IL DIRETTORE GENERALE
           per lo sviluppo produttivo e la competitivita'
                    del Ministero dell'industria
                  del commercio e dell'artigianato
                                  e
                        IL DIRETTORE GENERALE
                       dei rapporti di lavoro
            del Ministero del lavoro e previdenza sociale
  Viste le direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n.
459,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996 di attuazione delle
direttive  89/392/CEE,  91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti
il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle
macchine, ed in particolare gli articoli 8 e 9;
  Vista  la  direttiva 16 settembre 1998 del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la
documentazione  da  produrre  per l'autorizzazione degli organismi di
certificazione CE;
  Vista l'istanza presentata dall'organismo "Prima ricerca e sviluppo
S.r.l.  -  FIMKO", con sede legale in via Campania 58 - 20020 Gaggino
Faloppio (Como);
  Visto  il verbale di accertamento del 27 maggio 1999, prot. n. 664,
dell'ufficio    provinciale    dell'industria    del    commercio   e
dell'artigianato di Como;
  Tenuto   conto   che   l'esame   della   documentazione  presentata
dall'organismo   "Prima  ricerca  e  sviluppo  S.r.l.  -  FIMKO",  ha
consentito  l'accertamento del possesso dei previsti requisiti per il
rilascio dell'autorizzazione alla certificazione CE;
  Considerato  che  l'organismo  "Prima  ricerca  e sviluppo S.r.l. -
FIMKO", ha dichiarato di soddisfare ai criteri minimi per la notifica
degli organismi di certificazione CE;
                             Decretano:
                               Art. 1.
  1.  L'organismo  "Prima  ricerca  e  sviluppo  S.r.l.  - FIMKO", e'
autorizzato ad emettere certificazione CE di conformita' ai requisiti
essenziali  di  sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato
IV, lettere A) e B), della direttiva n. 89/392/CEE:
    A) Macchine:
      1)  seghe  circolari  (monolama e multilama) per la lavorazione
del  legno e di materie assimilate o per la lavorazione della carne e
di materie assimilate:
        1.1)  seghe  a  utensile  in  posizione fissa nel corso della
lavorazione,  a  tavola fissa con avanzamento manuale del pezzo e con
dispositivo di trascinamento amovibile;
        1.2)  seghe  ad  utensile  in posizione fissa nel corso della
lavorazione,  a tavola - cavalletto o carrello a movimento alternato,
a spostamento manuale;
        1.3)  seghe  a  utensile  in  posizione fissa nel corso della
lavorazione,  dotate di un dispositivo di trascinamento meccanico dei
pezzi da segare a carico e/o scarico manuale;
        1.4)  seghe ad utensile mobile nel corso della lavorazione, a
spostamento meccanico, a carico e/o scarico manuale;
      2)  spianatrici  ad  avanzamento manuale per la lavorazione del
legno;
      3)  piallatrici  su una faccia a carico e/o scarico manuale per
la lavorazione del legno;
      4)  seghe a nastro, a tavola fissa o mobile, e seghe a nastro a
carrello  mobile, a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del
legno  e  di materie assimilate e per la lavorazione della carne e di
materie assimilate;
      5)  macchine  combinate  dei tipi di cui ai punti da 1 a 4 e al
punto 7 per la lavorazione del legno e di materie assimilate;
      6)  tenonatrici  a mandrini multipli ad avanzamento manuale per
la lavorazione del legno;
      7)  fresatrici ad asse verticale, ad avanzamento manuale per la
lavorazione del legno e di materie assimilate;
      8) seghe a catena portatili da legno;
      9)  presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo
dei  metalli,  a  carico e/o scarico manuale i cui elementi mobili di
lavoro  possono  avere  una  corsa  superiore  a 6 mm e una velocita'
superiore a 30 mm/s;
      10) ponti elevatori per veicoli;
    B) Componenti di sicurezza:
      1)  strutture di protezione contro il rischio di capovolgimento
(ROPS);
      2)  strutture  di  protezione  contro  il  rischio di cadute di
oggetti (FOPS).
  2.  La  certificazione  CE  di  cui al precedente comma deve essere
effettuata  secondo  le  forme, modalita' e procedure stabilite nella
direttiva  89/392/CEE  e  nelle  relative  modifiche  e aggiornamenti
91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE.
  3.    Con   periodicita'   trimestrale,   copia   integrale   delle
certificazioni  rilasciate,  e'  inviata  su  supporto  magnetica, al
Ministero   dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato  -
Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato
tecnico.