IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 6, comma 8, della legge 3 agosto 1999, n. 265; 
  Visti gli articoli 26, 26-bis e 28 della legge 8  giugno  1990,  n.
142, e successive modifiche ed integrazioni; 
  Ritenuta la necessita' di disciplinare i criteri  di  utilizzo  dei
contributi erariali disponibili per il finanziamento delle  procedure
di unione e fusione di comuni; 
  Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed
integrazioni; 
  Visto l'articolo 1, comma  2,  lettera  e),  del  decreto-legge  25
novembre 1996, n. 599, convertito dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5; 
  Visto l'articolo 1, comma 164, lettera d), della legge 23  dicembre
1996, n. 662; 
  Visto l'articolo 31, comma 12, della legge  23  dicembre  1998,  n.
448; 
  Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
  Visto il parere espresso dalla  Sezione  consultiva  per  gli  atti
normativi del Consiglio di Stato nell'adunanza del 27 luglio 2000; 
  Vista la comunicazione effettuata al Presidente del  Consiglio  dei
Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto
1988, n. 400; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
               Ripartizione dei contributi complessivi 
 
  1. La ripartizione dei contributi spettanti ai comuni derivanti  da
procedure di fusione, alle unioni di comuni ed alle comunita' montane
svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali e'  disciplinata
dalle disposizioni del presente decreto. 
  2. Ai comuni derivanti da procedure  di  fusione,  alle  unioni  di
comuni ed alle comunita' montane svolgenti l'esercizio  associato  di
funzioni comunali spettano rispettivamente il 15, il 60 ed il 25  per
cento del totale dei fondi erariali annualmente a cio'  destinati  in
base alle disposizioni di legge vigenti. 
  3.  Le  risorse  annualmente  non   utilizzate   risultanti   dalla
partizione di cui al comma 1 possono essere utilizzate  nel  caso  di
insufficienza dei  fondi  per  l'una  o  l'altra  delle  destinazioni
previste. 
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          e' il seguente:
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I   regolamenti,   ministeriali  ed  interministeriali  non
          possono  dettare  norme  contrarie a quelle dei regolamenti
          emanati  dal  Governo.  Essi  debbono  essere comunicati al
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  prima della loro
          emanazione".
              - Il  testo  dell'art. 6, comma 8, della legge 3 agosto
          1999,  n.  265  (Disposizioni  in  materia  di  autonomia e
          ordinamento degli enti locali, nonche' modifiche alla legge
          8 giugno 1990, n. 142), e' il seguente:
              "8.  Entro  tre  mesi  dalla  data di entrata in vigore
          della  presente  legge il Ministro dell'interno, sentita la
          conferenza   unificata   di  cui  all'art.  8  del  decreto
          legislativo  28 agosto  1997,  n.  281, adotta, con proprio
          decreto,  i  criteri  per  l'utilizzo  delle risorse di cui
          all'art.  31,  comma  12,  della legge 23 dicembre 1998, n.
          448".
              - La  legge  8 giugno  1990,  n. 142, reca "Ordinamento
          delle autonomie locali".
              - Si  riporta  il  testo degli articoli 26, 26-bis e 28
          della suddetta legge:
              "Art.  26  (Unioni di comuni). - 1. Le unioni di comuni
          sono  enti  locali costituiti da due o piu' comuni di norma
          contermini,  allo  scopo  di  esercitare congiuntamente una
          pluralita' di funzioni di loro competenza.
              2.  L'atto  costitutivo  e  lo statuto dell'unione sono
          approvati  dai  consigli  dei  comuni  partecipanti  con le
          procedure  e  la maggioranza  richieste  per  le  modifiche
          statutarie.  Lo  statuto individua gli organi dell'unione e
          le  modalita' per la loro costituzione e individua altresi'
          le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.
              3.  Lo  statuto  deve  comunque prevedere il presidente
          dell'unione  scelto  tra i sindaci dei comuni interessati e
          deve prevedere che altri organi siano formati da componenti
          delle   giunte   e   dei  consigli  dei  comuni  associati,
          garantendo la rappresentanza delle minoranze.
              4. L'unione ha potesta' regolamentare per la disciplina
          della  propria  organizzazione,  per  lo  svolgimento delle
          funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari
          con i comuni.
              5.  Alle  unioni  di  comuni  si  applicano,  in quanto
          compatibili,  i  principi  previsti  per  l'ordinamento dei
          comuni.  Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle
          tasse,  dalle  tariffe e dai contributi sui servizi ad esse
          affidati".
              "Art. 26-bis (Esercizio associato delle funzioni). - 1.
          Al   fine  di  favorire  il  processo  di  riorganizzazione
          sovracomunale   dei   servizi,   delle   funzioni  e  delle
          strutture,   le  regioni  provvedono  a  disciplinare,  con
          proprie  leggi,  nell'ambito  del programma territoriale di
          cui  all'art.  11,  comma  2,  le  forme  di incentivazione
          dell'esercizio   associato  delle  funzioni  da  parte  dei
          comuni,  con l'eventuale previsione nel proprio bilancio di
          un  apposito  fondo.  A tale fine, oltre a quanto stabilito
          dagli  articoli  11,  24  e  26, le regioni si attengono ai
          seguenti principi fondamentali:
                a) nella disciplina delle incentivazioni:
                  1) favoriscono il massimo grado di integrazione tra
          i  comuni,  graduando  la  corresponsione  dei  benefici in
          relazione  al  livello  di  unificazione, rilevato mediante
          specifici indicatori con riferimento alla tipologia ed alle
          caratteristiche  delle  funzioni  e dei servizi associati o
          trasferiti   in   modo  tale  da  erogare  il  massimo  dei
          contributi nelle ipotesi di massima integrazione;
                  2)  prevedono  in  ogni  caso una maggiorazione dei
          contributi  nelle  ipotesi di fusione e di unione, rispetto
          alle altre forme di gestione sovracomunale;
                b) promuovono   le  unioni  di  comuni,  senza  alcun
          vincolo   alla   successiva  fusione,  prevedendo  comunque
          ulteriori   benefici   da  corrispondere  alle  unioni  che
          autonomamente deliberino, su conforme proposta dei consigli
          comunali interessati, di procedere alla fusione".
              "Art. 28 (Comunita' montane). - 1. Le comunita' montane
          sono  unioni  montane,  enti  locali  costituiti fra comuni
          montani   e  parzialmente  montani,  anche  appartenenti  a
          province  diverse, per la valorizzazione delle zone montane
          per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni delegate e
          per l'esercizio associato delle funzioni comunali.
              2.  La comunita' montana ha un organo rappresentativo e
          un  organo  esecutivo  composti  da  sindaci,  assessori  o
          consiglieri  dei  comuni  partecipanti.  Il presidente puo'
          cumulare  la carica con quella di sindaco di uno dei comuni
          della   comunita'.   I   rappresentanti  dei  comuni  della
          comunita'  montana  sono  eletti  dai  consigli  dei comuni
          partecipanti con il sistema del voto limitato.
              3.  La  regione  individua,  concordandoli  nelle  sedi
          concertative  di  cui  all'art.  3,  comma  5,  del decreto
          legislativo  31 marzo  1998,  n.  112, gli ambiti o le zone
          omogenee  per  la  costituzione delle comunita' montane, in
          modo  da  consentire  gli  interventi per la valorizzazione
          della  montagna  e  l'esercizio  associato  delle  funzioni
          comunali.  La  costituzione della comunita' montana avviene
          con provvedimento del presidente della giunta regionale.
              4.  La  legge regionale disciplina le comunita' montane
          stabilendo:
                a) le modalita' di approvazione dello statuto;
                b) le procedure di concertazione;
                c) la  disciplina  dei  piani  zonali e dei programmi
          annuali;
                d) i criteri di ripartizione tra le comunita' montane
          dei   finanziamenti   regionali  e  di  quelli  dell'Unione
          europea;
                e) i   rapporti  con  gli  altri  enti  operanti  nel
          territorio.
              5.  La  legge  regionale puo' escludere dalla comunita'
          montana   i   comuni  parzialmente  montani  nei  quali  la
          popolazione  residente nel territorio montano sia inferiore
          al  15  per  cento  della popolazione complessiva, restando
          sempre  esclusi  i  capoluoghi  di provincia e i comuni con
          popolazione   complessiva   superiore  a  40.000  abitanti.
          L'esclusione  non  priva i rispettivi territori montani dei
          benefici  e  degli  interventi  speciali  per  la  montagna
          stabiliti  dall'Unione  europea  e  dalle  leggi  statali e
          regionali. La legge regionale puo' prevedere, altresi', per
          un  piu'  efficace  esercizio  delle funzioni e dei servizi
          svolti   in   forma   associata,  l'inclusione  dei  comuni
          confinanti,   con   popolazione   non  superiore  a  20.000
          abitanti, che siano parte integrante del sistema geografico
          e socio-economico della comunita'.
              6.  Al  comune montano nato dalla fusione dei comuni il
          cui territorio coincide con quello di una comunita' montana
          sono  assegnate  le  funzioni  e le risorse attribuite alla
          stessa  in base a norme comunitarie, nazionali e regionali.
          Tale  disciplina si applica anche nel caso in cui il comune
          sorto  dalla  fusione  comprenda comuni non montani. Con la
          legge  regionale  istitutiva  del  nuovo comune si provvede
          allo scioglimento della comunita' montana.
              7.  Le  disposizioni  di  cui al comma 6 possono essere
          applicate dalle regioni, d'intesa con i comuni interessati,
          anche  all'unione  di comuni il cui territorio coincide con
          quello di una comunita' montana.
              8.  Ai  fini della graduazione e differenziazione degli
          interventi  di  competenza  delle regioni e delle comunita'
          montane,  le regioni, con propria legge, possono provvedere
          ad   individuare  nell'ambito  territoriale  delle  singole
          comunita' montane fasce altimetriche di territorio, tenendo
          conto   dell'andamento   orografico,   del   clima,   della
          vegetazione,  delle difficolta' nell'utilizzazione agricola
          del   suolo,   della   fragilita'   ecologica,  dei  rischi
          ambientali e della realta' socio-economica.
              9.  Ove  in luogo di una preesistente comunita' montana
          vengano  costituite  piu'  comunita' montane, ai nuovi enti
          spettano  nel complesso i trasferimenti erariali attribuiti
          all'ente  originario,  ripartiti  in attuazione dei criteri
          stabiliti  dall'art. 36 del decreto legislativo 30 dicembre
          1992, n. 504, e successive modificazioni".
              - Il  testo  dell'art.  1,  comma  2,  lettera  e), del
          decreto-legge  25 novembre 1996, n. 599 (Misure urgenti per
          assicurare  i flussi finanziari agli enti locali nel quadro
          dei  trasferimenti  erariali  per  l'anno 1996), convertito
          dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5, e' il seguente:
              "2.  A  valere  sul  fondo  ordinario per il 1996, come
          rideterminato dal comma 1, alle province, ai comuni ed alle
          comunita' montane sono attribuiti a decorrere dalla data di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  per  la parte
          residua  di  competenza  del  1996,  gli importi a ciascuno
          spettanti e non ancora corrisposti relativi a:
                a)-d) (Omissis);
                e) contributo   straordinario,  a  valere  sul  fondo
          ammontante  a  lire  3.000  milioni  all'uopo istituito per
          l'anno  1996,  spettante  a seguito di fusione ed unione di
          comuni,  previa determinazione di criteri e modalita' della
          concessione   da   stabilire   con   decreto  del  Ministro
          dell'interno,  sentita  l'Associazione nazionale dei comuni
          italiani  (A.N.C.I.) e l'Unione nazionale comuni, comunita'
          ed enti della montagna (U.N.C.E.M.);".
              - Si  riporta  il testo dell'art. 1, comma 164, lettera
          d),  della  legge  23 dicembre  1996,  n.  662  (Misure  di
          razionalizzazione della finanza pubblica):
              "164. I  contributi erariali ordinari e perequativi per
          gli  squilibri della fiscalita' locale spettanti ai comuni,
          alle  province  ed  alle comunita' montane sulla base della
          legislazione  vigente sono attribuiti, per l'anno 1997, con
          le  variazioni  di  cui  al  comma  156  e  con le seguenti
          ulteriori variazioni:
                a)-c) (Omissis);
                d) incremento  del  fondo  ordinario  dell'importo di
          lire  3.000  milioni  per l'erogazione di contributi per la
          fusione   e  l'unione  di  comuni,  da  attribuire  con  le
          modalita'  ed  i  criteri  a  tale  titolo stabiliti per il
          1996;".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 31, comma 12, della
          legge  23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica
          per la stabilizzazione e lo sviluppo):
              "12.  A  valere  sulle  risorse  aggiuntive createsi ai
          sensi  dell'art. 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997,
          n.  449,  sono  destinati  al  finanziamento delle unioni e
          delle  fusioni  tra comuni 10 miliardi di lire per il 1999,
          20  miliardi  di lire per il 2000 e 30 miliardi di lire per
          il  2001. Per le medesime finalita' sono altresi' destinate
          risorse  pari  a  3  miliardi  di lire per ciascun anno del
          triennio 1999-2001".
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  8  del  decreto
          legislativo   25 agosto   1997,   n.  281  (Definizione  ed
          ampliamento  delle attribuzioni della Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per le
          materie  ed  i  compiti  di interesse comune delle regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali):
              "Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie locali e' unificata per le materie e i compiti di
          interesse  comune delle regioni, delle province, dei comuni
          e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati  dall'ANCI,  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          in  cui il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne
          faccia   richiesta  il  presidente  dell'ANCI,  dell'UPI  o
          dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1 e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno".