IL MINISTRO DELL'INTERNO delegato per il coordinamento della protezione civile Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 5, comma 4, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 2000 e del 2 ottobre 2000, concernenti lo stato di emergenza nella regione Calabria; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 ottobre 2000, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nei territori della regione Valle d'Aosta e delle regioni Piemonte e Liguria, colpiti dagli eventi alluvionali verificatesi a decorrere dal 13 ottobre 2000; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 ottobre 2000, con il quale la dichiarazione dello stato di emergenza e' stata estesa ai territori delle regioni Lombardia ed Emilia-Romagna; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 ottobre 2000, con il quale la dichiarazione dello stato di emergenza e' stata estesa al territorio della regione Veneto; Ritenuto urgente porre in essere ogni utile intervento per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate, la ripresa delle attivita' produttive e ripristino delle infrastrutture; Sentite le richieste formulate da regioni ed enti locali in sede di conferenza unificata del 26 ottobre 2000; Sentiti i Ministeri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale; Su proposta del direttore dell'agenzia di protezione civile prof. Franco Barberi; Dispone: Art. 1. 1. Le disposizioni contenute nell'ordinanza n. 3090/2000 si applicano anche ai territori della regione Veneto danneggiati dagli eventi alluvionati del mese di ottobre 2000.