IL DIRETTORE GENERALE per lo sviluppo produttivo e la competitivita' del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato e IL DIRETTORE GENERALE dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e previdenza sociale Viste le direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - supplemento ordinario - n. 146 del 6 settembre 1996 di attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine, ed in particolare gli articoli 8 e 9; Vista la direttiva 16 settembre 1998 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998 concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi di certificazione CE; Visto il decreto del 23 dicembre 1993 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1994 con cui l'organismo e' stato autorizzato alla certificazione in via provvisoria per alcuni settori di cui all'allegato IV della direttiva 89/392 e successive modifiche; Vista l'istanza presentata dall'organismo "Industrial Engineering Consultants S.r.l. - I.E.C.", con sede legale in via Botticelli, 151 - 10154 Torino; Visto il verbale di accertamento del 6 aprile 1999 prot. n. 1214 dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato di Torino; Tenuto conto che l'esame della documentazione presentata dall'organismo "Industrial Engineering Consultants S.r.l. - I.E.C.", ha consentito l'accertamento del possesso dei previsti requisiti per il rilascio dell'autorizzazione alla certificazione CE; Considerato che l'organismo "Industrial Engineering Consultants S.r.l. - I.E.C.", ha dichiarato di soddisfare ai criteri minimi per la notifica degli organismi di certificazione CE; Decretano: Art. 1. 1. L'organismo "Industrial Engineering Consultants S.r.l. - I.E.C.", e' autorizzato ad emettere certificazione CE di conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV, lettere A) e B), della direttiva 89/392/CEE: A) Macchine: 1) seghe circolari (monolama e multilama) per la lavorazione del legno e di materie assimilate o per la lavorazione della carne e di materie assimilate; 1.1) seghe ad utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola fissa con avanzamento manuale del pezzo e con dispositivo di trascinamento amovibile; 1.2) seghe ad utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola cavalletto o carrello a movimento alternato, a spostamento manuale; 1.3) seghe ad utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, dotate di un dispositivo di trascinamento meccanico dei pezzi da segare a carico e/o scarico manuale; 1.4) seghe ad utensile mobile nel corso della lavorazione, a spostamento meccanico, a carico e/o scarico manuale; 2) spianatrici ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno; 3) piallatrici su una faccia a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno; 4) seghe a nastro, a tavola fissa o mobile, e seghe a nastro a carrello mobile, a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno e di materie assimilate e per la lavorazione della carne e di materie assimilate; 5) macchine combinate dei tipi di cui ai punti da 1) a 4) e al punto 7) per la lavorazione del legno e di materie assimilate; 6) tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno; 7) fresatrici ad asse verticale, ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno e di materie assimilate; 8) seghe a catena portatili da legno; 9) presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocita' superiore a 30 mm/s; 10) ponti elevatori per veicoli. B) Componenti di sicurezza: 1) strutture di protezione contro il rischio di capovolgimento (ROPS); 2) strutture di protezione contro il rischio di cadute di oggetti (FOPS); 2. La certificazione CE di cui al precedente comma deve essere effettuata secondo le forme, modalita' e procedure stabilite nella direttiva 89/392/CEE e nelle relative modifiche e aggiornamenti 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE. 3. Con periodicita' trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, e' inviata su supporto magnetica, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico.