IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86, convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista  la  legge  23  luglio 1991, n. 223, contenente, tra l'altro,
norme  in  materia  di  cassa integrazione, mobilita', trattamenti di
disoccupazione speciale;
  Visto  il  decreto-legge  20  maggio  1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608;
  Visto  il proprio decreto n. 16452 del 28 dicembre 1994, con cui e'
stato  approvato  il  programma  per crisi aziendale della Co.Ce.Mer.
S.p.a.,  relativo  al periodo dal 31 gennaio 1994 al 31 gennaio 1995,
ed  e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di
integrazione  salariale per il primo semestre, dal 31 gennaio 1994 al
30  luglio  1994,  in  favore  dei lavoratori interessati, dipendenti
dalla precitata ditta;
  Considerato  che  la  societa' Co.Ce.Mer. ha presentato, in data 19
gennaio  1995, domanda per l'erogazione del trattamento straordinario
di  integrazione  salariale,  relativamente  al  secondo  semestre di
attuazione  del programma sopra indicato (31 luglio 1994 - 30 gennaio
1995);
  Considerato che questa amministrazione, con decreto ministeriale n.
17323  del  19  aprile  1995,  ha  autorizzato  l'erogazione  di tale
trattamento,  limitatamente  al  periodo 12 gennaio 1995 - 30 gennaio
1995,  in quanto la citata istanza aziendale era stata presentata ben
oltre il termine di scadenza del periodo di integrazione richiesto, e
che   il   predetto  provvedimento  negativo  e'  stato  adottato  in
applicazione  dell'art.  7,  comma  1,  della  legge n. 236/1993, che
prevede la decurtazione del trattamento straordinario di integrazione
salariale,  ai sensi dell'art. 7 della legge n. 164/1975, nel caso di
presentazione tardiva della domanda medesima;
  Visto  il  ricorso,  notificato  in  data  20  luglio  1995  presso
l'Avvocatura generale dello Stato con il quale la societa' Co.Ce.Mer.
ha  impugnato  il  predetto  provvedimento  di  reiezione,  ritenendo
illegittimo,   in  quanto,  nell'autorizzazione  la  concessione  del
secondo   semestre  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  richiesto,  aveva  fissato la decorrenza dello stesso alla
data del 12 gennaio 1995, anziche' alla data del 31 luglio 1994;
  Vista   la   sentenza  n.  6560/2000  con  la  quale  il  tribunale
amministrativo  regionale  del  Lazio  ha  raccolto  il ricorso sopra
indicato, annullando il decreto impugnato;
  Ritenuto di dover ottemperare alla sopracitata sentenza;
                              Decreta:
  A  seguito  dell'approvazione  del  programma  di  crisi aziendale,
intervenuta  con  il  precitato  decreto ministeriale del 28 dicembre
1994,  per  le motivazioni in premessa esplicitate, e' autorizzata la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale gia' disposta con il decreto ministeriale del
28 dicembre  1994  in  favore  dei lavoratori interessati, dipendenti
dalla  ditta  S.p.a. Co.Ce.Mer. con sede in Sternatia (Lecce), unita'
di Lecce e Brindisi, per il periodo 31 luglio 1994 - 30 gennaio 1995,
unita'  lavorative  interessate  trecentodiciotto, esclusi lavoratori
assunti per fine cantiere o fine fasi lavorative.
  Il   presente   provvedimento  annulla  e  sostituisce  il  decreto
ministeriale n. 17323 del 19 aprile 1995, relativamente alla parte in
cui  autorizza,  limitatamente  al  periodo dal 12 gennaio 1995 al 30
gennaio   1995,   la   ulteriore   corresponsione   del   trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale, gia' disposta con decreto
ministeriale   n.  16452  del  28  dicembre  1994,  con  effetto  dal
31 gennaio  1994,  in  favore  dei  lavoratori interessati dipendenti
dalla S.p.a. Co.Ce.Mer.
  L'Istituto   nazionale   della  previdenza  e  assistenza  sociale,
verifica  il  rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco
del  quinquennio  previsto  dalla  vigente normativa, con particolare
riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento ordinario di
integrazione   salariale,  concessi  per  contrazione  o  sospensione
dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni temporanee di
mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 10 ottobre 2000
                                         Il direttore generale: Daddi