LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO
  Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno  1993,  n. 266, recante:
"Riordinamento  del  Ministero  della  sanita',  a norma dell'art. 1,
comma  1,  lettera  h),  della  legge  23 ottobre  1992, n. 421", con
particolare  riferimento  all'art. 7, che ha istituito la Commissione
unica del farmaco;
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nel supplemento
ordinario n. 121 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1993,
recante: "Interventi correttivi di finanza pubblica", con particolare
riferimento all'art. 8, comma 10;
  Visto  il  proprio  provvedimento  30 dicembre 1993, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 127 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale
-  n.  306  del  31 dicembre 1993,  con  cui  si  e'  proceduto  alla
riclassificazione  dei  medicinali,  ai  sensi dell'art. 8, comma 10,
della  legge  24 dicembre  1993,  n.  537,  e successive modifiche ed
integrazioni;
  Vista  la  deliberazione  C.I.P.E. del 26 febbraio 1998, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 89 del 17 aprile 1998,
recante: "Individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo
medio  europeo  delle  specialita'  medicinali  erogate  dal servizio
sanitario nazionale". (Deliberazione n. 10/98);
  Visto il comunicato della Commissione unica del farmaco, pubblicato
nel  supplemento  ordinario  n.  127  alla Gazzetta Ufficiale - serie
generale  -  n.  155  del 5 luglio 1999, che identifica le "categorie
terapeutiche  omogenee  "  ai  sensi del disposto di cui all'art. 36,
commi 8 e 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
  Vista  la legge 23 dicembre 1998 n. 448, recante "Misure di finanza
pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo" che all'art. 70, comma
5,  prevede  la riduzione del 15% del prezzo medio europeo in sede di
ammissione in fascia di rimborsabilita';
  Visto  il  decreto  ministeriale del 29 luglio 1999, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 159 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale
-  n.  195  del  20 agosto  1999, nel quale la specialita' medicinale
denominata  "Gammakine",  a  base  di  interferone  gamma  1 b  umano
ricombinante,  della  Dompe' Biotec S.p.a., con sede in Milano, nella
forma  farmaceutica  e confezione, di seguito indicata: 6 flaconi 0,5
ml 100 mcg, A.I.C. n. 028805012, risulta classificata in classe "C"),
con  regime di fornitura di cui all'art. 9 del decreto legislativo n.
539  del 30 dicembre 1992 "riservato l'uso esclusivamente in ambiente
ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile";
  Vista  la  domanda  del  9 settembre  1999,  integrata con nota del
6 ottobre  1999, con cui la Dompe' Biotec S.p.a., con sede in Milano,
ha  chiesto  la riclassificazione in classe "A"), per uso ospedaliero
(H), della specialita' medicinale denominata "Gammakine", nella forma
farmaceutica  e  confezione  sopra  citata,  proponendo  il prezzo al
pubblico di L. 2.416.300, allineato al prezzo medio europeo;
  Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 3 novembre
1999, rettificata nella seduta del 19 aprile 2000, con la quale viene
espresso parere favorevole alla classificazione in classe "H"), della
specialita'    medicinale   denominata   "Gammakine",   nella   forma
farmaceutica  e  confezione  6  flaconi  0,5 ml 100 mcg, al prezzo al
pubblico di L. 2.273.700;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  La   specialita'   medicinale   denominata  GAMMAKINE,  a  base  di
interferone gamma 1 b umano ricombinante, della Dompe' Biotec S.p.a.,
con sede in Milano, nella forma farmaceutica e confezione, di seguito
indicata:
    6 flaconi 0,5 ml 100 mcg - A.I.C. n. 028805012,
e'  classificata  in  classe  "A",  per uso ospedaliero "H", ai sensi
dell'art.  8,  comma  10,  della  legge  24 dicembre 1993, n. 537, al
prezzo al pubblico di L. 2.273.700, I.V.A. compresa.