LA GIUNTA REGIONALE

  Vista  la  legge  regionale  11 agosto  1977,  n.  33, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista la deliberazione della giunta regionale della Liguria n. 5919
del  6 novembre 1980, con la quale e' stata rilasciata la concessione
per  lo  sfruttamento  di  acqua minerale denominata"S. Niccolo'" nel
territorio  del  comune  di Bardineto (Savona), per la durata di anni
venti,  su  una superficie di ettari 77 alla ditta Alfa Sirio S.p.a.,
con sede in Imperia, via A. Saffi, 1/4;
  Visto il decreto del dirigente dell'ufficio attivita' estrattive n.
1832  del  23 dicembre  1998,  con  il  quale  e'  stato  preso  atto
dell'avvenuta  fusione  per  incorporazione  della  ditta  Alfa Sirio
S.p.a.  nella  ditta  Terme  Vallechiara  S.p.a.,  con sede in Altare
(Savona) - regione Lipiani (Cod. Fisc. 00123140097);
  Vista  l'istanza  28 aprile  2000,  con  la  quale  la  ditta Terme
Vallechiara S.p.a. ha richiesto alla regione Liguria la proroga della
concessione anzidetta;
  Premesso che, come risulta dalla documentazione agli atti di questo
ufficio,  la  ditta  Terme  Vallechiara S.p.a., non appena subentrata
nella  titolarita'  della  concessione  in  oggetto,  ha richiesto al
Ministero   della   sanita'  il  riconoscimento  dell'acqua  minerale
naturale di cui al decreto legislativo n. 105/1992, ed e' tutt'ora in
attesa del relativo decreto ministeriale;
  Dato  atto che la domanda di riconoscimento di cui sopra si e' resa
necessaria   in   quanto   la  ditta  Alfa  Sirio  S.p.a.  precedente
concessionaria,  non  aveva  provveduto  a  presentare  la domanda di
revisione  del  riconoscimento  ai  sensi  dell'art.  21  del decreto
legislativo  n.  105/1992  entro  il  termine  previsto  dallo stesso
articolo, termine successivamente differito dall'art. 4, comma 3, del
decreto-legge n. 542/1996;
  Visto  il  programma di sfruttamento minerario allegato all'istanza
di  proroga,  dal  quale  emerge  che  la  societa' Terme Vallechiara
S.p.a.,  una  volta  ottenuto  il  riconoscimento ministeriale di cui
sopra,  intende procedere allo sfruttamento produttivo del giacimento
di acqua minerale oggetto della concessione;
  Considerato  che  l'istanza di proroga presentata dalla ditta Terme
Vallechiara  S.p.a.  risulta  pertanto  motivata  dalla necessita' di
attendere  l'ottenimento  del  riconoscimento  ministeriale suddetto,
presupposto  indispensabile,  ai  sensi  dell'art. 16-bis della legge
regionale   n.   33/1977,   per   lo  svolgimento  dell'attivita'  di
sfruttamento del giacimento;
  Ritenuto congruo prorogare la concessione in oggetto per un periodo
di  anni  tre,  allo  scopo  di  consentire alla ditta richiedente di
ottenere  il riconoscimento ministeriale di cui sopra e di presentare
alla   regione   domanda   di   rinnovo  della  concessione,  nonche'
contestuale   domanda   di   autorizzazione   sanitaria   concernente
l'apertura  dello  stabilimento per l'imbottigliamento dell'acqua, ai
sensi dell'art. 16, terzo comma, della legge regionale citata;
  Vista  la  relazione  del  15 settembre 2000, redatta da dipendente
regionale  a  seguito di accertamenti effettuati in sito, dalla quale
risulta  che la ditta Terme Vallechiara S.p.a. non svolge attualmente
alcuna   attivita'  di  sfruttamento  del  giacimento  oggetto  della
concessione di cui e' titolare;
  Dato atto che la ditta Terme Vallechiara S.p.a., e prima di essa la
ditta  Alfa  Sirio S.p.a.. hanno sempre corrisposto regolarmente alla
regione  il canone proporzionale annuo di cui all'art. 23 della legge
regionale n. 33/1977;
  Dato  atto  che e' stata espletata la procedura di cui all'art. 16,
sesto  e  settimo  comma  della  legge  regionale  n.  33/1977, ed in
particolare:  ai  sensi  del sesto comma e' stata data comunicazione,
con nota protocollo n. 102588/3205 del 12 luglio 2000, alla Camera di
commercio,   industria  artigianato  ed  agricoltura  di  Savona,  al
distretto  minerario  di  Carrara  alla  Comunita'  Montana  Alta Val
Bormida  ed  al  comune  di  Bardineto, della presentazione, da parte
della  ditta  Terme  Vallechiara  S.p.a.,  dell'istanza di proroga in
argomento,  e ai sensi del settimo comma la medesima istanza e' stata
pubblicata,  unitamente  alla  documentazione  progettuale,  all'albo
pretorio del comune di Bardineto;
  Preso  atto che non sono state presentate osservazioni ai sensi del
sesto comma dell'art. 16 citato;
  Ritenuto  che  sussistono, nei confronti della ditta richiedente, i
requisiti   di   capacita'   tecnico-economica   in   relazione  alla
possibilita'  di un razionale sfruttamento della concessione di acqua
minerale "S. Niccolo'", in quanto la stessa e' gia' titolare di altra
concessione per lo sfruttamento di acque minerali denominata "Lipiani
Fonti del Lupo";
  Visti  gli  atti  d'ufficio  dai quali risulta che in data 29 marzo
1995  la  prefettura di Genova ha comunicato a norma dell'art. 4, del
decreto  legislativo  n.  490  dell'8 agosto  1994 - che a carico sia
della  ditta Terme Vallechiara S.p.a., sia dei componenti l'organo di
amministrazione e persone conviventi, non sussistono cause di divieto
o di sospensione dei procedimenti di cui alla normativa antimafia;
  Su  proposta  del  presidente  della  giunta regionale, sig. Sandro
Biasotti, ad interim assessore allo sviluppo economico;
                              Delibera:
  1. Di concedere alla ditta Terme Vallechiara S.p.a., indicata nelle
premesse, in considerazione del programma di sfruttamento minerario e
degli  investimenti  economico-finanziari  che intende sostenere, una
proroga   di  anni  tre,  a  decorrere  dal  6 novembre  2000,  della
concessione  di  acqua minerale "S. Niccolo'" sita nel territorio del
comune   di  Bardineto  (Savona);  la  superficie  della  concessione
suddetta  di ettari 77 e' indicata con linea verde continua sul piano
topografico  scala  1:5.000 e sulle mappe catastali in scala 1:5.000,
allegati   alla  presente  deliberazione  quale  parte  integrante  e
necessaria.
  2. La predetta ditta e' tenuta:
    a) corrispondere  alla regione Liguria il canone annuo anticipato
di  L. 2.753.190,  pari  al  diritto  proporzionale  annuo  stabilito
dall'art.  12  della legge regionale 9 luglio 1984, n. 37, cosi' come
adeguato con propria deliberazione della giunta regionale n. 3006 del
13 maggio 1994, nonche' la relativa tassa sulle concessioni regionali
pari a L. 3.226.000;
    b) a  far  pervenire  alla  regione Liguria, entro tre mesi dalla
data  di  consegna  della  presente  deliberazione, copia autenticata
dell'avvenuta trascrizione alla competente conservatoria dei registri
immobiliari,   ai  sensi  dell'art.  21,  primo  comma,  della  legge
regionale n. 33/1977;
    c) a  notificare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 17
della legge regionale n. 33/1977, ai proprietari ed ai possessori dei
fondi  interessati  dalla  superficie  in concessione mineraria entro
trenta giorni dalla data di consegna del provvedimento stesso.
  3.  Restano  ferme inoltre, a carico della ditta concessionaria, le
prescrizioni  a  suo  tempo  impartite con deliberazione della giunta
regionale n. 5919 del 6 novembre 1980.
  Il   presente  provvedimento  sara'  pubblicato,  per  esteso,  nel
bollettino ufficiale della regione Liguria e nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
    Genova, 11 ottobre 2000
                                                   Il dirigente: Ghio