Alle amministrazioni centrali dello
                                  Stato - Direzioni generali AA.GG. e
                                  personale
                                  AIl'INPDAP   -  Direzione  centrale
                                  prestazioni previdenziali
                                  All'Istituto postelegrafonici
                                  Alla Corte dei conti - Segretariato
                                  generale
                                  Al   Ministero   del   tesoro,  del
                                  bilancio   e  della  programmazione
                                  economica   -   Dipartimento  della
                                  ragioneria  generale  dello Stato -
                                  IGOP

  L'art.   73,  secondo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  30 giugno  1972,  n.  748,  prevede  che,  a  partire dal
1 dicembre  1972, le pensioni ordinarie e gli assegni sostitutivi per
i  funzionari dei ruoli ad esaurimento siano liquidati sulla base del
trattamento economico che sarebbe ad essi spettato se, all'atto della
cessazione  dal  servizio avessero conseguito l'inquadramento a primo
dirigente.
  Con  l'entrata  in  vigore  del  decreto legislativo del 3 febbraio
1993,  n.  29  che,  da  un  lato  (art. 25), ha soppresso i ruoli ad
esaurimento  pur  conservando le qualifiche ad personam e, dall'altro
(art.  15), ha introdotto la qualifica unica di dirigente, unificando
le  pregresse  due  qualifiche  dirigenziali, si e' posto il problema
della  ulteriore  efficacia  della norma dell'art. 73 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  748/1972  e,  quindi, del relativo
diritto riconosciuto al personale ad esaurimento.
  Al   mutato   quadro  legislativo  di  riferimento  e'  seguita  la
diversificazione   delle  fonti  contrattuali  disciplinatrici  della
struttura   delle   retribuzioni   per  il  personale  dei  ruoli  ad
esaurimento e per i dirigenti.
  Per  il  personale  dei  ruoli ad esaurimento il C.C.N.L., comparto
Ministeri  del  16 maggio 1995, prevede la cessazione, dal 1 dicembre
1995,  delle  classi di stipendio e degli aumenti periodici biennali.
Lo  stesso  contratto  prevede  altresi'  la nuova composizione della
retribuzione   costituita   dal  trattamento  economico  fondamentale
(stipendio   tabellare,   retribuzione   individuale  di  anzianita',
indennita'  integrativa  speciale) e da quello accessorio (indennita'
di amministrazione ed altri compensi).
  Per  i dirigenti la nuova struttura della retribuzione prevista dal
C.C.N.L.  area dirigenza del 9 gennaio 1997, comprende il trattamento
fondamentale  ed accessorio costituito, quest'ultimo, da retribuzione
di posizione e retribuzione di risultato.
  La  diversificazione  della  struttura  delle  retribuzioni operata
dalla  contrattazione  collettiva  non e' di per se' idonea a rendere
inoperante   la  norma  dell'art.  73,  secondo  comma,  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n. 748/1972, che peraltro, riguardando
materia  pensionistica,  non  avrebbe  potuto  subire abrogazioni dal
sopravvenuto  decreto legislativo n. 29/1993. Tuttavia, allo scopo di
rendere  applicabile  il citato art. 73 occorre ripristinare elementi
di  omogeneita' tra le strutture retributive operando la sostituzione
del trattamento stipendiale tabellare del personale in possesso della
qualifica  ad  esaurimento  con il corrispondente analogo trattamento
della correlativa qualifica dirigenziale.
  A  tal  fine,  tenuto  conto  delle  sollecitazioni pervenute dalle
amministrazioni  interessate  nonche'  delle  indicazioni fornite dal
Ministero  del  tesoro  con  la nota n. 137632 del 24 maggio 2000, si
forniscono,   d'intesa   con   il  suddetto  Ministero,  le  seguenti
istruzioni  per  una corretta applicazione del piu' volte citato art.
73,  secondo  comma,  del  decreto del Presidente della Repubblica n.
748/1972,  con la conseguente cessazione del contenzioso instauratosi
sulla questione.
  Per  il  personale  in  oggetto  collocato  a riposto a partire dal
1 dicembre  1995  il  meccanismo  operativo dell'art. 73, comma 2 del
decreto  del Presidente della Repubblica n. 748/1972 va garantito, ai
fini pensionistici, ponendo come riferimento il trattamento economico
fondamentale  del  dirigente di pari anzianita' (stipendio tabellare,
indennita'  integrativa speciale) nonche' la retribuzione individuale
di  anzianita'  maturata  al 30 novembre 1995 ma con esclusione delle
retribuzioni  di  posizione  e  di  risultato  in quanto strettamente
connesse con le funzioni dirigenziali.
  Alla  retribuzione  cosi'  individuata vanno aggiunti gli eventuali
benefici  economici  contrattualmente  previsti  per  il personale ad
esaurimento ed utili a pensione percepiti all'atto del pensionamento.
  I  sistemi  di  calcolo effettuati in maniera difforme vanno quindi
rideterminati secondo le suddette indicazioni.
    Roma, 24 ottobre 2000
                                               Il Ministro: Bassanini