IL DIRETTORE GENERALE della previdenza e assistenza sociale Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11; Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160; Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223; Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000; Vista la sentenza n. 112/00 del 10 agosto 2000 pronunciata dal tribunale di Genova che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. San Gallo; Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata societa' con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dall'11 agosto 2000; Acquisito il prescritto parere; Ritenuta la necessita' di provvedere alla concessione del predetto trattamento; Decreta: Art. 1. In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. San Gallo, sede in Genova, unita' in Genova per un massimo di 10 unita' lavorative, Savona per un massimo di 8 unita' lavorative, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'11 agosto 2000 al 10 febbraio 2001.