L'ISPETTORE GENERALE CAPO
 dell'ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti

  Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1988, n.
396,   con  il  quale  l'ufficio  liquidazioni  e'  stato  denominato
Ispettorato  generale per gli affari e per la gestione del patrimonio
degli enti disciolti (I.G.E.D.);
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n.
154, che ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n.
94,  ha  emanato  il  regolamento  sull'articolazione organizzativa e
sulle  dotazioni  dei  Dipartimenti  del  Ministero  del  tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. e'
stato  denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti
disciolti;
  Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica del 6 febbraio
1980,  emanato in attuazione dell'art. 113 del decreto del Presidente
della  Repubblica  24 luglio  1977,  n.  616,  con  il  quale  l'Ente
nazionale  per  l'assistenza  alla gente di mare e' stato soppresso e
messo   in  liquidazione  con  le  modalita'  stabilite  dalla  legge
4 dicembre 1956, n. 1404;
  Visto  l'art.  13-bis  della  citata  legge  n.  1404/1956  recante
disposizioni  sul  trasferimento  dei  crediti e dei debiti da uno ad
altro degli enti in liquidazione;
  Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo
3 febbraio  1993,  n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni,
in  ordine  alla  delimitazione  dell'ambito  di  responsabilita' del
vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica  in  data
12 maggio 1999;
  Considerato   che  l'operazione  che  ostacola  la  chiusura  della
gestione  liquidatoria  del citato ente e' rappresentata dal seguente
credito:
    L.  8.721.077  nei confronti della regione Sicilia per competenze
pagate  ad  un dipendente E.N.A.G.M. dall'Ispettorato generale per la
liquidazione  degli enti disciolti (I.G.E.D.) a titolo di stipendi ed
oneri accessori;
  Ritenuto  che,  al fine di accelerare la definizione della chiusura
delle  operazioni liquidatorie del suddetto ente, occorre far ricorso
alla procedura di cui all'art. 13-bis della citata legge n. 1404/1956
trasferendo il credito di L. 8.721.077 dall'Ente nazionale assistenza
gente di mare (E.N.A.G.M.) all'Ente nazionale per l'addestramento dei
lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.) in liquidazione;
                              Decreta:
  Il  credito, di cui alle premesse (L. 8.721.077 nei confronti della
regione Sicilia) e' trasferito, ai sensi dell'art. 13-bis della legge
4 dicembre  1956,  n.  1404,  dall'Ente nazionale assistenza gente di
mare   (E.N.A.G.M.)   all'Ente   nazionale  per  l'addestramento  dei
lavoratori  del  commercio  (E.N.A.L.C.)  in  liquidazione,  il quale
versera' il predetto importo al citato E.N.A.G.M.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 10 luglio 2000
                                 L'ispettore generale capo: D'Antuono