IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  il  decreto-legge  20  maggio  1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993 n. 236;
  Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608;
  Visto  l'art.  1-sexies  del  decreto-legge  8  aprile 1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
  Vista  l'istanza della ditta S.p.a. Mvo Group, tendente ad ottenere
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;
  Visto il decreto ministeriale datato 27 settembre 2000 con il quale
e'   stato   approvato   il   programma   di  crisi  aziendale  della
summenzionata ditta;
  Visto il parere dell'organo competente per territorio;
  Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;
                              Decreta:
  A  seguito dell'approvazione del programma di crisi intervenuta con
il  decreto  ministeriale datato 27 settembre 2000, e' autorizzata la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mvo Group,
con  sede  in  Ivrea (Torino), unita' di Sparone e Valperga (Torino),
per un massimo di 120 unita' lavorative, per il periodo dal 21 agosto
2000 al 20 febbraio 2001.
  Istanza  aziendale  presentata  il  2 agosto 2000 con decorrenza 21
agosto 2000.
  L'Istituto  nazionale  per la previdenza sociale ad eccezione delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare  riferimento.  ai  periodi  di  fruizione del trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 27 settembre 2000
                                         Il direttore generale: Daddi