IL DIRETTORE GENERALE
                     delle politiche agricole ed
                agroindustriali nazionali e forestali

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante la
disciplina  del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
  Vista  la legge 16 giugno 1998, n. 193, recante modifica all'art. 7
della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1999
sulla   nuova  denominazione  del  Ministero  e  del  Ministro  delle
politiche agricole e forestali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica del 24 marzo 1975
con  il quale e' riconosciuta la denominazione di origine controllata
dei  vini  "Valdadige" ed e' stato approvato il relativo disciplinare
di produzione;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica ed il decreto
ministeriale  rispettivamente del 22 giugno 1987 e 18 giugno 1992 con
i  quali  sono  state  apportate  alcune modifiche al disciplinare di
produzione sopra citato;
  Vista la domanda presentata dal Consorzio tutela Valdadige bianco e
rosso  D.O.C.  intesa  ad  ottenere  la  modifica del disciplinare di
produzione sopra citato;
  Visto  il  parere  del  comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la
valorizzazione  delle  denominazioni  di  origine e delle indicazione
geografiche  tipiche dei vini sulla predetta istanza e sulla proposta
di  modifica  del  disciplinare  di produzione della denominazione di
origine  controllata  dei  vini  "Valdadige"  formulati  dal comitato
stesso, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 107
del 10 maggio 2000;
  Viste le istanze presentate, nei modi e nei termini previsti, dalla
Trentino Vini - Trento - e dal Consorzio tutela vino Valdadige bianco
e rosso D.O.C.;
  Visto  il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione  delle  denominazioni  di  origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei vini sulle predette istanze tel corso della
riunione tenutasi in data 19-20 luglio 2000;
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,   ulteriori   istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli
interessati  in  relazione al parere ed alla proposta di disciplinare
sopra citati;
  Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere alla modifica del
disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine
controllata "Valdadige";

                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il  disciplinare  di  produzione  dei  vini  a denominazione di
origine controllata "Valdadige", approvato con decreto del Presidente
della  Repubblica  24 marzo  1975 e successivamente modificato con il
decreto  del Presidente della Repubblica 22 giugno 1987 e dal decreto
ministeriale  del  18 giugno 1992, e' sostituito per intero dal testo
annesso  al  presente  decreto  le  cui  misure  entrano  in vigore a
decorrere dalla vendemmia 2000.