LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO
  Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno  1993,  n. 266, recante:
"Riordinamento  del  Ministero  della  sanita',  a norma dell'art. 1,
comma  1,  lettera  h),  della  legge  23 ottobre  1992, n. 421", con
particolare  riferimento  all'art. 7, che ha istituito la Commissione
unica del farmaco;
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nel supplemento
ordinario n. 121 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1993,
recante: "Interventi correttivi di finanza pubblica", con particolare
riferimento all'art. 8, comma 10;
  Visto  il  proprio  provvedimento  30 dicembre 1993, pubblicato nel
supplemento  ordinario  n.  127  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 306 del
31 dicembre  1993,  serie  generale,  con  cui  si  e' proceduto alla
riclassificazione  dei  medicinali,  ai  sensi dell'art. 8, comma 10,
della  legge  24 dicembre  1993,  n.  537,  e successive modifiche ed
integrazioni;
  Vista  la legge 27 dicembre 1997 n. 449, pubblicata nel supplemento
ordinario  n.  255/L  alla  Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre
1997 recante: "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica",
con particolare riferimento all'art. 36, comma 8;
  Vista  la  deliberazione  C.I.P.E. del 26 febbraio 1998, pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  del 17 aprile 1998, serie generale n. 89,
recante: "Individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo
medio  europeo  delle  specialita'  medicinali  erogate  dal Servizio
sanitario nazionale" (Deliberazione n. 10/1998);
  Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante "Misure di finanza
pubblica  per la stabilizzazione e lo sviluppo che all'art. 70, comma
5,  prevede  la riduzione del 15% del prezzo medio europeo in sede di
ammissione in fascia di rimborsabilita';
     Visto   il  comunicato  della  Commissione  unica  del  farmaco,
pubblicato  nel supplemento ordinario n. 127 alla Gazzetta Ufficiale,
serie  generale,  n.  155,  del  5  luglio  1999,  che  identifica le
"categorie  terapeutiche  omogenee"  ai  sensi  del  disposto  di cui
all'art. 36, commi 8 e 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
  Visto  il  decreto  ministeriale del 29 luglio 1999, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 159 alla Gazzetta Ufficiale, serie generale,
n.  195  del  20 agosto  1999,  nel  quale  la specialita' medicinale
denominata  Panacef,  a  base di cefaclor monoidrato, della Eli Lilly
Italia   S.p.a.,   con   sede  in  Sesto  Fiorentino  (Firenze),  con
particolare  riferimento  alla  forma  farmaceutica  e  confezione di
seguito specificata: "375 mg compresse a rilascio modificato" blister
12 compresse A.I.C. n. 024227074, risulta classificata in classe "C";
  Vista  la  domanda  del 29 aprile 1999, con cui la Eli Lilly Italia
S.p.a.,  con  sede  in  Sesto  Fiorentino  (Firenze),  ha  chiesto la
riclassificazione   in   classe  "A",  della  specialita'  medicinale
denominata  Panacef,  nella  forma  farmaceutica  e  confezione sopra
indicata,  al prezzo al pubblico da determinarsi secondo la normativa
vigente sul prezzo medio europeo;
  Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 9 febbraio
2000,  successivamente  rettificata  nella seduta del 10 maggio 2000,
con  la quale viene espresso parere favorevole alla riclassificazione
in classe "A", della specialita' medicinale denominata Panacef, nella
forma  farmaceutica  e  confezione:  "375  mg  compresse  a  rilascio
modificato" blister 12 compresse, con applicazione p.m.e. ridotto del
15%;
  Vista  la  nota  prot.  F.800.XI/Ricl/997, dell'11 aprile 2000, del
Ministero  della sanita', con la quale si chiede al C.I.P.E. di voler
comunicare   il  prezzo  al  pubblico  della  specialita'  medicinale
Panacef,  nella  forma farmaceutica e confezione: "375 mg compresse a
rilascio modificato" blister 12 compresse;
  Vista  la nota del 21 aprile 2000, con la quale la Eli Lilly Italia
S.p.a.  dichiara  al  Ministero  della  sanita',  che  la specialita'
medicinale Panacef, e' coperta da uno dei brevetti previsti dall'art.
29,  comma 5, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e che
pertanto  non  e' soggetta alla riduzione del prezzo del 5% di cui al
comma 4 del citato articolo;
  Vista  la  nota  prot.  n.  0017095  del  5 maggio 2000, con cui il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica -
Dipartimento  per  le  politiche di sviluppo e di coesione - servizio
centrale  di  segreteria  del  C.I.P.E.,  ha  comunicato  che, per la
specialita'  medicinale  Panacef,  nella  confezione sopra citata, il
prezzo  massimo  europeo  a  ricavo  industria della confezione e' di
L. 14.809,  pari  al prezzo al pubblico, comprensivo di I.V.A., di L.
24.400, che ridotto del 15%, corrisponde a 20.700;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  La  specialita'  medicinale  denominata PANACEF, a base di cefaclor
monoidrato,  della  Eli  Lilly  Italia  S.p.a.,  con  sede  in  Sesto
Fiorentino  (Firenze), nella forma farmaceutica e confezione: "375 mg
compresse  a  rilascio  modificato"  blister  12  compresse A.I.C. n.
024227074, e' classificata in classe "A", ai sensi dell'art. 8, comma
10,  della  legge  24 dicembre 1993, n. 537, al prezzo al pubblico di
L. 20.700, I.V.A. compresa.