IL MINISTRO DELL'INTERNO delegato per il coordinamento della protezione civile Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 ottobre 2000, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nei territori della regione autonoma Valle d'Aosta e delle regioni Piemonte e Liguria, colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 13 ottobre 2000; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 ottobre 2000, con il quale la dichiarazione dello stato di emergenza e' stata estesa ai territori delle regioni Lombardia ed Emilia-Romagna; Ritenuto urgente porre in essere ogni utile intervento per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate, la ripresa delle attivita' produttive e il ripristino delle infrastrutture; Sentite le regioni interessate; Su proposta del direttore dell'agenzia di protezione civile prof. Franco Barberi; Dispone: Art. 1. 1. La regione autonoma Valle d'Aosta e le regioni Piemonte, Liguria, Lombardia ed Emilia-Romagna, nei limiti delle somme assegnate, adottano entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, un piano di interventi straordinari per il ripristino in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche danneggiate, per la pulizia e la manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonche' per adeguate opere di prevenzione dei rischi utilizzando di regola come soggetti attuatori dei singoli interventi gli enti locali competenti o i soggetti titolari delle infrastrutture. Possono essere ricompresi nel piano ed attuati con le procedure e deroghe di cui alla presente ordinanza ulteriori interventi urgenti finanziati dalla Comunita' europea, dalle amministrazioni statali, dalle regioni, dagli enti locali e da enti o societa' erogatori di servizi pubblici e, comunque, connessi con l'evento calamitoso e finalizzati alla riparazione dei danni, alla rimozione del pericolo o alla prevenzione del rischio. La priorita' nell'attuazione degli interventi deve essere attribuita al ripristino delle infrastrutture essenziali danneggiate e alla pulizia e manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua e delle opere di difesa idraulica. 2. Il piano, comprensivo degli importi previsti per ciascun intervento, preliminarmente alla sua attuazione, e' sottoposto alla presa d'atto del Dipartimento della protezione civile, anche per stralci, e puo' essere rimodulato ed integrato con la stessa procedura. 3. Decorso inutilmente il termine di sessanta giorni, si applica l'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.