IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto  l'art.  2,  comma  100,  lettera a), della legge 23 dicembre
1996,  n.  662,  che  ha  costituito  presso il Mediocredito centrale
S.p.a.  un  fondo di garanzia con lo scopo di assicurare una parziale
assicurazione  ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore
delle piccole e medie imprese;
  Vista  la  legge 7 agosto 1997, n. 266, recante "Interventi urgenti
per  l'economia", ed in particolare l'articolo 15, secondo comma, che
prevede  che  la  garanzia  del  fondo  di cui all'art. 2, comma 100,
lettera  a),  della  legge  23 dicembre  1996,  n.  662, possa essere
concessa   alle   banche,   agli   intermediari  finanziari  iscritti
nell'elenco  speciale  di  cui  all'art.  107 del decreto legislativo
1o settembre  1993,  n.  385,  e  successive  modificazioni,  e  alle
societa'   finanziarie  per  l'innovazione  e  lo  sviluppo  iscritte
all'albo  di  cui all'art. 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n.
317,  a  fronte  di  finanziamenti  a  piccole  e  medie imprese, ivi
compresa  la locazione finanziaria, e di partecipazioni, temporanee e
di  minoranza,  al  capitale  delle  piccole e medie imprese e che la
garanzia  sia  estesa  anche  a quella prestata dai fondi di garanzia
gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'art. 155,
comma  4,  del  citato  decreto  legislativo  n. 385 del 1993 e dagli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art.
106 del medesimo decreto legislativo;
  Visto  l'art.  9  del  decreto 31 maggio 1999, n. 248, "Regolamento
recante  criteri  e modalita' per la concessione della garanzia e per
la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese" che
prevede  che  il comitato di cui all'art. 15, comma 3, della legge n.
266/1997 stabilisca le modalita' di svolgimento delle verifiche e dei
controlli   effettuati   dal   Mediocredito  centrale  sulle  domande
presentate sul fondo;
  Considerato  che  lo  stesso  art. 9 del decreto 31 maggio 1999, n.
248, prevede che le modalita' sopracitate, deliberate dal comitato di
cui  all'art.  15,  comma 3, della legge n. 266/1997, siano approvate
dal   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,
sentito il Ministro delle politiche agricole e forestali;
  Vista  la  nota  del Mediocredito centrale S.p.a. del 4 agosto 2000
con  la  quale sono state trasmesse le modalita' sopracitate adottate
dal  comitato  di  cui  all'art. 15, comma 3, della legge n. 266/1997
nella riunione del 20 luglio 2000;
  Vista  la  nota  n. 7145 del 4 settembre 2000 con la quale e' stata
acquisita l'intesa del Ministro delle politiche agricole e forestali;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono  approvate,  ai  sensi l'art. 9 del decreto 31 maggio 1999, n.
248,  le modalita' adottate dal comitato di cui all'art. 15, comma 3,
della  legge  n.  266/1997, nella riunione del 20 luglio 2000, per lo
svolgimento   delle   verifiche   e   dei  controlli  effettuati  dal
Mediocredito centrale sulle domande presentate sul fondo.