IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed   incremento  dei  livelli  occupazionali
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto   l'art.  7  del  decreto-legge  30 dicembre  1987,  n.  536,
convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  l'art.  5,  in  particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge
20 maggio  1993,  n.  148,  convertito con modificazioni, nella legge
19 luglio 1993, n. 236;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,  che  individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di
cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  l'art.  6,  del  predetto  decreto-legge ed in particolare i
commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'8  febbraio 1996, registrato
dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, reg. 1, foglio n. 24, relativo
alla  individuazione  dei criteri per la concessione del beneficio di
cui  al  comma  4, dell'art. 6, del decreto legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;
  Vista  l'istanza  della  societa' S.r.l. Carma, inoltrata presso il
competente  ufficio  regionale del lavoro e massima occupazione, come
da  protocollo dello stesso, in data 7 giugno 2000, che unitamente al
contratto   di  solidarieta'  per  riduzione  di  orario  di  lavoro,
costituisce parte integrante del presente provvedimento;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti
organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  in  data  11 maggio 2000,
stabilisce  per  un  periodo  di dodici mesi, decorrente dal 3 maggio
2000,  la  riduzione  massima  dell'orario  di lavoro da quaranta ore
settimanali  -  come  previsto dal Contratto collettivo nazionale del
settore  industria  metalmeccarica  applicato - a ventimila ore medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
sedici unita', su un organico complessivo di trentanove unita';
  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di
evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di
esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu'
razionale impiego;
  Acquisito  il  parere  dell'ufficio regionale del lavoro competente
per territorio;
  Vista  la  circolare  ministeriale  n.  33  del  14 marzo 1994, che
stabilisce  che  il  contratto  di  solidarieta'  non puo' riguardare
periodi antecedenti la sua stipula;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per   le   motivazioni  esplicitate  in  premessa  e'  autorizzata,
limitatamente  al  periodo  dall'11  maggio 2000 al 2 maggio 2001, la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art.  1,  del  decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista  dall'art.  6, comma 3 del decreto legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Carma, con sede
in  Milano, unita' di Bobbio (Piacenza) (NID 0008000005), per i quali
e'  stato  stipulato  un contratto di solidarieta' che stabilisce, la
riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a
venti  ore  medie  settimanali  nei confronti di un numero massimo di
lavoratori  pari  a  sedici  unita',  su  un  organico complessivo di
trentanove unita'.