IL DIRETTORE GENERALE delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali e forestali Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Vista la legge 16 giugno 1998, n. 193, recante modifica all'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1999 sulla nuova denominazione del Ministero e del Ministro delle politiche agricole e forestali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 marzo 1975 con il quale e' riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Valdadige" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica ed il decreto ministeriale rispettivamente del 22 giugno 1987 e 18 giugno 1992 con i quali sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra citato; Vista la domanda presentata dal Consorzio tutela Valdadige bianco e rosso D.O.C. intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione sopra citato; Visto il parere del comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazione geografiche tipiche dei vini sulla predetta istanza e sulla proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Valdadige" formulati dal comitato stesso, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 107 del 10 maggio 2000; Viste le istanze presentate, nei modi e nei termini previsti, dalla Trentino Vini - Trento - e dal Consorzio tutela vino Valdadige bianco e rosso D.O.C.; Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulle predette istanze tel corso della riunione tenutasi in data 19-20 luglio 2000; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, ulteriori istanze o controdeduzioni da parte degli interessati in relazione al parere ed alla proposta di disciplinare sopra citati; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Valdadige"; Decreta: Art. 1. 1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Valdadige", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1975 e successivamente modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1987 e dal decreto ministeriale del 18 giugno 1992, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2000.