LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

  Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno  1993,  n. 266, recante:
"Riordinamento  del  Ministero  della  sanita',  a norma dell'art. 1,
comma  1,  lettera  h),  della  legge  23 ottobre  1992, n. 421", con
particolare  riferimento  all'art. 7, che ha istituito la Commissione
unica del farmaco;
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nel supplemento
ordinario n. 121 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1993,
recante: "Interventi correttivi di finanza pubblica", con particolare
riferimento all'art. 8 comma 10;
  Visto  il  proprio  provvedimento  30 dicembre 1993, pubblicato nel
supplemento  ordinario  n.  127  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 306 del
31 dicembre  1993,  serie  generale,  con  cui  si  e' proceduto alla
riclassificazione  dei  medicinali,  ai  sensi dell'art. 8, comma 10,
della  legge  24 dicembre  1993,  n.  537,  e successive modifiche ed
integrazioni;
  Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, pubblicata nel supplemento
ordinario  n.  255/L  alla  Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre
1997,   recante:   "Misure   per  la  stabilizzazione  della  finanza
pubblica", con particolare riferimento all'art. 36, comma 8;
  Vista  la  deliberazione  C.I.P.E. del 26 febbraio 1998, pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale del 17 aprile 1998, serie generale, n. 89,
recante: "Individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo
medio  europeo  delle  specialita'  medicinali  erogate  dal Servizio
sanitario nazionale" (Deliberazione n. 10/1998);
  Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante "Misure di finanza
pubblica  per  la  stabilizzazione  e  lo sviluppo", che all'art. 70,
comma  5,  prevede  la  riduzione del 15% del prezzo medio europeo in
sede di ammissione in fascia di rimborsabilita';
  Visto il comunicato della Commissione unica del farmaco, pubblicato
nel  supplemento  ordinario  n.  127  alla  Gazzetta Ufficiale, serie
generale,  n.  155,  del  5 luglio 1999, che identifica le "categorie
terapeutiche  omogenee  "  ai  sensi del disposto di cui all'art. 36,
commi 8 e 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
  Visto  il  decreto  dirigenziale A.I.C. NCR n. 875, del 16 dicembre
1999,   dell'ufficio   valutazione  ed  immissione  in  commercio  di
specialita'  medicinali  del  Ministero della sanita', pubblicato per
estratto   nella   Gazzetta  Ufficiale,  serie  generale,  n.  7  del
11 gennaio  2000,  nel  quale  la  specialita'  medicinale denominata
Aircort,  a  base  di budesonide 40 mg, della Italchimici S.p.a., con
sede  in  Milano,  via G. Winckelmann, 2, con particolare riferimento
alla  forma  farmaceutica  e  confezione di seguito riportata: "40 mg
sospensione pressurizzata per inalazione" contenitore sotto pressione
200  erogazioni,  A.I.C. n. 033736012, risulta classificata in classe
"C";
  Vista la domanda del 23 luglio 1999 e del 28 febbraio 2000, con cui
la  Italchimici  S.p.a. ha chiesto la riclassificazione in classe "A"
della   specialita'   medicinale   denominata  Aircort,  nella  forma
farmaceutica  e  confezione  sopra  indicata, proponendo il prezzo al
pubblico  di  L.  66.000,  I.V.A.  compresa,  gia'  ridotto  del 15%,
rispetto al prezzo medio europeo;
  Vista  la propria deliberazione, assunta nella seduta del 19 aprile
2000,   con   la   quale   viene   espresso  parere  favorevole  alla
riclassificazione   in   classe  "A",  della  specialita'  medicinale
denominata  Aircort,  nella  forma  farmaceutica e confezione: "40 mg
sospensione pressurizzata per inalazione" contenitore sotto pressione
200 erogazioni, con prezzo medio europeo ridotto del 15%;
  Vista  la  nota  prot  F.800.XI/Ricl/1536  del  7 giugno  2000  del
Ministero  della sanita', con la quale si chiede al C.I.P.E. di voler
comunicare il prezzo al pubblico della specialita' medicinale Aircort
nella  confezione:  "40  mg sospensione pressurizzata per inalazione"
contenitore sotto pressione 200 erogazioni;
  Vista  la  nota  prot.  n.  0023905  del 16 giugno 2000, con cui il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica -
Dipartimento  per  le  politiche di sviluppo e di coesione - Servizio
centrale  di  segreteria  del  C.I.P.E.,  ha  comunicato  che, per la
specialita'  medicinale  Aircort,  nella  confezione sopra citata, il
prezzo  massimo  europeo a ricavo industria della confezione e' di L.
50.553,  pari  al  prezzo  al  pubblico, comprensivo di I.V.A., di L.
83.400 che, ridotto del 15%, corrisponde a L. 70.900;
  Vista  la nota dell'8 giugno 2000, con la quale Italchimici S.p.a.,
dichiara  al  Ministero  della sanita', che la specialita' medicinale
Aircort,  non avendo mai goduto di copertura brevettuale, deve essere
assoggettata alla riduzione del 5% ai sensi l'art. 29, comma 4, della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, che il prezzo al pubblico di partenza
praticato per la specialita' medicinale Aircort nella confezione: "40
mg   sospensione  pressurizzata  per  inalazione"  contenitore  sotto
pressione  200  erogazioni  sara'  di L. 66.000, I.V.A. compresa, che
risulta  essere  inferiore al prezzo medio europeo, ridotto del 15% e
dell'ulteriore 5%;
  Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante: "Disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria  2000  )", che all'art. 29, comma 4, prevede la riduzione
del  5%  del  prezzo  delle  specialita'  medicinali  senza copertura
brevettuale rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  La  specialita' medicinale denominata AIRCORT, a base di budesonide
40  mg,  della  Italchimici  S.p.a.,  con  sede  in  Milano,  via  G.
Winckelmann,  2,  nella  forma  farmaceutica  e confezione di seguito
specificata:   "40 mg   sospensione   pressurizzata  per  inalazione"
contenitore  sotto  pressione 200 erogazioni, A.I.C. n. 033736012, e'
classificata  in  classe  "A",  ai sensi dell'art. 8, comma 10, della
legge  24 dicembre  1993, n. 537, al prezzo al pubblico di L. 66.000,
I.V.A. compresa.