IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista  la  legge  23 luglio  1991, n. 223, contenente, tra l'altro,
norme  in  materia  di  cassa integrazione, mobilita', trattamenti di
disoccupazione speciale;
  Visto  il  decreto-legge  20 maggio  1993,  n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto  l'art.  4,  comma 35,  del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608;
  Visto  il  decreto ministeriale n. 28707 del 4 agosto 2000, con cui
e'  stato approvato il programma per riorganizzazione aziendale della
Cavicontrol  S.r.l.,  relativo  al  periodo  dal  3 settembre 1999 al
2 settembre 2001;
  Visto  il proprio decreto n. 28737 del 4 agosto 2000, con il quale,
all'art.   1,   a   seguito   dell'approvazione   del   programma  di
riorganizzazione    aziendale    intervenuta   con   il   sopracitato
provvedimento  ministeriale,  e'  stata autorizzata la corresponsione
del  trattamento straordinario di integrazione salariale per il primo
semestre,  dal  3 settembre  1999  al  2 marzo  2000,  in  favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla precitata ditta;
  Considerato  che  la  societa'  Cavicontrol  ha presentato, in data
22 giugno,  domanda per l'erogazione del trattamento straordinario di
integrazione   salariale,   relativamente   al  secondo  semestre  di
attuazione  del  programma sopra indicato (3 marzo 2000 - 2 settembre
2000).
  Considerato che questa amministrazione, con decreto ministeriale n.
28737 del 4 agosto 2000, all'art. 2, ha autorizzato, relativamente al
secondo  semestre, l'erogazione di tale trattamento, limitatamente al
periodo  15 giugno  2000  -  2 settembre  2000,  in  quanto la citata
istanza  aziendale  era  stata  presentata  oltre  il termine fissato
dall'art.  7,  comma 1,  della  legge  n.  236/1993,  che  prevede la
decurtazione del trattamento straordinario di integrazione salariale,
ai   sensi   dell'art.  7  della  legge  n.  164/1975,  nel  caso  di
presentazione tardiva della domanda medesima;
  Considerato, che per fattispecie analoghe, il Consiglio di Stato ha
respinto  i  ricorsi  proposti  da  questa  amministrazione,  avverso
l'annullamento,  da  parte  dei TAR, di provvedimenti con i quali, in
applicazione  di quanto disposto dall'art. 7, comma 1, della legge n.
236/1993,  era  stata  applicata,  ad  istanze  di proroga della CIGS
presentate  tardivamente,  la  decurtazione  del trattamento prevista
dall'art. 7, della legge n. 164/1975;
  Preso  atto  che il Consiglio di Stato, ha stabilito che "ancorche'
possa  ritenersi  applicabile  a qualsiasi tipo di istanza, attinente
alla  procedura  in  questione,  la  previsione  di  cui  al  comma 1
dell'art.  7,  della legge n. 164/1975, la decorrenza del termine ivi
previsto  non  potra'  che individuarsi in un momento successivo alla
conoscenza  dell'esito  della  domanda,  ossia  del  provvedimento di
concessione parziale del beneficio";
  Ritenuto, stante l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale
formatosi   in   materia,   di   dover  procedere  al  riesame  della
documentazione prodotta a sostegno della succitata istanza di proroga
presentata dalla Cavicontrol S.r.l.;
                              Decreta:
  A  seguito  dell'approvazione  del  programma  di  riorganizzazione
aziendale  intervenuta  con  il  precitato  decreto  ministeriale del
4 agosto  2000, n. 28707, per le motivazioni in premessa esplicitate,
e'  autorizzata  la  corresponsione  del trattamento straordinario di
integrazione  salariale gia' disposta con il decreto ministeriale del
4 agosto  2000 in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta:  Cavicontrol S.r.l., con sede in Belpasso (Catania), unita' di
Belpasso (Catanzaro), per un massimo di trentanove dipendenti, per il
periodo dal 3 marzo 2000 al 2 settembre 2000.
  Il  presente  decreto  annulla  e  sostituisce l'art. 2 del decreto
direttoriale del 4 agosto 2000, n. 28737.
  L'I.N.P.S.  verifica  il  rispetto  del limite massimo di trentasei
mesi  nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di fruizione del trattamento di
integrazione   salariale,  concessi  per  contrazione  o  sospensione
dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazione temporanee di
mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 23 ottobre 2000
                                         Il direttore generale: Daddi