A    tutte   le   Associazioni   di
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                                  Alle Unita' operative periferiche
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                                  A Mediocredito centrale S.p.a.
  La  legge  23 dicembre  1997,  n.  454,  recante "interventi per la
ristrutturazione      dell'autotrasporto      e      lo      sviluppo
dell'intermodalita'"   prevede,   all'art.   4,   la  concessione  di
contributi a favore delle operazioni ivi indicate.
  In  data  7 aprile  2000  e'  stato  emanato  il  relativo  decreto
attuativo,  a seguito della decisione della Commissione europea sulla
materia di cui trattasi.
  Gli  istituti  di  credito  Artigiancassa  e  Mediocredito centrale
effettuano  l'istruttoria  delle  istanze  presentate, sulla base dei
criteri    individuati    dal    comitato   per   l'autotrasporto   e
l'intermodalita' ai sensi dell'art. 4, comma 5 della legge suddetta.
  Va  altresi' precisato che le agevolazioni riguardano le operazioni
effettuate dopo l'entrata in vigore del decreto dirigenziale 7 aprile
2000 (Gazzetta Ufficiale n. 93 del 20 aprile 2000).
  Verranno  prese  in  esame  tutte  le  domande  presentate, purche'
conformi  allo  schema  allegato  e  a  quanto  disposto  dal decreto
dirigenziale   7 aprile  2000,  cosi'  come  modificato  dal  decreto
dirigenziale 002/454/AG del 21 luglio 2000.
  In  ordine  alle  anzidette  disposizioni  attuative,  si  precisa,
preliminarmente,  che la normativa di riferimento per definire le PMI
si  rinviene  nella  disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle
piccole  e  medie  imprese, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita'  europee  n.  C  213/8  del  23 luglio  1996, che ne da' la
definizione qui di seguito riportata integralmente.
  "Ai   fini   della   presente  disciplina,  le  PMI  sono  definite
conformemente  alla  raccomandazione concernente la definizione delle
PMI   adottata   dalla  commissione  il  3 aprile  1996.  Secondo  la
definizione  attualmente  in  vigore,  i  cui  massimali  relativi al
fatturato  e  al  totale  dello  stato  patrimoniale  possono  essere
sottoposti   a  revisione  ogni  quattro  anni  in  base  all'art.  2
dell'allegato della raccomandazione, le PMI sono imprese:
    aventi meno di 250 dipendenti, e
    aventi: o un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di ECU, o
un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di ECU,
    e  in  possesso  del  requisito di indipendenza quale definito in
appresso.
  Ove  sia necessario distinguere tra una piccola e media impresa, la
piccola e' definita come un'impresa:
    avente meno di 50 dipendenti, e
    avente:  o un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di ECU, o
un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di ECU,
    e  in  possesso del requisito dell'indipendenza quale definito in
appresso.
  Sono  considerate  imprese  indipendenti quelle il cui capitale o i
cui  diritti  di voto non sono detenuti per il 25% o piu' da una sola
impresa  oppure,  congiuntamente  da  piu'  imprese non conformi alle
definizioni di PMI o di piccola impresa, secondo il caso.
  Questa soglia puo' essere superata nelle due fattispecie seguenti:
    se  l'impresa  e'  detenuta da societa' di investimenti pubblici,
societa'  di  capitali  di  rischio  o  investitori  istituzionali, a
condizione  che  questi  non esercitino alcun controllo individuale o
congiunto, sull'impresa;
    se  il  capitale  e'  disperso  in  modo tale che sia impossibile
determinare  da  chi  e'  detenuto  e  se l'impresa dichiara di poter
legittimamente presumere che non e' detenuto per il 25% o piu' da una
sola  impresa,  oppure,  congiuntamente, da piu' imprese non conformi
alle definizioni di PMI o di piccola impresa, secondo il caso.
  I  tre  requisiti  (numero massimo di dipendenti, fatturato o stato
patrimoniale,  indipendenza),  sono cumulativi, nel senso che tutti e
tre devono sussistere.
  Il  requisito dell'indipendenza, secondo il quale il 25% o piu' del
capitale della PMI non puo' essere detenuto da una grande impresa, e'
derivato  dalla prassi seguita in molti Stati membri, dove tale quota
e' considerata come la soglia che puo' dar luogo al controllo.
  Per   selezionare   unicamente   le   imprese   che  effettivamente
costituiscono   delle   PMI   indipendenti,   occorre   eliminare  le
costruzioni  giuridiche di PMI che formano un gruppo economico la cui
potenza supera quella di una PMI.
  Ai fini del calcolo del numero massimo di dipendenti e della soglia
finanziaria   e'   quindi  necessario  sommare  i  dati  dell'impresa
beneficiaria e di tutte le imprese di cui essa detenga direttamente o
indirettamente il 25% o piu' del capitale o dei diritti di voto".
  In  merito  a  quanto  disposto dai diversi articoli del piu' volte
citato  decreto  dirigenziale 7 aprile 2000, si forniscono i seguenti
chiarimenti:
                               Art. 1.
  I  raggruppamenti di imprese di cui al libro V, titolo VI, capo I e
quelli  di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II e II bis del
codice civile sono i seguenti:
    societa' cooperative;
    consorzi con attivita' esterna;
    societa' consortili.