IL MINISTRO DELL'INTERNO
                    delegato per il coordinamento
                       della protezione civile

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 5, comma 4, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Visto  i  decreti  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12
settembre  2000  e  del  2  ottobre  2000,  concernenti  lo  stato di
emergenza nella regione Calabria;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
16  ottobre  2000,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato lo stato di
emergenza  nei  territori della regione Valle d'Aosta e delle regioni
Piemonte  e  Liguria, colpiti dagli eventi alluvionali verificatesi a
decorrere dal 13 ottobre 2000;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
18  ottobre  2000,  con  il  quale  la  dichiarazione  dello stato di
emergenza  e'  stata  estesa  ai territori delle regioni Lombardia ed
Emilia-Romagna;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
27  ottobre  2000,  con  il  quale  la  dichiarazione  dello stato di
emergenza e' stata estesa al territorio della regione Veneto;
  Ritenuto urgente porre in essere ogni utile intervento per favorire
il   ritorno  alle  normali  condizioni  di  vita  delle  popolazioni
interessate, la ripresa delle attivita' produttive e ripristino delle
infrastrutture;
  Sentite le richieste formulate da regioni ed enti locali in sede di
conferenza unificata del 26 ottobre 2000;
  Sentiti  i  Ministeri delle finanze e del lavoro e della previdenza
sociale;
  Su  proposta  del direttore dell'agenzia di protezione civile prof.
Franco Barberi;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.   Le  disposizioni  contenute  nell'ordinanza  n.  3090/2000  si
applicano  anche  ai territori della regione Veneto danneggiati dagli
eventi alluvionati del mese di ottobre 2000.