerata  la  necessita'  di  aggiornare  le suddette indennita'
conformemente   all'incremento  delle  retribuzioni  contrattuali  di
riferimento per l'anno 2000;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  retribuzione  media  mensile spettante ai lavoratori dipendenti
del settore industria, per il 2000, e' pari a L. 2.755.822.