IL DIRETTORE GENERALE
        delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali

  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
  Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del consiglio del 17 marzo 1997
che  modifica  il  regolamento  (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in
particolare  l'art.  1,  paragrafo  2,  nella parte in cui integrando
l'art.  5  del  predetto  regolamento,  consente allo Stato membro di
accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della
denominazione  trasmessa  per  la  registrazione  e,  se del caso, un
periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;
  Visto   il  regolamento  (CE)  n.  1107/96  della  commissione  del
12 giugno  1996,  relativo  alla registrazione della denominazione di
origine  protetta  "Parmigiano  Reggiano",  ai sensi dell'art. 17 del
predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
  Visto il decreto ministeriale 13 ottobre 1998 con il quale e' stato
autorizzato  l'organismo  privato  "Dipartimento  controllo  qualita'
Parmigiano  Reggiano  -  Societa' cooperativa a r.l." ad effettuare i
controlli   sulla   denominazione  di  origine  protetta  "Parmigiano
Reggiano"   sopra   indicata,   ai  sensi  dell'art.  10  del  citato
regolamento (CE) n. 2081/92;
  Vista  la  domanda  presentata  dal  Consorzio  per  la  tutela del
formaggio "Parmigiano Reggiano", con sede in Reggio Emilia, intesa ad
ottenere  alcune  modifiche  del  disciplinare  di  produzione  della
denominazione  di  origine  protetta  "Parmigiano Reggiano", ai sensi
dell'art. 9 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Vista  la  proposta  di  modifica  in  argomento  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana - serie generale - n.
139  del  16 giugno  2000,  in  relazione  alla  quale non sono state
presentate  osservazioni da soggetti titolari di interessi meritevoli
di  tutela  e nemmeno sono state presentate istanze intese a prendere
visione delle modifiche richieste ovvero a trarne copia nei termini e
con le modalita' indicate nella Gazzetta Ufficiale sopra richiamata;
  Vista  la  nota  prot.  n. 62890 del 3 agosto 2000, con la quale il
Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali, ritenendo che la
modifica  di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art.
9  del  regolamento  (CEE)  n.  2081/92,  ha notificato all'organismo
comunitario  competente  la  predetta domanda di modifica, unitamente
alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;
  Vista  l'istanza  del  17 ottobre  2000,  con la quale il consorzio
richiedente  la  modifica  in  argomento  ha  chiesto la protezione a
titolo  transitorio  della  stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto
regolamento (CEE) n. 2081/92 come integrato dall'art. 1, paragrafo 2,
del  regolamento  (CEE)  n.  535/97, sopra richiamato indicando quale
organismo  privato  autorizzato  al  controllo  dell'attuazione della
modifica sopra esposta, in attesa del richiesto accoglimento da parte
del  competente  organismo  comunitario,  il  predetto  "Dipartimento
controllo qualita' Parmigiano Reggiano - Societa' cooperativa a r.l."
espressamente  esonerando  lo Stato italiano, e per esso il Ministero
delle  politiche  agricole  e forestali da qualunque responsabilita',
presente  e  futura,  conseguente  all'eventuale mancato accoglimento
della citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della
denominazione  di  origine protetta, ricadendo la stessa sui soggetti
interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
  Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a
livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  1, paragrafo 2, del citato
regolamento (CE) n. 535/97 del consiglio;
  Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche
degli  interessati  all'utilizzazione  della denominazione di origine
protetta "Parmigiano Reggiano", in attesa che l'organismo comunitario
decida sulla domanda di modifica in argomento;
  Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto
che,  in  accoglimento  della  domanda  avanzata  dal Consorzio sopra
citato,  assicuri  la  protezione  a  titolo  transitorio e a livello
nazionale  dell'adeguamento  del  disciplinare  di  produzione  della
denominazione  di  origine protetta "Parmigiano Reggiano", secondo la
modifica   richiesta  dallo  stesso,  in  attesa  che  il  competente
organismo comunitario decida su detta domanda;

                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello
nazionale,  ai  sensi dell'art. 5, paragrafo 5, del regolamento (CEE)
n. 2081/92 del consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art.
1,  paragrafo  2,  del  regolamento  (CE) n. 535/97 del consiglio del
17 marzo  1997 alla modifica, chiesta dal Consorzio per la tutela del
formaggio  "Parmigiano Reggiano", al disciplinare di produzione della
denominazione  di  origine  protetta "Parmigiano Reggiano" registrata
con  regolamento (CE) n. 1107/96 della commissione del 12 giugno 1996
ai  sensi  dell'art.  17  del  predetto regolamento (CEE) n. 2081/92,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 139
del  16 giugno  2000 e notificata al competente organismo comunitario
come specificato nelle premesse al presente decreto.
  Chiunque possa dimostrare di avere interesse a conoscere o a trarre
copia  della  modifica  richiesta al disciplinare di produzione della
D.O.P.  "Parmigiano Reggiano", protetta transitoriamente ai sensi del
comma  precedente, puo' farne oggetto di domanda, in carta libera, al
Ministero  delle  politiche agricole e forestali - Direzione generale
delle  politiche  agricole  ed  agroindustriali  nazionali  - Ufficio
qualita'  e tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle S.T.G. - via XX
Settembre, 20 - 00187 Roma.