IL MINISTRO DELL'INTERNO
                    delegato per il coordinamento
                       della protezione civile

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1996, n. 576, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
16 ottobre  2000,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato  lo stato di
emergenza  nei territori della regione autonoma Valle d'Aosta e delle
regioni   Piemonte   e  Liguria,  colpiti  dagli  eventi  alluvionali
verificatisi a decorrere dal 13 ottobre 2000;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
18 ottobre  2000,  con  il  quale  la  dichiarazione  dello  stato di
emergenza  e'  stata  estesa  ai territori delle regioni Lombardia ed
Emilia-Romagna;
  Ritenuto urgente porre in essere ogni utile intervento per favorire
il   ritorno  alle  normali  condizioni  di  vita  delle  popolazioni
interessate,  la  ripresa  delle attivita' produttive e il ripristino
delle infrastrutture;
  Sentite le regioni interessate;
  Su   proposta  del  direttore  dell'agenzia  di  protezione  civile
prof. Franco Barberi;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. La  regione  autonoma  Valle  d'Aosta  e  le  regioni  Piemonte,
Liguria,   Lombardia   ed  Emilia-Romagna,  nei  limiti  delle  somme
assegnate, adottano entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione
della  presente  ordinanza  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana,  un  piano  di interventi straordinari per il ripristino in
condizioni  di  sicurezza delle infrastrutture pubbliche danneggiate,
per  la pulizia e la manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi
d'acqua  e  per la stabilizzazione dei versanti, nonche' per adeguate
opere  di  prevenzione dei rischi utilizzando di regola come soggetti
attuatori  dei  singoli  interventi  gli  enti  locali competenti o i
soggetti titolari delle infrastrutture. Possono essere ricompresi nel
piano  ed  attuati  con  le  procedure e deroghe di cui alla presente
ordinanza  ulteriori  interventi  urgenti  finanziati dalla Comunita'
europea,  dalle  amministrazioni  statali,  dalle regioni, dagli enti
locali  e  da  enti  o  societa'  erogatori  di  servizi  pubblici e,
comunque,   connessi  con  l'evento  calamitoso  e  finalizzati  alla
riparazione dei danni, alla rimozione del pericolo o alla prevenzione
del  rischio.  La  priorita'  nell'attuazione  degli  interventi deve
essere  attribuita  al  ripristino  delle  infrastrutture  essenziali
danneggiate  e  alla pulizia e manutenzione straordinaria degli alvei
dei corsi d'acqua e delle opere di difesa idraulica.
  2. Il   piano,  comprensivo  degli  importi  previsti  per  ciascun
intervento,  preliminarmente  alla sua attuazione, e' sottoposto alla
presa  d'atto  del  Dipartimento  della  protezione civile, anche per
stralci,  e  puo'  essere  rimodulato  ed  integrato  con  la  stessa
procedura.
  3. Decorso  inutilmente  il  termine di sessanta giorni, si applica
l'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.