IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  il  decreto-legge  20 maggio  1993,  n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608;
  Visto  l'art.  1-sexies  del  decreto-legge  8  aprile 1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
  Vista  l'istanza  con  la  quale viene richiesto l'accertamento dei
presupposti  di  cui all'art. 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991,
n. 223, per la ditta S.p.a. Flex;
  Visto  il  decreto ministeriale datato 1o marzo 2000, e successivi,
con  i  quali  e'  stato concesso, a decorrere dal 27 luglio 1999, il
trattamento   straordinario   di   integrazione  salariale  ai  sensi
dell'art. 3, comma 1, della legge n. 223/1991;
  Visto il parere dell'organo competente per territorio;
  Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

                              Decreta:
  A  seguito dell'approvazione del programma di cui all'art. 3, comma
2,  della  legge n. 223/1991, intervenuta con il decreto ministeriale
datato 9 ottobre 2000, e' prorogata la corresponsione del trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  in  favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Flex,  con  sede  in  Latina  e  unita' di
Frosinone,  per un massimo di 201 unita' lavorative e Pistoia, per un
massimo di 55 unita' lavorative, per il periodo dal 27 luglio 2000 al
26 gennaio 2001.
  Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, decreto tribunale del 27 luglio
1999. Contributo addizionale: no.
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  Il  periodo  e'  concesso  anche in deroga al limite massimo di cui
all'art.  1,  comma  9,  della  legge n. 223/1991, relativamente alle
unita'  produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza
sociale   verifichera'   il  superamento  del  suddetto  limite,  con
particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 9 ottobre 2000
                                         Il direttore generale: Daddi